COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 27.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S. Rio A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 62 del 13/2/2013 – Squalifica sino 2/4/2013 allenatore De Prisco Graziano; squalifica sino 30/9/2013 calciatore Girardi Marco; ammenda di € 160,00; penalizzazione di un punto in classifica – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 27.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S. Rio A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 62 del 13/2/2013 – Squalifica sino 2/4/2013 allenatore De Prisco Graziano; squalifica sino 30/9/2013 calciatore Girardi Marco; ammenda di € 160,00; penalizzazione di un punto in classifica – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. Rio ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale indicate in epigrafe e pubblicate nel Comunicato n. 62 del 13/2/2013 con le quali ha assunto le seguenti sanzioni : - Squalifica sino 2/4/2013 a carico dell’allenatore De Prisco Graziano : “a seguito della decisione di sospendere la gara, l'allenatore della società Rio A.S.D., accedeva allo spogliatoio dell'A., accusandolo di simulare il dolore al piede e gli rivolgeva espressioni oltraggiose. Invitato ad allontanarsi, ritornava dopo pochi minuti per scusarsi e sollecitare l'A. a non riportare l'episodio, a suo dire irrilevante per la giustizia sportiva”. - Squalifica sino 30/9/2013 a carico del calciatore Girardi Marco : Al 46° del secondo tempo il giocatore, in occasione dell'espulsione del compagno Albertin Alessandro, si avvicinava all'arbitro con atteggiamento minaccioso e gli rivolgeva espressioni ingiuriose e di grave minaccia, ingiungendogli di non estrarre il cartellino rosso. Invitato ad allontanarsi, si appressava e colpiva l'arbitro con un violento pestone al piede destro, provocandogli forte e persistente dolore, a causa del quale il direttore di gara sospendeva la partita, pensando di non poterla condurre alla conclusione. - Ammenda di € 160,00 a carico della Società : “di cui ammenda di € 100,00, perché per tutta la durata della gara i sostenitori dell’U.S. Rio rivolgevano all’arbitro frasi ingiuriose e ammenda di € 60,00 per la sospensione della gara”; - Penalizzazione di un punto in classifica : (“Il risultato conseguito al 46° del secondo tempo deve considerarsi irreversibile per la squadra soccombente (Rio A.S.D. - Salese Calcio) in inferiorità numerica, anche fosse completato il tempo di recupero concesso (4 minuti)”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Rio; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito, personalmente l’arbitro, che ha confermato integralmente quanto riportato nel referto arbitrale e nel relativo supplemento; valutate le decisioni dell’Organo di Giustizia di primo grado che appaiono congrue in relazione agli accadimenti ed agli atti compiuti dagli incolpati; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Rio; - di confermare la sanzione della qualifica sino 2/4/2013 a carico dell’allenatore De Prisco Graziano; - di confermare la sanzione della squalifica sino 30/9/2013 a carico del calciatore Girardi Marco; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 160,00 a carico della Società; - di confermare la penalizzazione di un punto in classifica da applicare nel Campionato di 2^ Categoria 2012/2013; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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