F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071 del 07 Marzo 2013 (197) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MARCO FRIONE (Rappresentante legale della fallita Spezia Calcio Srl) ▪ (nota N°. 3910/177 pf09-10/AM/ma del 4.1.2013)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071 del 07 Marzo 2013
(197) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MARCO FRIONE (Rappresentante legale della fallita Spezia Calcio Srl) ▪ (nota N°. 3910/177 pf09-10/AM/ma del 4.1.2013)
Letti gli atti;
visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 4 gennaio 2013 nei confronti di Marco Frione per la violazione dell’art. 1 comma 1, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto, dal 29 aprile 2008 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica di consigliere d'amministrazione della società Spezia Calcio 1906 S.r.l. determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della società;
considerato che il Fallimento dello Spezia Calcio era già venuto all’esame di questa Commissione con deferimento di tutti i dirigenti nello stesso fallimento coinvolti e deciso con Comunicato Ufficiale n. 97 del 22 giugno 2011;
ritenuto che all’epoca, per errore materiale, l’atto di deferimento non era stato notificato al sig. Marco Frione in quanto inviato a recapiti disponibili in atti e non in Largo Angelo Galligani n. 1 La Spezia, dove risulta residente, come da certificazione anagrafica acquisita agli atti;
regolarizzata la notifica nei confronti del sig. Marco Frione oggi viene esaminata la sua posizione dinanzi a questa Commissione;
preso atto che il sig. Frione non ha inviato alcuna memoria difensiva e non è comparso alla presente udienza;
ascoltato il rappresentante della Procura federale il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità del soggetto deferito chiedendo l’irrogazione della sanzione della inibizione per mesi 6 (sei).
considerato che, come già rilevato da questa Commissione all’atto della pronuncia del 2011,è emersa una evidente situazione di sofferenza della Società Spezia Calcio 1906 Srl, aggravatasi nel tempo, sfociata nel fallimento disposto dal Tribunale di La Spezia con sentenza del 20 gennaio 2009;
accertato che il maggiore responsabile della situazione fallimentare della Società è stato individuato nel Sig. Giuseppe Ruggeri, Presidente dal 27 luglio 2005 al 29 febbraio 2008 che ha provocato con i propri censurabili comportamenti la situazione di dissesto maturata, come dettagliatamente rilevato dal Curatore del Fallimento nella propria relazione 13 luglio 2009 depositata in atti, una situazione di pre-dissesto era già identificabile al 30 giugno 2007, situazione che avrebbe potuto essere solo sanata da un cospicuo versamento dei soci non verificatosi (pur se deliberato) alla data del 20 dicembre 2007 per l’importo di euro 2.187.752,00;
ribadito che sulla responsabilità degli amministratori del periodo va effettuato dunque un attento esame, dovendosi logicamente graduare le stesse per periodo e modalità di appartenenza al gruppo degli amministratori che si sono succeduti nel tempo;
conseguentemente, va valutata con cura anche la posizione del sig. Frione;
considerato che il sig. Frione è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione dello Spezia Calcio nel corso dell’Assemblea della Società del 29 aprile 2008 unitamente ai sigg.Quber, Molinari, Carzola, Garbini e Sciumbata;
ritenuto che la posizione del sig. Frione rispetto agli altri membri del CdA diverge in quanto, come rilevabile dagli atti del giudizio, quest’ultimo assunse una posizione di rilievo quando come Presidente della Società “La Spezia siamo noi srl” si pose a capo di una sottoscrizione popolare e quindi partecipò da protagonista in una fase delicata per la Società;
valutato che tale partecipazione non può essere ignorata si ritiene equo irrogare una sia pur modesta sanzione al Frione P.Q.M. In accoglimento del ricorso, irroga nei confronti del sig. Marco Frione la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre).
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