• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 27.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti :
del Sig. Giuseppe BUGIN – Calciatore Lions Villanova
della Società A.S.D. LIONS VILLANOVA
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 17/1/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare :
il Sig. Giuseppe BUGIN – Calciatore tesserato per la Soc. Lions Villanova
“per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 40 n.4 delle NOIF per aver richiesto nella corrente stagione sportiva il tesseramento contemporaneo per più Società, come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento”;
la Società Lions Villanova
“per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio tesserato all’epoca dei fatti”.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 27.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti :
del Sig. Giuseppe BUGIN – Calciatore Lions Villanova
della Società A.S.D. LIONS VILLANOVA
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 17/1/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare :
il Sig. Giuseppe BUGIN – Calciatore tesserato per la Soc. Lions Villanova
“per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 40 n.4 delle NOIF per aver richiesto nella corrente stagione sportiva il tesseramento contemporaneo per più Società, come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento”;
la Società Lions Villanova
“per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio tesserato all’epoca dei fatti”.
La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza.
Nell’udienza del 26/2/2013 sono risultati presenti :
Il Sig. Giuseppe BUGIN Calciatore Lions Villanova
la Società A.S.D. Lions Villanova Rappresentata dal Sig. Paolo Calzavara
il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura della F.I.G.C.
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo.
Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 26/2/2013, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalle stesse, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S.
Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati :
a carico del Sig. Giuseppe BUGIN Calciatore Lions Villanova : squalifica sino al 28/3/2013
a carico della Società ASD Lions Villanova ammenda di Euro 55,00
I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S.
dispone
l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari :
a carico del Sig. Giuseppe BUGIN Calciatore Lions Villanova : squalifica sino al 28/3/2013
a carico della Società ASD Lions Villanova ammenda di Euro 55,00
I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 27.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti :
del Sig. Giuseppe BUGIN – Calciatore Lions Villanova
della Società A.S.D. LIONS VILLANOVA
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 17/1/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare :
il Sig. Giuseppe BUGIN – Calciatore tesserato per la Soc. Lions Villanova
“per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 40 n.4 delle NOIF per aver richiesto nella corrente stagione sportiva il tesseramento contemporaneo per più Società, come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento”;
la Società Lions Villanova
“per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio tesserato all’epoca dei fatti”."