F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 13 Marzo 2013 (583) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO FLORIT, MICHELE VENTURINI, STEFANO ZAMPAR, GUIDO PIGANI, VALTER RAGNI, LORIS MORASUT, FABIO PIVETTA, GIORGIO DA ROS, ANDREA CITRAN, IVAN VERITTI, FLAVIO CIMENTI, ANGELO TREVISAN, PIERO ERMACORA, ANDREA CARNEVALE, MASSIMO SCHERZO, MARCO DEL PINO, VALENTINO CORVIETTO, EMMIO LENISA, EMIDIO ZANIER E DELLE SOCIETA’ ASD SANGIORGINA, CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl, ASD FONTANAFREDDA, UDINESE CALCIO Spa, ASD TOLMEZZO CARNIA, ASD TARCENTINA E ASD EDERA (nota n. 8810/109pf11- 12/SP/blp del 5.6.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 13 Marzo 2013 (583) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO FLORIT, MICHELE VENTURINI, STEFANO ZAMPAR, GUIDO PIGANI, VALTER RAGNI, LORIS MORASUT, FABIO PIVETTA, GIORGIO DA ROS, ANDREA CITRAN, IVAN VERITTI, FLAVIO CIMENTI, ANGELO TREVISAN, PIERO ERMACORA, ANDREA CARNEVALE, MASSIMO SCHERZO, MARCO DEL PINO, VALENTINO CORVIETTO, EMMIO LENISA, EMIDIO ZANIER E DELLE SOCIETA’ ASD SANGIORGINA, CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl, ASD FONTANAFREDDA, UDINESE CALCIO Spa, ASD TOLMEZZO CARNIA, ASD TARCENTINA E ASD EDERA (nota n. 8810/109pf11- 12/SP/blp del 5.6.2012). La Commissione disciplinare nazionale; visti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 5.6.2012 nei confronti di: FLORIT Stefano, calciatore dell’ASD Sangiorgina e collaboratore del SGS del CR Friuli Venezia Giulia; VENTURINI Michele, Presidente dell’ASD Sangiorgina; ZAMPAR Stefano, Dirigente dell’ASD Sangiorgina; PIGANI Guido, Dirigente dell’ASD Sangiorgina; RAGNI Valter, Dirigente Responsabile del Settore Giovanile del Calcio Portogruaro Summaga Srl; MORASUT Loris, Dirigente del Calcio Portogruaro Summaga Srl; PIVETTA Fabio, Dirigente Responsabile del Settore Giovanile dell’ASD Fontanafredda; DA ROS Giorgio, Dirigente dell’ASD Fontanafredda; CITRAN Andrea, Vice Presidente dell’ASD Tolmezzo Carnia; VERITTI Ivan, Dirigente dell’ASD Tolmezzo Carnia; CIMENTI Flavio, Dirigente dell’ASD Tolmezzo Carnia; TREVISAN Angelo, Dirigente dell’Udinese Calcio Spa; ERMACORA Piero, Dirigente dell’Udinese Calcio Spa; CARNEVALE Andrea, Dirigente dell’Udinese Calcio Spa; SCHERZO Massimo, Dirigente dell’ASD Tarcentina; DEL PINO Marco, Dirigente dell’ASD Tarcentina; CORVIETTO Valentino, Presidente dell’ASD Edera; LENISA Emmio, Dirigente dell’ASD Edera; ZANIER Emidio, la società ASD SANGIORGINA; la società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl; la società ASD FONTANAFREDDA; la società UDINESE CALCIO Spa; la società ASD TOLMEZZO CARNIA; la società ASD TARCENTINA; la società ASD EDERA; per rispondere: il primo: della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali e dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto stabilito al paragrafo 11.3, lettera b (pag. 114) del C. U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per la stagione Sportiva 2010-11, per avere: a) omesso ogni e qualsivoglia controllo in merito al rispetto del Regolamento del torneo da parte di alcune delle Società partecipanti, così consentendo la reiterata trasgressione della norma di cui all’art. 2 di detto regolamento che riservava la partecipazione alla manifestazione ai ragazzi nati nel 1998 con una deroga per l’impiego di soli cinque calciatori nati nel 1999; b) omesso l’invio delle distinte ufficiali dei calciatori partecipanti alle varie gare alla Delegazione di Cervignano, deputata all’esame delle questioni disciplinari attinenti la manifestazione, sebbene anche sollecitato in tal senso dal Sig. Francesco Tonizzo, responsabile della Delegazione, così occultando le prove delle violazioni regolamentari commesse da alcune delle Società partecipanti ed impedendo al G.S. competente di comminare le opportune sanzioni, con l’aggravante di essere un collaboratore del S.G.S. regionale; il secondo, il terzo e il quarto: - della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali e dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto stabilito al paragrafo 11.3, lettera b (pag. 114) del C. U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per la stagione Sportiva 2010-11, per avere omesso ogni e qualsivoglia controllo in merito al rispetto del Regolamento del torneo da parte di alcune delle Società partecipanti, consentendo così la reiterata trasgressione della norma di cui all’art. 2 di detto regolamento che riservava la partecipazione alla manifestazione ai ragazzi nati nel 1998 con una deroga per l’impiego di soli cinque calciatori nati nel 1999; dal quinto all’ottavo: - della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali e dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto stabilito al paragrafo 11.3, lettera b (pag. 114) del C. U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per la stagione Sportiva 2010-11, per avere scientemente e reiteratamente fatto partecipare alle gare della suddetta manifestazione calciatori che non avrebbero potuto prendervi parte così violando la norma di cui all’art. 2 del Regolamento del Torneo Regionale Esordienti “Un Sogno Lungo 90 Anni”, disputatosi a San Giorgio di Nogaro il 28.05.2011, che riservava la partecipazione alla manifestazione ai ragazzi nati nel 1998 con una deroga per l’impiego di soli cinque calciatori nati