F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073 del 13 Marzo 2013 (230) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO MARTORANO (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Soc. ACR Messina Srl) E DELLA SOC.A.C.R.MESSINA SRL (nota n. 4635/184pf12-13/AM/ma del 5.2.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073 del 13 Marzo 2013 (230) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO MARTORANO (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Soc. ACR Messina Srl) E DELLA SOC.A.C.R.MESSINA SRL (nota n. 4635/184pf12-13/AM/ma del 5.2.2013). Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Bruno Martorano per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 8 comma 4, C.G.S. in quanto quale Presidente e legale rappresentante della società ACR Messina Srl utilizzava mediante il deposito in sede di iscrizione al campionato stagione sportiva 2011/2012 la dichiarazione liberatoria relativa al calciatore Christian Mangiarotti del 9 giugno 2011, con sottoscrizione apocrifa; la società ACR Messina Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante. Alla riunione odierna la Società, tramite i propri difensori, Avvocati Chiacchio e Cozzone, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento la Soc. ACR Messina Srl, tramite il proprio difensore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art.23 CGS, (“pena base sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) diminuita ai sensi dell’art.23 CGS a punti 1 (uno)di penalizzazione in classifica nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;visto l’art.23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.23,comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Il dibattimento è proseguito per il sig.Martorano Il rappresentante della Procura ha chiesto per il deferito, non comparso, l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi diciotto. Con comunicato ufficiale n. 038 la Corte di Giustizia Federale segnalava alla Procura Federale la rilevanza disciplinare di comportamenti emersi nel corso della istruttoria di un procedimento a carico della società ACR Messina Srl posti in essere da detta società e più precisamente il deposito in sede di iscrizione al campionato stagione sportiva 2011/2012 di una dichiarazione liberatoria relativa al calciatore Christian Mangiarotti con sottoscrizione apocrifa. Dagli accertamenti disposti in seguito a tale segnalazione è emerso che la società deferita ha provveduto a depositare presso la LND-Dipartimento Interregionale, una dichiarazione liberatoria a firma Christian Mangiarotti datata 9/6/2011, al fine di ottemperare alle prescrizioni richieste dal C.U. n. 153 del 22/04/2011 lett. A, punto 9, in ordine alla domanda di iscrizione al Campionato di Serie D Stagione Sportiva 2011-2012, pena esclusione dallo stesso. Il Mangiarotti, nel corso della sua audizione 27/03/2012 dinnanzi alla procura Federale, pur confermando l’avvenuto pagamento di quanto a lui dovuto, corrisposto in tre rate 14.01.2011 (euro 4500,00), 21/01/2011 (euro 4500,00) e 04.02.2011 (euro 3200,00) negava però di avere mai sottoscritto la quietanza liberatoria 09/06/2011 affermando che la sua firma sotto il detto documento era palesemente apocrifa. E’ evidente pertanto che per ottenere l’iscrizione al campionato di competenza la società deferita ha prodotto un documento materialmente falso. Tale comportamento tenuto dalla società ACR Messina Srl è in palese violazione del dettato dell’art. 8 comma 4 del C.G.S. che testualmente recita “La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell’art. 18, comma 1 “. La violazione contestata è ascrivibile a Bruno Martorano, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società ACR Messina Srl per il quale sanzione congrua appare quella di cui al dispositivo. PQM Dispone l’applicazione della seguente sanzione: punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette/00 per l’A.C.R.Messina Srl. infligge a Bruno Martorano la sanzione dell’inibizione di mesi diciotto.
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