COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 06.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Spes Poiana Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 20/2/2013 – Applicazione sanzione sportiva della perdita della gara (art. 17 C.G.S.) gara Stroppare-Spes Poiana del 17/2/2013; ammenda di € 60,00 a carico della Società; un punto di penalizzazione nella classifica del Campionato 2012/2013; squalifica a carico del Sig. Maddalena Giuseppe sino al 25/3/2013 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 06.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.C.D. Spes Poiana
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 20/2/2013 - Applicazione sanzione sportiva della perdita della gara (art. 17 C.G.S.) gara Stroppare-Spes Poiana del 17/2/2013; ammenda di € 60,00 a carico della Società; un punto di penalizzazione nella classifica del Campionato 2012/2013; squalifica a carico del Sig. Maddalena Giuseppe sino al 25/3/2013 – Campionato di 2^ Categoria
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva, preliminarmente, che il ricorso proposto dalla società Spes Poiana avverso le delibere indicate a margine e assunte dal Giudice Sportivo Regionale é affetto da un vizio di forma, vale a dire la mancata comunicazione del ricorso stesso alla Società controinteressata.
Me dichiara, pertanto ’inammissibilità per il combinato disposto dall’art. 46, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, che stabilisce che nei casi in cui il gravame verta su episodi o circostanze che possano modificare il risultato della gara conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente (vedi anche art. 38, comma 7 del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società Spes Poiana e, conseguentemente di confermare tutti i provvedimenti disciplinari emanati dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 64 del 20/2/2013.
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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