COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Football Valbrenta Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 60 del 31/1/2013 – Squalifica per tre giornate giocatore Dissegna Michele – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 13.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Football Valbrenta
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 60 del 31/1/2013 – Squalifica per
tre giornate giocatore Dissegna Michele – Campionato di 1^ Categoria
La Società A.S.D. Football Valbrenta ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e
pubblicata nel Comunicato n. 60 del 31/1/2013 con la quale ha inflitto la squalifica per tre giornate a carico del calciatore
Dissegna Michele : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato
l’arbitro.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Football Valbrenta;
vista la documentazione ufficiale in atti;
considerati i fatti così come descritti dall’arbitro;
ritenuto che in questo quadro di riferimento, il provvedimento assunto in primo grado nei confronti del giocatore Dissegna
risulta congruo, per cui deve essere confermato
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dalla Società Football Vabrenta;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Dissegna Michele;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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