F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071 del 07 Marzo 2013 (138) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI GIANFRANCO MARIA DANIELE PAPPALARDO, FRANZ DENARO, GIUSEPPE MAURO (Rappresentanti legali della fallita A.S. Acireale Srl) ▪ (nota N°. 2549/127 pf09-10/AM/ma del 2.11.2012)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071 del 07 Marzo 2013
(138) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI GIANFRANCO MARIA DANIELE PAPPALARDO, FRANZ DENARO, GIUSEPPE MAURO (Rappresentanti legali della fallita A.S. Acireale Srl) ▪ (nota N°. 2549/127 pf09-10/AM/ma del 2.11.2012)
Visti gli atti;
letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 27 aprile 2011 e reiterato in data 2 novembre 2012 disposto nei confronti di:
Gianfranco Maria Daniele Pappalardo per violazione dell’art.1, comma 1, CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art.21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 30 luglio 2004 al 13 febbraio 2006 la carica di Amministratore delegato della società AS Acireale srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società con particolare riferimento alla responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della società;
Franz Denaro per violazione dell’art.1, comma 1, CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art.21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 14 febbraio 2006 al 17 marzo 2006 la carica di Amministratore unico della società AS Acireale srl contribuendo con il proprio comportamento alla cattiva gestione della Società con particolare riferimento alla responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della società;
Giuseppe Mauro, per violazione dell’art.1, comma 1, CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art.21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 17 marzo 2006 al 16 maggio 2006 la carica di Amministratore unico della società AS Acireale srl contribuendo con il proprio comportamento alla cattiva gestione della Società con particolare riferimento alla responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della società;
Ascoltato il rappresentante della Procura federale Prof.Giuseppe Catalano il quale ha concluso per la responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
per Gianfranco Maria Daniele Pappalardo: inibizione per anni 3 (tre)
per Franz Denaro: inibizione per mesi 18 (diciotto)
per Giuseppe Mauro: inibizione per mesi 18 (diciotto);
Rilevato che nessuno dei soggetti deferiti si è costituito nel presente giudizio Ritenuto che da una attenta lettura degli atti è emerso che la AS Acireale srl è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Catania con sentenza n.117/06 del 7 dicembre 2006 Considerato che il dissesto economico-patrimoniale della Società si è concretizzato nel corso delle ultime stagioni al punto che il Consiglio Federale FIGC in data 15 luglio 2006, rilevato il mancato possesso di alcuni requisiti per la iscrizione della squadra al campionato (mancata prestazione della fidejussione, mancato pagamento degli emolumenti, di ritenute e contributi fino a marzo 2006, non aveva ripianato la carenza patrimoniale e non aveva reintegrato il capitale sociale ai sensi di quanto previsto dall’art. 2482 ter codice civile), tutte situazioni riconosciute e non contestate dalla Società, deliberava la non ammissione della AS Acireale al campionato di serie C2 per la stagione 2006/2007;
Rilevato che tutte le suindicate situazioni gravemente inadempienti sono da ascrivere ai dirigenti che hanno ricoperto posizioni apicali in Società e che, dunque, con il loro comportamento inadempiente hanno determinato il dissesto della Società stessa Valutato che per la graduazione delle responsabilità degli amministratori deferiti va tenuto conto che il Pappalardo ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato della Società per ben 19 mesi, che il Denaro è stato amministratore unico per appena 1 mese mentre il Mauro pur essendo stato amministratore unico per soli due mesi , è stato anche il maggior azionista della Società a far data dal 17 febbraio 2006 P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:
per Gianfranco Maria Daniele Pappalardo inibizione per anni 3 (tre)
per Franz Denaro inibizione per mesi 9 (nove)
per Giuseppe Mauro inibizione per mesi 18 (diciotto)
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