COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 06.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S. Sarmeola Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 62 del 13/2/2013 – Ammenda di € 600,00; Inibizione sino al 25/3/2013 dirigente Mercanzin Corrado – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 06.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S. Sarmeola Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 62 del 13/2/2013 – Ammenda di € 600,00; Inibizione sino al 25/3/2013 dirigente Mercanzin Corrado – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. Sarmeola ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 62 del 13/2/2013 con le quali ha inflitto i seguenti provvedimenti disciplinari : - ammenda di € 600,00 a carico della Società : “sostenitori della società Sarmeola per tutta la durata della gara rivolgevano al giocatore Ivaldi Raffaele (Cervarese) insulti razzisti e lo colpivano con sputi, qualcuno dei quali ha raggiunto, senza specifica intenzione, anche l'arbitro. Accompagnavano questo comportamento con reiterate bestemmie. - inibizione sino al 25/3/2013 a carico del dirigente Mercanzin Corrado : al” termine della gara aggrediva l'A. con offese e minacce, bestemmie reiterate, offese nei confronti dell'A.I.A. e gesti di violenza inconsulta contro il muro e le porte dello spogliatoio”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Sarmeola vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito, personalmente l’arbitro, che ha pienamente confermato i fatti descritti nel supplemento del rapporto di gara; valutate le decisioni dell’Organo di Giustizia di primo grado; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Sarmeola; - di confermare la sanzione della ammenda di € 600,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della inibizione a carico del Dirigente Mercanzin Corrado; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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