COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 20.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare A) Ricorso A.C. Rosà Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 del 6/2/2013 – Applicazione art. 17/2 del C.G.S. partita Rosà – Rossano del 2/2/2013; ammenda di € 60,00 a carico della Società; inibizione sino al 4.3.2013 a carico del dirigente Filippi Paolo – Campionato Juniores Regionale La Società A.C. Rosà ha presentato ricorso dinanzi alla C.D.T. avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 61 del 6/2/2013, con le quali ha inflitto i provvedimenti indicati a margine. E B) Ricorso U.S. Rossano 2004 Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 del 6/2/2013 – Applicazione art. 17/2 del C.G.S. partita Rosà – Rossano del 2/2/2013; inibizione sino al 25/2/2013 a carico del dirigente Battocchio Damiano – Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 20.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare A) Ricorso A.C. Rosà Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 del 6/2/2013 – Applicazione art. 17/2 del C.G.S. partita Rosà – Rossano del 2/2/2013; ammenda di € 60,00 a carico della Società; inibizione sino al 4.3.2013 a carico del dirigente Filippi Paolo – Campionato Juniores Regionale La Società A.C. Rosà ha presentato ricorso dinanzi alla C.D.T. avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 61 del 6/2/2013, con le quali ha inflitto i provvedimenti indicati a margine. E B) Ricorso U.S. Rossano 2004 Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 del 6/2/2013 – Applicazione art. 17/2 del C.G.S. partita Rosà – Rossano del 2/2/2013; inibizione sino al 25/2/2013 a carico del dirigente Battocchio Damiano – Campionato Juniores Regionale La Società U.S. Rossano 2004 ha presentato ricorso dinanzi alla C.D.T. avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 61 del 6/2/2013, con le quali ha inflitto i provvedimenti indicati a margine. La Commissione Disciplinare Territoriale Preliminarmente ha riunito in un unico giudizio i reclami presentati dalle Società A.C. Rosà e U.S. Rossano 2004 indicate alle lettere A) e B) ; esaminati i ricorsi presentati dalla Società Calcio Rosà e Rossano 2004; vista la documentazione ufficiale in atti; considerata l’esaustività del rapporto arbitrale dal quale risulta in maniera incontrovertibile il fatto che la gara non si é disputata non per l’impraticabilità del terreno di gioco, ma per la volontà concorde di entrambe le società di non dare inizio all’incontro: considerato inoltre che le norme federali demandano all’esclusiva competenza dell’arbitro il giudizio sulla praticabilità o meno del terreno di gioco P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalle Società Calcio Rosà e Rossano 2004; - di confermare a carico delle Società Rosà e Rossano 2004 la sanzione sportiva della perdita della gara, oggi presa in esame, per 0-3 in base al disposto di cui all’art. 17, comma 2 del C.G.S; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società Rosà; - di confermare la sanzione della inibizione a carico del dirigente Filippi Paolo (Rosà) che deve intendersi sino al 4.3.2013; - di confermare la sanzione della inibizione a carico del dirigente Battocchio Damiano (Rossano 2004) sino al 25/2/2013; - di disporre rispettivamente a carico delle Società Rosà e Rossano 2004, l’addebito della tassa reclamo non versata.
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