F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071 del 07 Marzo 2013 (213) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI SERGIO BRIGANTI, MANOLO BUCCI, FABRIZIO TALONE,MICHELA BONDI,ESTEVAN VINCENZO CENTOFANTI,LUCA COCULO,GIANLUCA BUCCI (Rappresentanti legali della fallita U.S.Pergocrema 1932 Srl) ▪ (nota N°. 4317/96 pf12- 13/AM/ma del 21.1.2013)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071 del 07 Marzo 2013 (213) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI SERGIO BRIGANTI, MANOLO BUCCI, FABRIZIO TALONE,MICHELA BONDI,ESTEVAN VINCENZO CENTOFANTI,LUCA COCULO,GIANLUCA BUCCI (Rappresentanti legali della fallita U.S.Pergocrema 1932 Srl) ▪ (nota N°. 4317/96 pf12- 13/AM/ma del 21.1.2013) Con atto del 21 gennaio 2013 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale Sergio Briganti, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 3 agosto 2011 e sino al 12 giugno 2012, a pochissimi giorni della sentenza dichiarativa di fallimento del 20 giugno 2012, la carica di Presidente ed Amministratore Unico, nonché il ruolo di socio unico della società U.S. PERGOCREMA 1932 s.r.l., prima attraverso la World Sport Marketing s.r.l. di cui era socio di riferimento e amministratore unico, e successivamente, a far data dal 9 maggio 2012 personalmente, determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale; Manolo Bucci, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 5 luglio 2010 e sino al 3 agosto 2011 la carica di Presidente e legale rappresentante, nonché socio di maggioranza (detenendo il 70% delle quote) della società U.S. PERGOCREMA 1932 s.r.l. attraverso la AMG Immobiliare s.r.l., di cui era amministratore unico, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione finanziaria della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale; Fabrizio Talone, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 5 luglio 2010 e sino al 3 agosto 2011, la carica di amministratore delegato della società U.S. PERGOCREMA 1932 s.r.l., per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione finanziaria della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economicopatrimoniale; Michela Bondi, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto la carica di vicepresidente della società U.S. PERGOCREMA 1932 s.r.l. dal 5 luglio 2010 e sino al 3 agosto 2011, per aver contribuito al dissesto economico-patrimoniale e per aver condiviso la cattiva gestione economica-finanziaria posta in essere dal socio di maggioranza e dagli amministratori con deleghe e poteri senza alcuna dissociazione; Estevan Vincenzo Centofanti, per la violazione dell'art 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto la carica di consigliere della società U.S. PERGOCREMA 1932 s.r.l. dal 5 luglio 2010 e sino al 3 agosto 2011 (con delega ai rapporti con la FIGC), per aver contribuito al dissesto economico-patrimoniale e per aver condiviso la cattiva gestione economica finanziaria posta in essere dal socio di maggioranza e dagli amministratori con deleghe e poteri senza alcuna dissociazione; Luca Coculo, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, per effetto dell'art. 1, comma 5, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, essendo stato socio dal 15 giugno 2011 al 3 agosto 2011 e avendo ricoperto la carica di consigliere di amministrazione della società U.S. PERGOCREMA 1932 s.r.l. dal 24 ottobre 2010 e sino al3 agosto 2011, per aver contribuito al dissesto economico-patrimoniale e per aver condiviso la cattiva gestione economica-finanziaria posta in essere dal socio di maggioranza e dagli amministratori con deleghe e poteri senza alcuna dissociazione, nonché per effetto dell'art. 1, comma 5, del CGS, per la violazione dell'art 1, comma 1, del CGS e per la violazione della norma di cui all'ari. 37, comma 1 delle NOIF, per non aver comunicato alla Lega Pro nella stagione 2010/11, la propria carica sociale di consigliere di amministrazione della società U.S. PERGOCREMA 1932 s.r.l. dal 24 ottobre 2010 e sino al 3 agosto 2011; Gianluca Bucci, per la violazione dell'art 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art 21, commi 2 e 3, delle NOIF, essendo stato socio dal 15 giugno 2011 al 3agosto 2011 e avendo