F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072 del 07 Marzo 2013 (145) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VANDERLEI BONFIN (calciatore tesserato per la Soc. ASD Cagliari Calcio a 5) (nota n. 6743/865pf09-10/MS/vdb del 15.4.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072 del 07 Marzo 2013 (145) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VANDERLEI BONFIN (calciatore tesserato per la Soc. ASD Cagliari Calcio a 5) (nota n. 6743/865pf09-10/MS/vdb del 15.4.2010). Con atto dell’8 gennaio 2013 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare il Sig. Bonfin Vanderlei, calciatore tesserato per la Società ASD S.C. Cagliari Calcio A 5, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, così come integrato dall’art. 92, comma 1, delle NOIF, per aver omesso di rispondere, senza addurre alcun provato motivo di legittimo impedimento, alle reitirate convocazioni ricevute dalla anzidetta società e, per l’effetto, aver mancato di presentarsi e partecipare, come da contratto, alle quotidiane sedute di allenamento previste con l’inizio e lo svolgimento dell’attività agonistica, relativamente al campionato di calcio 2011-2012. Nei termini consentiti dalla normativa processuale il deferito non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità del deferito e la conseguente applicazione nei suoi confronti della sanzione di sei mesi di squalifica. Motivi della decisione La documentazione in atti e le indagini svolte dalla Procura Federale, oltre al comportamento processuale del deferito, dimostrano la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, deve essere accolto. Risulta dagli atti che in sede istruttoria sono stati convocati dalla Procura Federale sia il Presidente della Società che il calciatore. Nell'audizione del 3 luglio 2012, il Sig. Vacca Marco, presidente della società, ha ribadito che il proprio tesserato Bonfin Vanderlei, ha onorato l'accordo contrattuale sottoscritto, per i campionati 2009/2010 e 2010/2011; invece, nella stagione sortiva 2011/12, non si è presentato alle convocazioni inerenti la preparazione pre-campionato , inviate all'indirizzo indicato in contratto. Inoltre, non ha mai comunicato variazioni del proprio domicilio. Ad ogni buon conto, il sig. Vacca ha precisato che la Società ha richiesto un certificato anagrafico del calciatore, da cui è risultato un altro indirizzo e le successive convocazioni sono state inviate tanto all'indirizzo indicato in contratto che a quello nuovo risultante dall’accertamento anagrafico. A conforto di quanto asserito ha prodotto copia delle convocazioni inviate al calciatore in oggetto e copia in originale del certificato di residenza rilasciato dal competente Ufficio Comunale. Il calciatore Bonfin Vanderlei, rintracciato dopo laboriose ricerche della Procura Federale, nel corso dell'audizione ha dichiarato che quando è giunto in Italia la sua residenza era fissata in Via Guglielmo Marconi n. 417 di Quartu Sant'Elena, cioè, quella contrattuale. Nel 2009, tale residenza è mutata e, a suo dire, tale variazione è stata comunicata verbalmente alla Società Cagliari Calcio A 5. Ha dichiarato, inoltre, che gravi motivi personali lo hanno costretto a recarsi in Brasile e che è sua intenzione onorare il contratto. La Commissione rileva che la società ha provato quanto affermato in ordine all’invio delle raccomandate al calciatore; invece, nessuna prova è stata fornita da Bonfin Vanderlei con riferimento ai gravi motivi che lo avrebbero costretto a recarsi in Brasile, tra l’altro, senza effettuare alcuna comunicazione alla società. Il comportamento del sig. Bonfin Vanderlei integra la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, così come integrato dall’art. 92, comma 1, delle NOIF, con conseguente declaratoria della sua responsabilità. P.Q.M. La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge al calciatore Bonfin Vanderlei la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei).
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