COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 06.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Calciatore Toffanin Pietro (Calcio Limenese) Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 20/2/2013 – Squalifica a suo carico per quattro giornate – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 06.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso Calciatore Toffanin Pietro (Calcio Limenese)
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 20/2/2013 – Squalifica a suo carico per quattro giornate – Campionato Juniores Regionale
Il Giocatore Toffanin Pietro, tesserato per la Società Calcio Limenese, ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 64 del 20/2/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica per quattro giornate a suo carico : “espulso per doppia ammonizione, rivolgeva all’arbitro espressioni minacciose ed oltraggiose”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dal calciatore Toffanin Pietro, tesserato per la Società Calcio Limenese;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutate le decisioni dell’Organo di Giustizia di primo grado;
ritenuto più congrua la sanzione di tre giornate di squalifica in considerazione del comportamento tenuto dal calciatore
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere parzialmente il ricorso presentato dal calciatore Toffanin Pietro (Calcio Limenese);
- di ridurre a 3 giornate di gara la sanzione della squalifica a suo carico;
- di restituire la tassa reclamo versata.
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