ricoperto la carica di consigliere di amministrazione della società U.S. PERGOCREMA 1932 s.r.l. dal 24 ottobre 2010 e sino al 3 agosto 2011, per aver contribuito al dissesto economico patrimoniale e per aver condiviso la cattiva gestione economica-finanziaria posta in essere dal socio di maggioranza e dagli amministratori con deleghe e poteri senza alcuna dissociazione, nonché per effetto dell'art. 1, comma 5, del CGS, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS e per la violazione della norma di cui all'art 37, comma 1 delle NOIF, per non aver comunicato alla Lega Pro nella stagione 2010/11, la propria carica sociale di consigliere di amministrazione della società U.S. PERGOCREMA 1932 s.r.l. dal 24 ottobre 2010 e sino al 3 agosto 2011. Manolo Bucci, Fabrizio Talone, Michela Bondi, Vincenzo Estevan Centofanti, Luca Coculo e Gianluca Bucci hanno presentato memoria difensiva chiedendo il proprio proscioglimento dalle incolpazioni loro addebitate. All’udienza odierna il Briganti, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Signor Briganti Sergio tramite il proprio difensore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art.23 CGS, (“pena base per il sig. Briganti Sergio, sanzione dell’inibizione per mesi 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 40 (quaranta)”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;visto l’art.23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.23,comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo; dichiara la chiusura del dibattimento nei confronti del predetto; Il giudizio è proseguito per gli altri deferiti. Il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per Manolo Bucci l’inibizione per mesi 12; per Fabrizio Talone l’inibizione per mesi 6, per Michela Bondi l’inibizione per mesi 3, per Vincenzo Estevan Centofanti l’inibizione per mesi 3; per Luca Coculo l’inibizione per mesi 6; per Gianluca Bucci l’inibizione per mesi 6. Il difensore dei detti deferiti ha insistito nella richiesta di proscioglimento. Osserva la Commissione che il procedimento trae origine dalla dichiarazione di fallimento della società U.S. PERGOCREMA 1932 s.r.l., dichiarato con sentenza del Tribunale di Crema in data 20 giugno 2012, a seguito della quale il Presidente federale ha deliberato la revoca dell'affiliazione della società fallita (comunicato ufficiale n. 187/A del 30 giugno 2012). Dall’analisi della documentazione federale relativa alla iscrizione ai campionati professionistici risulta nella stagione sportiva 2010/11 la società U.S. PERGOCREMA 1932 s.r.l. ha disputato il campionato di Lega Pro-Prima Divisione, e, come risulta dal modulo di censimento depositato presso la Lega Calcio il 25 giugno 2010, rappresentante legale della società è stato il sig. Stefano Bergamelli sino all'8 luglio 2010; a far data dall'8 luglio 2010, come risulta dal modulo di censimento depositato in data 10 luglio 2010 (e dall'allegato verbale dell'Assemblea Ordinaria e del Consiglio di Amministrazione dell'8 luglio 2010), i membri dell'organo direttivo sono stati i sig.ri Manolo Bucci Presidente, Fabrizio Talone Amministratore Delegato, Gianlauro Bellani e Michela Bondi Vicepresidenti e Estevan Vincenzo Centofanti consigliere; con verbale del Consiglio di amministrazione del 6 marzo 2011 il consigliere Estevan Vincenzo Centofanti è stato investito di tutti i poteri di rappresentanza legale della società presso la FIGC e i suoi organi di giustizia. Nella stagione sportiva 2011/12 la società U.S. PERGOCREMA 1932 s.r.l. ha disputato il campionato di Lega Pro - Prima Divisione, e, come risulta dal modulo di censimento datato 23 giugno 2011 e depositato presso la Lega Calcio il 30 giugno 2011, membri dell'organo direttivo sono stati sino al 29 luglio 2011 il sig. Manolo Bucci con la carica di Presidente, il sig. Fabrizio Talone Amministratore Delegato, la signora Michela Bondi Vice-Presidente mentre i signori Estevan Vincenzo Centofanti, Gianluca Bucci e Luca Coculo hanno ricoperto la carica di consiglieri; con successivo modulo di censimento depositato a mano alla Lega Pro in data 10 agosto 2011 veniva comunicato che amministratore unico e legale rappresentante della società dal 3 agosto 2011 era stato nominato il