F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073 del 13 Marzo 2013 (184) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE TORCHIA (Agente calciatori), DI CIRO POLITO E COSIMO D’ANGELO (Calciatori), DI ANTONIO LOMBARDI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Salernitana Calcio 1919 Spa) (nota n. 3241/972pf10-11/AM/ma del 29.11.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073 del 13 Marzo 2013
(184) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE TORCHIA (Agente calciatori), DI CIRO POLITO E COSIMO D’ANGELO (Calciatori), DI ANTONIO LOMBARDI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Salernitana Calcio 1919 Spa) (nota n. 3241/972pf10-11/AM/ma del 29.11.2012).
Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: Davide TORCHIA, Agente di calciatori, per la violazione dell’art. 1 comma 1 in relazione agli artt. 10 comma 1 e 12 comma 2, per non aver redatto il mandato sul modulo predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato o inviato alla Segreteria di quest’ultima il detto mandato e per non essersi assicurato che il proprio nome fosse stato inserito nel contratto di trasferimento del calciatore Polito; Cosimo D’ANGELO per la violazione dell’art. 1 comma 1 in relazione agli artt. 10 comma 1, e 16 comma 3 del Regolamento Agenti, per non aver redatto il mandato conferito al TORCHIA sul modulo predisposto dalla Commissione Agenti e per non essersi assicurato che il nome dell’agente fosse stato inserito nel contratto di trasferimento, nonché dell’art.
94 delle N.O.I.F. e 8 commi 6 per aver pattuito quale procuratore della Soc. Salernitana Calcio 1919 S.p.A. e il pagamento, non previsto nel contratto federale regolarmente depositato, della ulteriore somma di €. 90.000 (novantamila) da versarsi in rate da €. 30.000 per ciascuna delle stagioni 2009 – 2010, 2010 – 2011 e 2011 – 2012; Ciro POLITO per la violazione dell’art. 1 comma 1 in relazione degli artt. 94 delle NOIF e 8 commi 11 per aver pattuito con la Soc. Salernitana Calcio 1919 S.p.A. il pagamento, non previsto nel contratto federale regolarmente depositato, della ulteriore somma di €. 90.000
(novantamila) da versarsi in rate da €. 30.000 per ciascuna delle stagioni 2009 – 2010, 2010 – 2011 e 2011 – 2012; Antonio LOMBARDI della violazione dell’art. 1, comma 3 del CGS, per avere omesso di presentarsi al collaboratore federale, benché da questi ritualmente convocato. Alla riunione odierna il deferito Ciro Polito, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Polito tramite il proprio difensore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art.23 CGS, (“pena base sanzione di giorni 30 (trenta) di squalifica e dell’ammenda di € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) diminuita ai sensi dell’art.23 CGS a giorni 21 (ventuno) di squalifica e ammenda di € 6.000,00 (seimila/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;visto l’art.23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.23,comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Il dibattimento è proseguito per gli altri deferiti. La Commissione Disciplinare nazionale, vista l’istanza di rinvio avanzata dal difensore del Sig.Torchia per valutare le possibilità di un patteggiamento ai sensi dell’art.23 del C.G.S. e la non opposizione della Procura Federale, Dispone applicarsi la sanzione di giorni 21 (ventuno) di squalifica e ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) nei confronti del sig.Ciro Polito. Rinvia il procedimento nei confronti degli altri deferiti alla data del 10 aprile 2013, ore 14.00 senza ulteriori avvisi alle parti, salvo gli assenti alla odierna riunione.
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