COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Sporting Club Colognola Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 41 del 6/2/2013 – Squalifica per 7 giornate giocatore Vesentini Nicola – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Sporting Club Colognola Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 41 del 6/2/2013 – Squalifica per 7 giornate giocatore Vesentini Nicola – Campionato di 3^ Categoria La Società A.S.D. Sporting Club Colognola ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 41 del 6/2/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica per sette giornate a carico del giocatore Vesentini Nicola: “per comportamento discriminatorio nei confronti di un giocatore avversario e per aver innescato una rissa negli spogliatoi a fine gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Sporting Club Colognola; letto il referto arbitrale che descrive in maniera inequivocabile lo svolgimento dei fatti; atteso quanto disposto dall’art. 11,comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva che stabilisce che i soli comportamenti discriminatori comportano la sanzione minima della squalifica per cinque giornate di squalifica; considerato che nel caso specifico vi é stato anche un comportamento violento nei confronti di un avversario e che dal svolgimento dai fatti si é rilevato che il calciatore Vesentini ha proferito l’espressione “slavo di merda”; considerato altresì che il direttore di gara ha precisato che il predetto calciatore Vesentini ha colpito con un calcio un avversario; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che, alla luce di quanto sopra, appare equa ; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Sporting Club Colognola; - di confermare la sanzione della squalifica per sette giornate a carico del calciatore Vesentini Nicola; - di introitare l’importo della tassa reclamo versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it