COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 20.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S. Valli Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 37 del 6/2/2013 – Applicazione art. 17/2 C.G.S. gara Zanè 1931 – Valli del 3/2/2013; ammenda di € 25,00; un punto di penalizzazione – Campionato Allievi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 20.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S. Valli Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 37 del 6/2/2013 – Applicazione art. 17/2 C.G.S. gara Zanè 1931 – Valli del 3/2/2013; ammenda di € 25,00; un punto di penalizzazione – Campionato Allievi Provinciale La Società A.S. Valli ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicate nel Comunicato n. 37 del 6/2/2013 con le quali ha inflitto i seguenti provvedimenti disciplinari : - applicazione art. 17/2 CGS e art. 53 NOIF : sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe per 0-3; - ammenda di € 25,00 (prima rinuncia); - un punto di penalizzazione nella classifica del Campionato Allievi 2012/2013 In quanto le due Società interessate hanno sottoscritto una dichiarazione di rinuncia alla disputa della gara in oggetto, mentre invece il direttore di gara dichiarava che il terreno di gioco era praticabile. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Valli ; vista la documentazione ufficiale in atti; considerata la esaustività del rapporto arbitrale dal quale risulta in maniera incontrovertibile il fatto che la gara non si é disputata non per l’impraticabilità del terreno di gioco, ma per la volontà concorde di entrambe le società di non dare inizio all’incontro; considerato inoltre che le norme federali demandano all’esclusiva competenza dell’arbitro il giudizio sulla praticabilità o meno del terreno di gioco, valutati i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo di primo grado P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Valli; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 (incontro Zanè 1931 – Valli del 3/2/2013) stabilita con il disposto di cui all’art. 17, comma 2 del C.G.S; - di confermare la sanzione della ammenda di € 25,00 per rinuncia; - di confermare la sanzione di un punto di penalizzazione da applicare nella classifica del Campionato Allievi Provinciale 2012/2013; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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