COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 27.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Jesolo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 20/2/2013 – Squalifica per cinque giornate giocatore Soncin Alessio – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 27.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Jesolo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 20/2/2013 – Squalifica per cinque giornate giocatore Soncin Alessio – Campionato di 1^ Categoria La Società A.C.D. Jesolo ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 64 del 20/2/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Soncin Alessio : “per aver proferito insulti razziali verso un giocatore della squadra avversaria (art. 11 C.G.S)”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Jesolo; vista la documentazione ufficiale in atti; considerato che il disposto dell’art. 11, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che i comportamenti discriminatori comportano la sanzione minima della squalifica per cinque giornate di gara; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Jesolo; - di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Soncin Alessio; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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