COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 07/03/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO MOZZATE CALCIO 1923 – GAVIRATE CALCIO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 07/03/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO MOZZATE CALCIO 1923 - GAVIRATE CALCIO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 48 del 21-2-2013 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Gavirate. Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all’età essendo rimasta, a seguito della sostituzioni avvenuta “ ..al 3° del 2° tempo..” con solo tre calciatori rientranti nelle fasce di eta obbligatorie anzichè con i quattro previsti; pertanto chiede a carico della società Mozzate l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara. Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Mozzate, ha dato inizio alla gara con i calciatori “giovani” n° 1 Ciapesoni Filippo nato il 22-1-93; n° 3 Manuzzato Mattia nato il 13-11-95; n° 8 Strazzella Matteo nato il 3-1-94 e n° 11 Manuzzato Denis nato il 7-6-93. Al 3° del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 11 Manuzzato Denis nato il 7-6-93 col n° 14 Bonanomi Alberto nato il 8 -6 -1986; in tal modo rimanendo con solamene i calciatori “giovani” n° 1, n° 3 e n° 8. Al 6° minuto del 2° tempo ha provveduto ad inserire in sostituzione del calciatore n° 6 Broggini Andrea nato il 21-2-89, il calciatore n° 17 Li Fonti Gianluca nato il 13-1-94 ripristinando il previsto numero di calciatori (4) delle fasce di età obbligatorie. Quindi effettivamente dal 3° al 6° del 2° tempo la società Mozzate è rimasta con solo tre calciatori rientranti nelle fasce di eta obbligatorie anzichè con i quattro previsti. La società Mozzate ha inviato proprie deduzioni significando che: i fatti in discussione si sono verificati sul risultato di 5-0 a favore della Mozzate calcio: al 2° del 2° tempo: mentre era già programmata la sostituzione del calciatore n° 17 Li Fonti Gianluca nato il 13-1-94 in sostituzione del n° 6 Broggini Andrea nato il 21-2-89, si infortunava il n° 11 Manuzzato Denis nato il 7-6-93 il quale usciva ed ( invece del n° 17) entrava il n° 14 Bonanomi Alberto nato il 8-6-86. A questo punto “….. il Dirigente si accorgeva dell’errore e prima ancora che riprendesse il gioco ha cercato di attirare l’attenzione del direttore di gara per effettuare anche l’altro cambio, al fine di ripristinare il numero corretto di giovani ma il direttore di gara o perché non ha notato il dirigente o perchè ha ritenuto opportuno far riprendere immediatamente il gioco, inconsapevole del danno che avrebbe causato il ritardato cambio……..il quale cambio è poi avvenuto due minuti più tardi…”. La società Mozzate da atto che il direttore di gara ha agito in buona fede ecc. Per tali motivi chiede che il ricorso non venga accolto ed in proposito fa riferimento ad una decisione della Caf (CU N° 23 del 22-2-88) che testualmente ha affermato che “ la presenza in campo di un calciatore in più non invalida la regolarità della gara per il solo fatto che si sia verificato: occorre, infatti, controllare in concreto quanto sia durata e se abbia influenza sul risultato della gara”. Tale decisione della CAF della stagione 2003-2004 è riferita all’appello della società Corsico avverso la decisione di merito della gara di Promozione Pro Gaggianese – Corsico del 27-10-2002 (delibera della CD del CR Lombardia pubblicata sul CU n° 23 del 12-12-2002) con la quale la CD richiamando la decisione della CAF già su citata (CU N° 23 del 22-2-88, che testualmente ha affermato che “ la presenza in campo di un calciatore in più non invalida la regolarità della gara per il solo fatto che si sia verificato: occorre, infatti, controllare in concreto quanto sia durata e se abbia influenza sul risultato della gara”) ed adducendo che “… l’infrazione commessa dalla reclamante non abbia assolutamente influito sull’andamento della gara” accoglieva il reclamo della società Pro Gaggianese ripristinava il risultato conseguito sul campo annullando la deliberazione di questo GS. Infatti con propria decisione in merito al ricorso della società Corsico (CU n° 17 del 31-10-2002) che aveva addotto che la società avversaria aveva violato la allora vigente normativa riguardo l’utilizzo obbligatorio dei calciatori giovani, rilevando che la società Pro Gaggianese per circa un minuto, dal 25°del 2° tempo a seguito di una sostituzione era rimasta con solo un calciatore “ giovane”, anziché con i due calciatori (allora ) previsti lo scrivente GS aveva accolto il ricorso disponendo la sanzione della perdita della gara a carico della Pro Gaggianese. Al fine di dirimere la questione occorre fare preciso riferimento alla norma vigente. In proposito va richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F, ed inoltre va considerato che avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2012), con C.U. n. 1 del 2.07.2012 al punto A/2 lett. B) pagg, 14/15 il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2012-13, che le Società partecipanti ai Campionati di Promozione hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), “… sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue:1 calciatore nato dal 01.01.1992; 1 calciatore nato dal 01.01.1993; 1 calciatore nato dal 01.01.1994 ed 1 calciatore nato dal 01.01.1995………..Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. …..L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.”La norma è precisa chiara, tassativa e perentoria le società sono tenute ad utilizzare “sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età…” ed in proposito consente due sole e precise eccezioni vale a dire “debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate”. Non vi è quindi spazio per valutazioni riguardo la durata temporale di eventuale infrazione e di conseguenza non è altresì possibile apprezzare l’influenza che tale violazione ha comportato sullo svolgimento della gara. Quindi, pur comprendendo che quanto avvenuto non è dovuto ad espressa volontà di violare la norma ma semplicemente ad una serie concomitante di eventi dovuti forse alla concitazione del momento, poichè effettivamente dal 3° al 6° del 2° tempo la società Mozzate ha violato la vigente normativa, occorre applicare la prevista sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 17 del C.G.S. PQM DELIBERA a) di comminare alla Società Mozzate la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3. b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo, se versata.
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