COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Virtus Summaga Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 25 del 9/1/2013 – Inibizione sino al 30/6/2013 Dirigente Travain Daniele – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Virtus Summaga Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 25 del 9/1/2013 – Inibizione sino al 30/6/2013 Dirigente Travain Daniele – Campionato di 3^ Categoria La Società A.S.D. Virtus Summaga ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà e pubblicata nel Comunicato n. 25 del 9/1/2013, con la quale ha inflitto la sanzione della inibizione sino al 30/6/2013 a carico del Dirigente Travain Daniele : “allontanato per essere entrato sul terreno di gioco offendendo platealmente l'arbitro, alla notifica del provvedimento, lanciava contro lo stesso una borraccia d'acqua ed una bomboletta di ghiaccio spray, costringendolo ad indietreggiare per non essere colpito”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Virtus Summaga; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente l’arbitro, che ha confermato i fatti come descritti nel proprio referto di gara, precisando altresì di aver personalmente valutato lo stato fisico del calciatore a terra e di essersi riservato di consentire l’intervento del massaggiatore alla prima interruzione di gioco; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che appare adeguata ai fatti così meglio precisati dall’arbitro; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Virtus Summaga; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 30/6/2013 a carico del dirigente Travain Daniele; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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