signor Sergio Briganti. Dall'attività istruttoria svolta dalla Procura Federale sull'attività economica e gestionale della società nel corso del biennio precedente alla revoca dell'affiliazione e della sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata sulla base della documentazione acquisita, ed in particolare la visura storica della società presso la CCIAA di Cremona del 5 settembre 2012, copia dei verbali di assemblea e del consiglio di amministrazione, le comunicazioni versate in atti dalla Co.Vi.So.C. e gli atti di cessione delle quote societarie succedutesi nel corso del biennio precedente la dichiarazione di fallimento, nonché dai comunicati ufficiali della FIGC, si evince che alla data del 24 giugno 2010, la società IM.BE s.r.l. deteneva il 99% del capitale, mentre Gilberto Foresti il residuo 1%, come appare dalla dichiarazione depositata presso la Lega Pro; con atto del 5 luglio 2010 Gilberto Foresti ha ceduto il proprio 1% alla AMG Immobiliare s.r.l. per un importo di € 7.000,00, mentre la IM.BE s.p.a. ha venduto contestualmente il 69% delle quote alla stessa AMG Immobiliare s.r.l. per un prezzo pari ad € 483.000,00 rimanendo titolare del residuo 30%; a seguito dell'assemblea ordinaria dei soci, svoltasi in data 8 luglio 2010, e del consiglio di amministrazione, tenutosi nella medesima data, ha assunto la carica di presidente del consiglio d'amministrazione e legale rappresentante della società il sig. Manolo Bucci e la carica di amministratore delegato il sig. Fabrizio Talone, entrambi con ampi poteri economici e gestionali, la carica di vicepresidente con poteri di rappresentanza della società rispetto agli organismi federali, il sig. Gianlauro Bellani e la signora Michela Bondu; con atto del 24 ottobre 2010 il sig. Gianlauro Bellani ha cessato dalla carica di consigliere e di vicepresidente e sono stati nominati consiglieri, privi di deleghe, i sig.ri Gianluca Bucci e Luca Coculo, come risulta dalla visura camerale storica della società (questi ultimi non hanno mai comunicato l'assunzione della carica sociale alla Lega Pro nella stagione 2010/11, avendo adempiuto al relativo obbligo solo con il deposito del foglio di censimento per la stagione 2011/12; con atto pubblico del 15/06/2011 la società IM.BE s.p.a. ha ceduto il 30% delle quote societarie a Luca Coculo; in data 3 agosto 2011 la WORLD SPORT MARKETING s.r.l., il cui legale rappresentante e socio di maggioranza era Sergio Briganti, ha acquistato il 70% delle quote detenute dalla AMG Immobiliare s.r.l., nonché il 30% di proprietà di Luca Coculo, per l'importo complessivo di € 1.000,00, divenendo socio unico della U.S. PERGOCREMA 1932 s.r.l. Il contratto specifica che la cessione ha riguardato la situazione di fatto sia patrimoniale che economica della società "ben nota alle parti”; la società acquirente si impegnava "a liberare il sig. Mariolo Bucci da qualsivoglia garanzia e/o fideiussione prestata in favore della Lega ...", sostituendola con una propria, consentire al venditore AMG Immobiliare s.r.l. di "liberarsi da qualsivoglia garanzia e/o fideiussione prestata ...", previo ripianamento delle passività ammontanti a circa 145.000 euro, nonché "a garantire e quindi tenere indenne la AMG Immobiliare s.r.l. e il sig. Manolo Bucci a semplice richiesta di questi ultimi, da ogni e qualsivoglia pretesa della FIGC .... per obbligazioni in genere, originatesi posteriormente alla data di sottoscrizione dei presente contratto, attinenti ai campionato 2011/12". Con atto del 9 maggio 2012 il 100% del capitale sociale è stato ceduto, per l'importo di € 1.000.00, dalla WORLD SPORT MARKETING s.r.l. a Sergio Briganti, che è così divenuto unico socio della società U.S. PERGOCREMA 1932 s.r.l., specificando che "nella determinazione del prezzo si è tenuto conto della situazione patrimoniale della società ben nota alle parti"; nell'atto Sergio Briganti è intervento da un lato in proprio come acquirente e dall'altro in qualità di amministratore unico della società venditrice; successivamente in data 12 giugno 2012 l'intero capitale della società U.S. PERGOCREMA 1932 s.r.l. è stato ceduto al prezzo di 1.000 euro, da Sergio Briganti al sig. Ernesto Rimonti, nominato contestualmente amministratore