• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 20.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
A) Ricorso A.C. Rosà
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 del 6/2/2013 – Applicazione art. 17/2 del C.G.S. partita Rosà – Rossano del 2/2/2013; ammenda di € 60,00 a carico della Società; inibizione sino al 4.3.2013 a carico del dirigente Filippi Paolo – Campionato Juniores Regionale
La Società A.C. Rosà ha presentato ricorso dinanzi alla C.D.T. avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 61 del 6/2/2013, con le quali ha inflitto i provvedimenti indicati a margine.
E
B) Ricorso U.S. Rossano 2004
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 del 6/2/2013 – Applicazione art. 17/2 del C.G.S. partita Rosà – Rossano del 2/2/2013; inibizione sino al 25/2/2013 a carico del dirigente Battocchio Damiano – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 20.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
A) Ricorso A.C. Rosà
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 del 6/2/2013 – Applicazione art. 17/2 del C.G.S. partita Rosà – Rossano del 2/2/2013; ammenda di € 60,00 a carico della Società; inibizione sino al 4.3.2013 a carico del dirigente Filippi Paolo – Campionato Juniores Regionale
La Società A.C. Rosà ha presentato ricorso dinanzi alla C.D.T. avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 61 del 6/2/2013, con le quali ha inflitto i provvedimenti indicati a margine.
E
B) Ricorso U.S. Rossano 2004
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 del 6/2/2013 – Applicazione art. 17/2 del C.G.S. partita Rosà – Rossano del 2/2/2013; inibizione sino al 25/2/2013 a carico del dirigente Battocchio Damiano – Campionato Juniores Regionale
La Società U.S. Rossano 2004 ha presentato ricorso dinanzi alla C.D.T. avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 61 del 6/2/2013, con le quali ha inflitto i provvedimenti indicati a margine.
La Commissione Disciplinare Territoriale
Preliminarmente ha riunito in un unico giudizio i reclami presentati dalle Società A.C. Rosà e U.S. Rossano 2004 indicate alle lettere A) e B) ;
esaminati i ricorsi presentati dalla Società Calcio Rosà e Rossano 2004;
vista la documentazione ufficiale in atti;
considerata l’esaustività del rapporto arbitrale dal quale risulta in maniera incontrovertibile il fatto che la gara non si é disputata non per l’impraticabilità del terreno di gioco, ma per la volontà concorde di entrambe le società di non dare inizio all’incontro:
considerato inoltre che le norme federali demandano all’esclusiva competenza dell’arbitro il giudizio sulla praticabilità o meno del terreno di gioco P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalle Società Calcio Rosà e Rossano 2004;
- di confermare a carico delle Società Rosà e Rossano 2004 la sanzione sportiva della perdita della gara, oggi presa in esame, per 0-3 in base al disposto di cui all’art. 17, comma 2 del C.G.S;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società Rosà;
- di confermare la sanzione della inibizione a carico del dirigente Filippi Paolo (Rosà) che deve intendersi sino al 4.3.2013;
- di confermare la sanzione della inibizione a carico del dirigente Battocchio Damiano (Rossano 2004) sino al 25/2/2013;
- di disporre rispettivamente a carico delle Società Rosà e Rossano 2004, l’addebito della tassa reclamo non versata.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 20.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
A) Ricorso A.C. Rosà
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 del 6/2/2013 – Applicazione art. 17/2 del C.G.S. partita Rosà – Rossano del 2/2/2013; ammenda di € 60,00 a carico della Società; inibizione sino al 4.3.2013 a carico del dirigente Filippi Paolo – Campionato Juniores Regionale
La Società A.C. Rosà ha presentato ricorso dinanzi alla C.D.T. avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 61 del 6/2/2013, con le quali ha inflitto i provvedimenti indicati a margine.
E
B) Ricorso U.S. Rossano 2004
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 del 6/2/2013 – Applicazione art. 17/2 del C.G.S. partita Rosà – Rossano del 2/2/2013; inibizione sino al 25/2/2013 a carico del dirigente Battocchio Damiano – Campionato Juniores Regionale"