COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Quaderni Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 58 del 23/1/2013 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. e 53 NOIF gara Avesa-Quaderni del 20/1/2013, ammenda di € 250,00; un punto di penalizzazione in classifica – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Quaderni Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 58 del 23/1/2013 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. e 53 NOIF gara Avesa-Quaderni del 20/1/2013, ammenda di € 250,00; un punto di penalizzazione in classifica – Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. Quaderni ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale, le cui motivazioni sono state pubblicate nel Comunicato n. 58 del 23/1/2013 e con le quali ha inflitto le sanzioni indicate in epigrafe. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Quaderni; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, personalmente l’arbitro, che ha dichiarato che al momento in cui ha richiesto ai dirigenti della Società Quaderni il rilascio di una dichiarazione scritta relativa alla rinuncia della gara, questi ultimi hanno, viceversa, manifestato la loro disponibilità a far scendere la squadra sul terreno digioco per dare inizio alla partita; tale disponibilità é stata manifestata intorno alle ore 14.35 e la Società Avesa era presente nel campo di gioco; atteso che alle ore 14.35 vi erano tutte le condizioni per dare inizio alla gara - presenza di entrambe le squadre e del direttore di gara – a nulla valendo le precedenti dichiarazioni verbali e non essendo trascorsi i canonici 45 minuti, corrispondenti alla durata di un tempo di gara, previsti dal Regolamento di Gioco P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento del ricorso presentato dalla Soc. Quaderni delibera - di disporre il recupero della gara Avesa-Quaderni in data da stabilire dal C.R. Veneto; - di annullare la sanzione sportiva della perdita a carico della Soc. Quaderni; - di annullare la sanzione della ammenda di € 250,000 per rinuncia; - di annullare la sanzione dell’applicazione di un punto nella classifica del Campionato di 1^ Categoria 2012/2013. La tassa reclamo non è stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it