• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 06.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti :
del Sig. Andrea BALDASSA – Calciatore San Floriano 1970
del Sig. Diego PEGORIN – San Floriano 1970
della Società San Floriano 1970
della Società A.C.D. Galliera
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 5/2/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare :
Il Calciatore Andrea Baldassa – Tesserato A.S.D. San Floriano 1970
“Per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10,comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva n. 6 gare nelle file della Società San Floriano 1970 di cui 3 valevoli per il Campionato di 2^ Categoria e n. 3 valevoli per il Trofeo Regione Veneto per Società di 2^ Categoria senza averne tiitolo perché in detto periodo non risultava tesserato per detta società, bensì con altra compagine come descritto nella parte motiva”;
Il Dirigente Diego Pegorin – A.S.D. San Floriano 1970
“Per rispondere della violazione di cui all’art. 1. comma 1 e art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva sei distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Baldassa Andrea non ne avesse titolo come descritto nella parte motiv dell’atto di deferimento allegato”;
la Società A.S.D. San Floriano 1970
“a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio dirigente;calciatore all’epoca dei fatti”;
la Società A.C.D. Galliera
“a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio calciatore all’epoca dei fatti;
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 06.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti :
del Sig. Andrea BALDASSA – Calciatore San Floriano 1970
del Sig. Diego PEGORIN – San Floriano 1970
della Società San Floriano 1970
della Società A.C.D. Galliera
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 5/2/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare :
Il Calciatore Andrea Baldassa - Tesserato A.S.D. San Floriano 1970
“Per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10,comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva n. 6 gare nelle file della Società San Floriano 1970 di cui 3 valevoli per il Campionato di 2^ Categoria e n. 3 valevoli per il Trofeo Regione Veneto per Società di 2^ Categoria senza averne tiitolo perché in detto periodo non risultava tesserato per detta società, bensì con altra compagine come descritto nella parte motiva”;
Il Dirigente Diego Pegorin - A.S.D. San Floriano 1970
“Per rispondere della violazione di cui all’art. 1. comma 1 e art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva sei distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Baldassa Andrea non ne avesse titolo come descritto nella parte motiv dell’atto di deferimento allegato”;
la Società A.S.D. San Floriano 1970
“a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio dirigente;calciatore all’epoca dei fatti”;
la Società A.C.D. Galliera
“a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio calciatore all’epoca dei fatti;
La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza.
Nell’udienza del 12/2/2013 sono risultati presenti :
del Sig. Andrea BALDASSA Calciatore San Floriano 1970
del Sig. Diego PEGORIN Dirigente San Floriano 1970
della Società San Floriano 1970 rappresentata dal Sig. Tartaggia Massimo, giusto delega in atti
della Società A.C.D. Galliera rappresentata dal Sig. Bracciale Francesco (Presidente)
il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura della F.I.G.C.
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo.
Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 5/3/2013, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalle stesse. ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S.
Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati :
a carico del Sig. Andrea BALDASSA Calciatore San Floriano 1970 : una giornata di squalifica da scontarsi nel Campio- nato di 2^ Categoria 2012/2013; tre giornate di squalifica da scontarsi nel Trofeo Regione Veneto 2013/2014;
a carico del Sig. Diego PEGORIN Dirigente San Floriano 1970 : Inibizione sino al 20/4/2013;
a carico della Società S.Floriano 1970 ammenda di € 250,00.-
a carico della Società Galliera ammenda di € 55,00.-
I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone
l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari :
a carico del Sig. Andrea BALDASSA Calciatore San Floriano 1970 : una giornata di squalifica da scontarsi nel Campio- nato di 2^ Categoria 2012/2013; tre giornate di squalifica da scontarsi nel Trofeo Regione Veneto 2013/2014;
a carico del Sig. Diego PEGORIN Dirigente San Floriano 1970 : Inibizione sino al 20/4/2013;
a carico della Società S.Floriano 1970 ammenda di € 250,00.-
a carico della Società Galliera ammenda di € 55,00.-
I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
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Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti :
del Sig. Andrea BALDASSA – Calciatore San Floriano 1970
del Sig. Diego PEGORIN – San Floriano 1970
della Società San Floriano 1970
della Società A.C.D. Galliera
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 5/2/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare :
Il Calciatore Andrea Baldassa – Tesserato A.S.D. San Floriano 1970
“Per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10,comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva n. 6 gare nelle file della Società San Floriano 1970 di cui 3 valevoli per il Campionato di 2^ Categoria e n. 3 valevoli per il Trofeo Regione Veneto per Società di 2^ Categoria senza averne tiitolo perché in detto periodo non risultava tesserato per detta società, bensì con altra compagine come descritto nella parte motiva”;
Il Dirigente Diego Pegorin – A.S.D. San Floriano 1970
“Per rispondere della violazione di cui all’art. 1. comma 1 e art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva sei distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Baldassa Andrea non ne avesse titolo come descritto nella parte motiv dell’atto di deferimento allegato”;
la Società A.S.D. San Floriano 1970
“a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio dirigente;calciatore all’epoca dei fatti”;
la Società A.C.D. Galliera
“a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio calciatore all’epoca dei fatti;"