COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 20.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Vedelago Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 60 del 30/1/2013 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Petra Malo – Vedelago del 27/1/2013 – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 20.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Vedelago Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 60 del 30/1/2013 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Petra Malo – Vedelago del 27/1/2013 – Campionato di Promozione La Società A.C.D. Vedelago ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel Comunicato n. 60 del 30/1/2013 con la quale ha inflitto a suo carico la sanzione sportiva della perdita della gara emarginata per 0-3, in applicazione dell’art. 17/1 del C.G.S., per violazione della regola che impone l’impiego, nel Campionato di Promozione, per l’intera durata della gara, di tre giocatori nati dal 1° Gennaio 1993, 1994 e 1995 (v. Comunicato n. 1 dell’1/7/2012). La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Vedelago; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente, giusta delega in atti, nella persona dell’Avv. Niccolò D’Elia, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ribadendo che la terna sarebbe ancora in errore; sentiti personalmente i componenti della terna arbitrale i quali hanno confermato la correttezza delle sostituzioni indicate nel referto arbitrale; in particolare il Sig. D’Addao, assistente dell’arbitro, ha dichiarato di aver identificato personalmente la corrispondenza del numero indicato nel cartoncino delle sostituzioni con il numero della maglia del calciatore sostituito al 26’ del 2° tempo (vale a dire il numero 9 corrispondente al calciatore Cagnin); inoltre, nessuno dei componenti della terna arbitrale ha ricordato il passaggio della fascia di capitano del numero 8 ad altro calciatore della squadra reclamante P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Vedelago; - di confermare a carico della Società Vedelago la sanzione sportiva della perdita della gara, oggi presa in esame, che viene così omologata : Petra Malo – Vedelago 3 – 0; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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