F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072 del 07 Marzo 2013 (226) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO SORRENTINO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. FC Real SM Hyria ASD) E DELLA SOCIETA’ FC REAL SM HYRIA ASD (nota n. 4644/187pf12-13/AM/ma del 6.2.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072 del 07 Marzo 2013 (226) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO SORRENTINO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. FC Real SM Hyria ASD) E DELLA SOCIETA’ FC REAL SM HYRIA ASD (nota n. 4644/187pf12-13/AM/ma del 6.2.2013). La Procura Federale della F.I.G.C., con lettera n. 4644/187 del 6 febbraio 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione il presidente e legale rappresentante, pro tempore, della FC Real SM Hyria, Tommaso Sorrentino, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed all'art. 8, comma 9, del C.G.S. per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti (C.A.E.), prot. n. 139 del 28 giugno 2012, emessa all' esito del contenzioso fra la predetta società ed il calciatore Mario Terracciano. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la società Real SM Hyria. In via preliminare, va precisato che detta società è sorta dalla fusione della F.C. Turris e la Real San Martino all'atto della iscrizione al campionato di Serie D per l'anno 2012-2013 e nella riunione del Consiglio Direttivo del 16 agosto 2012 sono state attribuite le cariche di presidente a Tommaso Sorrentino, di consigliere a Giuseppe Delle Donne e a Giovanni Montella e di segretario a Giuseppe Panariello. Il 21 dicembre 2012, a seguito delle dimissioni di Tommaso Sorrentino, è subentrato nella carica di presidente Giovanni Montella. Nel merito, il calciatore aveva presentato ricorso alla C.A.E. in data 14 aprile 2012 per il recupero del residuo importo fra quanto concordato in sede di accordo economico con la società F.C. Turris e quanto effettivamente percepito, pari ad euro 13.200,00, relativamente alla stagione sportiva 2011/2012. La C.A.E. ha accolto il ricorso e, alla luce delle controdeduzioni presentate dalla controparte, ha accertato il credito del ricorrente nella minor misura di 11.000,00 euro. La decisione, non impugnata innanzi alla Commissione Vertenze Economiche e di conseguenza immediatamente esecutiva, risulta formalmente notificata alla società FC Turris in data 6 luglio 2012. La società però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile pertanto al Presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S.. In data 13 febbraio 2013, il presidente della Real Hyria, Giovanni Montella, in riferimento al deferimento, ha inviato una nota difensiva a questa Commissione e alla Procura Federale rappresentando di non essere stato messo al corrente dai dirigenti della F.C. Turris della decisione della C.A.E. e di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito da parte di organi della F.I.G.C.. Nel corso dell'udienza del 7 marzo 2013, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di mesi sei di inibizione nei confronti di Tommaso Sorrentino e della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 2.500,00 nei confronti della società, nessuno è presente per le parti deferite. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura Federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato. D'altra parte non si ritengono esimenti le giustificazioni addotte dalla società, in quanto la diligenza e la correttezza nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva impongono alla società subentrante, all'atto della fusione societaria, di informarsi presso gli organi della Federazione di eventuali posizioni debitorie. Nel caso in esame, peraltro, la situazione non poteva non essere nota in quanto, in data 12 ottobre 2012, l'avvocato difensore del calciatore, Claudia Salvador, con lettera indirizzata alla società Real SM Hyria, all'indirizzo di Torre del Greco presso il segretario Panariello Giuseppe, ha riepilogato la vertenza sollecitando il pagamento della somma posta a carico della società e chiedendo alla Procura, anch'essa in indirizzo, prolungandosi l'inadempimento, di aprire formale procedimento disciplinare. Per quanto precede, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Presidente pro tempore della società e la società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, tenuto conto delle memorie difensive, si ritengono congrue quelle di seguito indicate P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - Tommaso Sorrentino l'inibizione per mesi 6 (sei); -Società FC Real Hyria ASD la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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