COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 13.02.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 27/ 1/2013 CAMPOCROCE – RIO A.S.D.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 13.02.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 27/ 1/2013 CAMPOCROCE - RIO A.S.D. A scioglimento della riserva assunta con C.U. n. 60 del 30.1.2013. La società CAMPOCROCE ha ritualmente presentato reclamo avverso la regolarità della gara Campocroce - Rio del 27.1.2013, assumendo che, al 22’ del 2° tempo il RIO A.S.D.aveva sostituito il calciatore n. 10 in lista, Rizzato Marco, col calciatore n. 18, che non era compreso in lista e non era stato identificato dall'A. Con le controdeduzioni la società Rio A.S.D. sostiene che si sia trattato di un mero errore di cambio di maglia, dovendosi identificare il giocatore entrato incampo col n. 17 in lista, DORO NICOLO. Errore da attribuirsi all'allenatore. Offre a riprova il fatto che, nella circostanza, non aveva necessità di commettere irregolarità, avendo a disposizione tutta la rosa. Rileva il G.S. che nel referto arbitrale si riportano i fattI, danto atto l'A. che il giocatore n. 18, della cui entrata in campo si é accorto a fine gara, non era in lista e non era stato, quindi, da lui identificato. Rilevato che non sono disponibili elementi di fatto contrastanti con le risultanze del referto e che il G.S. non dispone di potere d'indagi ne autonomo, P.Q.M. delibera : - di non convalidare il risultato acquisito sul campo (Campocroce - Rio A.S.D. 0 - 1); - di applicare alla società Rio A.S.D. la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio : CAMPOCROCE - RIO 3 - 0; - di sanzionare il dirigente accompagnatore della Società Rio A.S.D., DANESIN SERGIO, con l'inibizione fino a tutto il 18.02.2013.
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