COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 20.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso F.C. Burano Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 del 6/2/2013 – squalifica sino al 30/6/2013 giocatore Gemolo Simone; squalifica per cinque giornate giocatore Montrone Davide – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 20.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso F.C. Burano
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 del 6/2/2013 – squalifica sino al 30/6/2013 giocatore Gemolo Simone; squalifica per cinque giornate giocatore Montrone Davide – Campionato di 1^ Categoria
La Società F.C. Burano ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 61 del 6/2/2013 con le quali ha inflitto i seguenti provvedimenti disciplinari :
- squalifica sino al 30/6/2013 a carico del giocatore Gemolo Simone : “reagiva a insulti del pubblico avversario e colpiva con un pugno al volto un giocatore della squadra ospite provocandogli una ferita e momentanea perdita dei sensi, successivamente colpiva anche un tifoso appoggiato alla recinzione”;
- squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Montrone Davide : “sputava contro un tifoso avversario;
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Burano;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito, personalmente l’arbitro, che ha confermato la descrizione dei fatti data nel proprio rapporto di gara e relativo supplemento, fornendo ulteriori dettagli in ordine agli episodi contestati;
valutate le decisioni dell’Organo di Giustizia di primo grado;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Burano;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/6/2013 a carico del giocatore Gemolo Simone;
- di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Montrone Davide;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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