COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Sporting Club Colognola Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 41 del 6/2/2013 – Squalifica per 7 giornate giocatore Vesentini Nicola – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 13.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Sporting Club Colognola
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 41 del
6/2/2013 – Squalifica per 7 giornate giocatore Vesentini Nicola – Campionato di 3^ Categoria
La Società A.S.D. Sporting Club Colognola ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 41 del 6/2/2013 con la quale ha inflitto la sanzione
della squalifica per sette giornate a carico del giocatore Vesentini Nicola: “per comportamento discriminatorio nei
confronti di un giocatore avversario e per aver innescato una rissa negli spogliatoi a fine gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Sporting Club Colognola;
letto il referto arbitrale che descrive in maniera inequivocabile lo svolgimento dei fatti;
atteso quanto disposto dall’art. 11,comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva che stabilisce che i soli comportamenti
discriminatori comportano la sanzione minima della squalifica per cinque giornate di squalifica;
considerato che nel caso specifico vi é stato anche un comportamento violento nei confronti di un avversario e che dal
svolgimento dai fatti si é rilevato che il calciatore Vesentini ha proferito l’espressione “slavo di merda”;
considerato altresì che il direttore di gara ha precisato che il predetto calciatore Vesentini ha colpito con un calcio un
avversario;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che, alla luce di quanto sopra, appare equa ;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai
sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Sporting Club Colognola;
- di confermare la sanzione della squalifica per sette giornate a carico del calciatore Vesentini Nicola;
- di introitare l’importo della tassa reclamo versata.
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