unico della società. La Co.Vi.So.C. nella riunione del 15 giugno 2010 ha riscontrato che la società non aveva rispettato le previsioni del C.U. 117/a del 25 maggio 2010, evidenziando una carenza patrimoniale al 31 dicembre 2009 pari a € 138.869,00, invitando al ripianamento della stessa entro il termine del 6 luglio 2010 pena l'esclusione dal campionato di competenza; in data 5 luglio 2010, il socio IM.BE. s.p.a. ha provveduto al versamento, a favore della società U.S. PERGOCREMA 1932 s.r.l., della somma di € 140.000,00 a titolo di finanziamento infruttifero e postergato, a ripianamento della carenza patrimoniale evidenziata dalla Co.Vi.So.C. La stessa Co.Vi.So.C. all'esito della ispezione del 29 settembre 2010 ha evidenziato una corretta gestione societaria, priva dei debiti nei confronti dell'Erario ed Enti previdenziali ed in regola con il pagamento degli stipendi; a conclusione dell'ispezione Co.Vi.So.C. del 25 febbraio 2011, è stata evidenziata una perdita di € 522.070,00 al 31 dicembre 2010, in netto peggioramento rispetto a quanto accertato alla data del 30 giugno2010. Il Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2011 e la successiva Assemblea dei soci del 23 aprile 2011 hanno provveduto ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2010, deliberando la copertura delle perdite iscritte a bilancio per un importo di €331.971,23. La Co.Vi.So.C. all'esito dell'ispezione del 20 giugno 2011 ha accertato che, per l'ammissione al campionato di Lega Pro - Prima Divisione (s.s. 2011/12), la società U.S. PERGOCREMA 1932 s.r.l. avrebbe dovuto versare quale ripianamento della carenza patrimoniale la somma di € 263.775,00 entro il 6 luglio 2011; come si evince dalla relazione dell'ispezione Co.Vi.So.C. del 23 giugno 2011, la società, nell'Assemblea dei Soci del 15 maggio 2011 convocata ai sensi dell'art. 2482 bis e ter cod. civ., ha provveduto alla copertura delle perdite accertate al 31 dicembre 2010 attraverso una nuova disponibilità patrimoniale di 189.000 euro, derivante dalla rinunzia da parte dei soci al finanziamento infruttifero e postergato di 12.000 euro effettuato l'11 febbraio 2011, a quelli effettuati dal socio AMG Immobiliare di 100.000 euro l'8 aprile 2011 e di 77.000 effettuato il 14 giugno 2011, nonché per la parte rimanente avvalendosi di utilizzare il saldo attivo al 5 luglio 2011 derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori; nella stessa relazione gli ispettori Co.Vi.So.C., all'esito della verifica contabile al 31 maggio 2011 hanno messo in risalto una situazione economica non chiara per mancanza di documentazione a giustificazione delle spese, nonché una posizione debitoria verso fornitori pari a € 719.000,00, e tra i quali lo stesso socio di riferimento AMG Immobiliare s.r.l. Nella relazione Co.Vi.So.C. dell'ispezione del 13 dicembre 2011, gli ispettori hanno evidenziato il mancato pagamento delle ritenute sugli stipendi di luglio, agosto e settembre 2011, un debito IRAP per € 34.206,00, un debito IVA per € 129.963,27, un debito ENPALS per € 58.740,99, un debito INAIL per € 14.342,61, una perdita in formazione pari ad € 193.273,89, l'assenza di apporto di finanziamenti da parte della proprietà. In data 1 giugno 2012 la Co.Vi.So.C. a conclusione di una ispezione ha accertato il mancato pagamento al 30 aprile 2012 di emolumenti verso tesserati pari a € 863.495,27, il mancato pagamento di contributi e ritenute sugli stipendi a far data dal luglio 2011 , la mancata approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, che presentava un utile di € 2.000,00 determinato da sopravvenienze attive, non meglio specificate per € 1.250.000,00, la cui iscrizione al conto economico veniva ritenuta non legittima per mancanza del requisito della certezza e della determinabilità, una perdita al 30 aprile di 689.055 euro a fronte di un patrimonio netto di 56.055,00, l'assenza di apporto di finanziamenti da parte della proprietà. Il Collegio Sindacale, presentava, da tempo, due sindaci su tre dimissionari, alcuni tesserati della società (calciatori) avevano chiesto un pignoramento dei crediti vantati dalla società nei confronti della Lega Calcio sino all'importo di € 250.000,00, la società, oltre a soggiacere alla tipica