COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 20.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Laurentin Tiberio Serban – Calciatore non tesserato del Sig. Gian Carlo Maschio – Dirigente accompagnatore A.S.D. Cogitana della Società A.S.D. Cogitana

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 20.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Laurentin Tiberio Serban – Calciatore non tesserato del Sig. Gian Carlo Maschio - Dirigente accompagnatore A.S.D. Cogitana della Società A.S.D. Cogitana La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 11/01/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : Il Sig. Laurentiu Tiberio SERBAN Calciatore non tesserato “per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato due gare nelle file della Società ASD Cogitana valevoli per il Campionato Juniores Distrettuale della stagione sportiva 2012/2013 senza averne titolo perché in detto periodo non risultava tesserato per detta società come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento”; Il Sig. Gian Carlo MASCHIO - Dirigente Accompagnatore A.S.D. Cogitana “per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva due distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Serban Laurentiu Tiberio non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento”; La società A.S.D. COGITANA “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S.” La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 19/2/2013 sono risultati presenti : il Sig. Laurentin Tiberio Serban Calciatore non tesserato il Sig. Gian Carlo Maschio Dirigente Soc. Cogitana, rappresentato dal Sig. M.Aluigi, giusto delega in atti; la Società A.S.D. Cogitana rappresentata dal Presidente Soc. Cogitana, Sig. G. Franco Bergamin il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 19/2/2013, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalle stesse. ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati : a carico del Sig. Laurentin Tiberio Serban Calciatore non tesserato : squalifica per giorni 10, con decorrenza dal primo tesseramento valido: a carico del Sig. Gian Carlo Maschio Dirigente ASD Cogitana : inibizione sino al 13/3/2013; a carico della Società A.S.D. Cogitana a)- n. 2 punti di penalizzazione da applicare alla classifica del Campionato Juniores 2012/2013 b)- ammenda di € 100,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Laurentin Tiberio Serban Calciatore non tesserato : squalifica per giorni 10, con decorrenza dal primo tesseramento valido: a carico del Sig. Gian Carlo Maschio Dirigente ASD Cogitana : inibizione sino al 13/3/2013; a carico della Società A.S.D. Cogitana a)- n. 2 punti di penalizzazione da applicare alla classifica del Campionato Juniores 2012/2013 b)- ammenda di € 100,00.-
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