COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Quaderni Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 58 del 23/1/2013 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. e 53 NOIF gara Avesa-Quaderni del 20/1/2013, ammenda di € 250,00; un punto di penalizzazione in classifica – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 13.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Quaderni
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 58 del 23/1/2013 – Applicazione
art. 17/1 C.G.S. e 53 NOIF gara Avesa-Quaderni del 20/1/2013, ammenda di € 250,00; un punto di
penalizzazione in classifica – Campionato di 1^ Categoria
La Società A.S.D. Quaderni ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale, le cui
motivazioni sono state pubblicate nel Comunicato n. 58 del 23/1/2013 e con le quali ha inflitto le sanzioni indicate in
epigrafe.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Quaderni;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;
sentito, altresì, personalmente l’arbitro, che ha dichiarato che al momento in cui ha richiesto ai dirigenti della Società
Quaderni il rilascio di una dichiarazione scritta relativa alla rinuncia della gara, questi ultimi hanno, viceversa, manifestato
la loro disponibilità a far scendere la squadra sul terreno digioco per dare inizio alla partita; tale disponibilità é stata
manifestata intorno alle ore 14.35 e la Società Avesa era presente nel campo di gioco;
atteso che alle ore 14.35 vi erano tutte le condizioni per dare inizio alla gara - presenza di entrambe le squadre e del
direttore di gara – a nulla valendo le precedenti dichiarazioni verbali e non essendo trascorsi i canonici 45 minuti,
corrispondenti alla durata di un tempo di gara, previsti dal Regolamento di Gioco
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento del ricorso presentato dalla Soc. Quaderni
delibera
- di disporre il recupero della gara Avesa-Quaderni in data da stabilire dal C.R. Veneto;
- di annullare la sanzione sportiva della perdita a carico della Soc. Quaderni;
- di annullare la sanzione della ammenda di € 250,000 per rinuncia;
- di annullare la sanzione dell’applicazione di un punto nella classifica del Campionato di 1^ Categoria 2012/2013.
La tassa reclamo non è stata versata.
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