situazione prevista dall'art. 2482 ter cod. civ. presentava i tipici sintomi della insolvenza. Con il Comunicato Ufficiale n. 63 del 07 marzo 2011 la Commissione Disciplinare Nazionale ha comminato alla società U.S. PERGOCREMA 1932 s.r.l. la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011 e l'ammenda di € 3.000,00, al Presidente sig. Manolo Bucci l'inibizione di mesi 5, all'amministratore delegato Fabrizio Talone l'inibizione di mesi 3 per la violazione dell'art. 85, lettera e), paragrafo V, delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e dell'art 90, comma 2, delle N01F, nonché art. 8, comma 1, del CGS, "per il mancato pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti delle mensilità di settembre 2010, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali (segnalazione Co.Vi.So.C. del 28 gennaio2011)". Con il Comunicato Ufficiale n. 94 del 10 giugno 2011 la Commissione Disciplinare Nazionale ha comminato alla società l'ammenda di € 750,00 ed a Manolo Bucci e Fabrizio Talone, rispettivamente Presidente ed Amministratore delegato, l'inibizione di giorni 30 "per la violazione prevista dall'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 85 lettera c) punto IV delle NOIF, per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti per la mensilità di dicembre 2010, utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dalle disposizioni federali". Con il Comunicato Ufficiale n. 94 del 10 giugno 2011 la Commissione Disciplinare Nazionale ha comminato alla società l'ammenda di € 1.500,00 ed a Manolo Bucci e Fabrizio Talone, rispettivamente Presidente ed Amministratore delegato, l'inibizione di giorni 30 "per la violazione prevista dall'ari. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 85, lett. c), par. V, delle NOIF, per aver provveduto al pagamento dei contributi IRPEF e dei contributi ENPALS relativi alle mensilità di ottobre e novembre 2010, utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dalle disposizioni federali. Con il C.U. n. 47 del 15 dicembre 2011, la Commissione Disciplinare Nazionale ha comminato alla società U.S. PERGOCREMA 1932 s.r.l. la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2011/12 ed all'Amministratore Unico Sergio Briganti l'inibizione di giorni quattordici "per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, per il mancato rispetto dei termini stabiliti dal C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011. Con il C.U. n. 61 del 9 febbraio 2012, la Commissione Disciplinare Nazionale ha comminato alla società U.S. PERGOCREMA 1932 s.r.l. la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012 ed all'Amministratore Unico Sergio Briganti l'inibizione di giorni quaranta "per la violazione di cui all'art. 85, comma 1, lettera c), paragrafo V in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per il mancato rispetto degli obblighi nei confronti dell'Erario e dell'Enpals. Con il C.U. n. 83 del 12 aprile 2012, la Commissione Disciplinare Nazionale ha comminato alla società U.S. PERGOCREMA 1932 s.r.l. la penalizzazione di tre punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012 ed all'Amministratore Unico Sergio Briganti l'inibizione di mesi tre e giorni dieci "per la violazione di cui all’art. 85, lettera c), paragrafo IV in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per il mancato versamento entro il 14 febbraio 2012 degli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011. Con il C.U. n. 44 del 29 novembre 2012, la Commissione Disciplinare Nazionale, riunendo tre diversi procedimenti, ha comminato all'Amministratore Unico, Sergio Briganti l'inibizione di mesi sei e giorni quindici per la violazione dell'ari. 85, lett. c), par. VI, punto 1, delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del CGS e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato il prospetto R/l con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base delle risultanze contabili al 31 marzo 2012, come prescritto dalle richiamate norme federali; dell'art. 85, lett. c), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato agli Organi Federali l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, nonché di gennaio, febbraio e marzo 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale; dell'ari. 85 lettera c), paragrafo IV delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato agli Organi Federali l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 nonché di gennaio, febbraio e marzo 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale. Osserva la Commissione che dalle sopra esposte risultanze emerge con tutta evidenza che la situazione economica-finanziaria della società sia stata improntata nell'ultimo biennio ad una gestione non corretta; infatti, dalla cessione delle quote societarie dalla IM.BE. s.p.a., rappresentata dal Bergamelli, alla AMG Immobiliare s.r.l., facente capo al Bucci, avvenuta ai primi di agosto 2010, la società ha evidenziato una esposizione debitoria sempre crescente e nulla ha portato la modifica formale della titolarità della proprietà, avvenuta nell'agosto 2011 con il passaggio delle quote sociali alla WORLD SPORT MARKETING s.r.l., facente capo al Briganti. La società è riuscita ad iscriversi al campionato di Prima Divisione per la stagione 2011/12, compensando la carenza patrimoniale con il saldo attivo finanziario delle operazioni di trasferimento dei calciatori. In ogni caso al momento del trasferimento della proprietà nell'estate 2010 dal Bucci al Briganti, attraverso la cessione delle quote tra le società da essi controllate, la società era già in stato di gravi difficoltà finanziare come testimonia in primo luogo il prezzo simbolico di trasferimento delle quote sociali (1.000,00 euro) (a fronte del più significativo valore di acquisizione della società da parte del Bucci poco più di un anno prima (490.000,00 euro); in secondo luogo le risultanze critiche delle ispezioni Co.VI.So.C. nonché le numerose sanzioni comminate alla società, al sig. Bucci ed al Talone dagli organi di giustizia sportiva per violazioni economiche e gestionali. La gestione societaria dal 3 agosto 2011, ovvero dopo il passaggio della stessa nella titolarità della WORLD SPORT MARKETING s.r.l. facente capo al Briganti, ed il successivo passaggio direttamente allo stesso Briganti, non solo ha acuito le difficoltà gestionali e finanziarie, ma ha determinato (con le proprie scelte economiche ed amministrative) una ulteriore gravissima divaricazione tra i ricavi e i costi, determinando un evidente stato di insolvenza tale da portare la società in una situazione pre-fallimentare, come appare con chiarezza dai risultati delle ispezioni della Co.VI.So.C., dalla mancata approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, dai debiti con i tesserati, l'erario e gli enti previdenziali, dall'assenza di apporti finanziari da parte della proprietà, nonché dalle numerose sanzioni comminate alla società, al Briganti dagli organi di giustizia per violazioni economiche e gestionali. Va considerato che l'art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere "dirigenti" né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. "gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento"; va tenuto presente anche il parere interpretativo della Corte Federale nel quale si evidenzia che per l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova, con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della società (Comunicato Ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007). Inoltre, in linea con il principio stabilito dalla C.G.F. con la decisione n. 03 del 12 luglio 2011, va affermato che i componenti del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata (quale nella specie la U.S. PERGOCREMA 1932 s.r.l.) sono titolari ope legis di un dovere di vigilanza sulla gestione della società medesima e ciò anche quando abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori; l'esercizio di tale controllo, e la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall'attività posta in essere da chi effettivamente amministra, implica che quando non vi sia condivisione sul modus operandi del soggetto delegato, l'amministratore debba esprimere formalmente il proprio dissenso rispetto ad esso, e ritenuto che la documentazione in atti è idonea a far ritenere che nella specie tutti gli incolpati, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze, hanno svolto effettive funzioni gestionali nell'ambito societario, nel biennio antecedente il fallimento, e che hanno contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione della stessa, secondo i criteri evidenziati dalle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale del 20 novembre 2008(C.U. n. 36/CDN del 20 novembre 2008). La documentazione in atti è idonea a far ritenere che le responsabilità gestionali, relative al biennio precedente il fallimento, che hanno portato al dissesto economico-patrimoniale della società siano attribuibili principalmente al Briganti, titolare dell'intero pacchetto societario ed amministratore unico della società dal 3 agosto 2011 al 12 giugno 2012, al Manolo Bucci, proprietario del 70% delle quote societarie, presidente della stessa dal 5 luglio 2010 sino al 3 agosto 2011, nonché al Talone, amministratore delegato dal 5 luglio 2010 sino al 3 agosto 2011. La stessa documentazione in atti è inoltre idonea a determinare una responsabilità anche in capo alla Bondi, Vice-Presidente, al Centofanti, consiglieri dall'8 luglio 2010 al 3 agosto 2011, e al Coculo e al Gianluca Bucci, consiglieri dal 24 ottobre 2010 al 3 agosto 2011 della società, e ciò sulla base dei criteri definiti dalla Corte di Giustizia Federale nella decisione del 12 luglio 2011, per aver condiviso i criteri di cattiva conduzione economica –finanziaria della società posti in essere dal presidente ed amministratore Manolo Bucci, senza alcuna dissociazione nonostante i numerosi e richiamati provvedimenti disciplinari assunti dagli Organi disciplinari per violazioni di natura economica - gestionale, e che hanno di fatto contribuito con tali comportamenti omissivi a determinare lo stato di decozione della società. Inoltre la documentazione in atti evidenzia che il Coculo ed il Bucci, consiglieri dal 24 ottobre 2010 al 3 agosto 2011 della società, hanno adempiuto agli obblighi di comunicazione alla Lega Pro della propria carica sociale solo nella stagione 2011/12, in violazione delle disposizioni vigenti delle NOIF. La circostanza evidenziata dalla difesa dei deferiti per cui le perdite rilevate dalla COVISOC sono state coperte dal gruppo Bucci per € 595.746,65 non esime i deferiti stessi dalla loro responsabilità in quanto, non solo la richiamata norma (art.21, comma 2, delle NOIF) fa riferimento al biennio anteriore al fallimento ai fini della responsabilità dei dirigenti, ma anche la circostanza del ripianamento dei debiti con un versamento una tantum, non corrisponde evidentemente ad una soluzione della situazione economica della società, come comprovato anche dalla cessione del pacchetto azionario ad un prezzo simbolico, ed al successivo fallimento intervenuto dopo circa un anno. Con riguardo all’altra deduzione difensiva relativa a Coculo e Gianluca Bucci e riguardante la violazione della norma di cui all’art. 37, comma 1, NOIF per non avere comunicato alla Lega di competenza la propria carica sociale, non può essere condiviso l’assunto per cui l’onere dell’incombente omesso sarebbe esclusivamente a carico della società. La responsabilità di rendere noto il proprio ruolo è a carico sia della società che del singolo tesserato, e tale comunicazione è essenziale ai fini della trasparenza e del corretto funzionamento dell’organizzazione calcistica; irrilevante è, a tali fini, la circostanza per cui, solo materialmente, tale comunicazione venga effettuata dalla società tramite i propri uffici amministrativi. Il deferimento va conseguentemente accolto. Riguardo al trattamento sanzionatorio appare equo quello indicato in dispositivo considerato il ruolo rivestito in seno alla società dai singoli deferiti e descritto più sopra, e le violazioni commesse. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dispone applicarsi la sanzione dell’inibizione per mesi 40 (quaranta) per Briganti Sergio; accoglie il deferimento ed irroga le seguenti sanzioni: a Bucci Manolo l’inibizione per mesi 12 (dodici); a Talone Fabrizio l’inibizione per mesi 6 (sei), Bondi Michela l’inibizione per mesi 3 (tre), a Centofanti Estevan Vincenzo l’inibizione per mesi 3 (tre); a Coculo Luca l’inibizione per mesi 6 (sei); a Bucci Gianluca l’inibizione per mesi 6 (sei).
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