nel 1999; il nono e il decimo: - della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali e dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto stabilito al paragrafo 11.3, lettera b (pag. 114) del C. U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per la stagione Sportiva 2010-11, per avere: a) omesso ogni e qualsivoglia controllo in merito al rispetto del Regolamento del torneo da parte di alcune delle Società partecipanti, così consentendo la reiterata trasgressione della norma di cui all’art. 2 di detto regolamento che riservava la partecipazione alla manifestazione ai ragazzi nati nel 1998 con una deroga per l’impiego di soli cinque calciatori nati nel 1999; b) scientemente e reiteratamente fatto partecipare alle gare della suddetta manifestazione calciatori che non avrebbero potuto prendervi parte così violando la norma di cui all’art. 2 del Regolamento del Torneo Regionale Esordienti denominato “15° Memorial Loris Pillinini”, disputatosi il05.06.2011 a Tolmezzo, che riservava la partecipazione alla manifestazione ai ragazzi nati nel 1998 con una deroga per l’impiego di soli cinque calciatori nati nel 1999 facendo partecipare alle gare; dall’undicesimo al diciottesimo: - della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali e dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto stabilito al paragrafo 11.3, lettera b (pag. 114) del C. U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per la stagione Sportiva 2010-11, per avere scientemente e reiteratamente fatto partecipare alle gare della suddetta manifestazione calciatori che non avrebbero potuto prendervi parte così violando la norma di cui all’art. 2 del Regolamento del Torneo Regionale Esordienti denominato “15° Memorial Loris Pillinini”, disputatosi il05.06.2011 a Tolmezzo, che riservava la partecipazione alla manifestazione ai ragazzi nati nel 1998 con una deroga per l’impiego di soli cinque calciatori nati nel 1999 facendo partecipare alle gare; il diciannovesimo: - della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali e dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver omesso di trasmetterle al G.S. deputato all’esame delle questioni disciplinari attinenti il Torneo Regionale Esordienti denominato “15° Memorial Loris Pillinini”, disputatosi il 05.06.2011 a Tolmezzo, i referti delle gare corredati con le distinte ufficiali relative ai calciatori partecipanti alla manifestazione e inoltre per aver pubblicato il C.U. n. 68 dell’8.06.2011 della Delegazione Distrettuale della L.N.D. di Tolmezzo certificando, al paragrafo n. 7, intitolato “6° Torneo Categoria Esordienti 15° Memorial L. Pillinini”, il regolare svolgimento delle gare contrariamente a quanto in realtà verificatosi; l’A.S.D. SANGIORGINA: - a titolo di responsabilità oggettiva,ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni contestate ai Sigg.ri Stefano FLORIT, Stefano ZAMPAN e Guido PIGANI, nel mentre dovrà rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo codice, per quanto contestato al suo Presidente Sig. Michele VENTURINI; il CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl: - a titolo di responsabilità oggettiva,ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni contestate al Sig. Luigi Morassut nel mentre dovrà rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo codice, per quanto contestato al Sig Valter RAGNI, Dirigente con delega di rappresentanza; l’ASD FONTANAFREDDA: - a titolo di responsabilità oggettiva,ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni contestate ai Sigg.ri Fabio PIVETTA e Giorgio DA ROS; l’UDINESE CALCIO Spa: - a titolo di responsabilità oggettiva,ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni contestate ai Sigg.ri Angelo TREVISAN, Piero ERMACORA e Andrea CARNEVALE; l’ASD TOLMEZZO CARNIA: - a titolo di responsabilità oggettiva,ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni contestate ai Sigg.ri Ivan VERITTI e Flavio CIMENTI,nel mentre dovrà rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo codice, per quanto contestato al Sig Andrea CITRAN, Vice Presidente con delega di rappresentanza; l’ASD TARCENTINA: - a titolo di responsabilità oggettiva,ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni contestate ai ai Sigg.ri Massimo SCHERZO e Marco DEL PINO; l’ASD EDERA: - a titolo di responsabilità oggettiva,ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni contestate al Sig. Emmio LENISA, nel mentre dovrà rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo codice, per quanto contestato al suo Presidente Sig. Valentino CORVIETTO; All’inizio della riunione odierna i deferiti Andrea Carnevale, Angelo Trevisan, Piero Ermacola e le Società Udinese Calcio Spa e Portogruaro Summaga Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Andrea Carnevale, Angelo Trevisan, Piero Ermacola e le Società Udinese Calcio Spa e Portogruaro Summaga Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Andrea Carnevale, sanzione della inibizione per mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS all’ammenda di € 13.500,00; pena base per il Sig. Angelo Trevisan, sanzione della inibizione per giorni 60, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a giorni 27; pena base per il Sig. Piero Ermacola, sanzione della inibizione per giorni 60, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a giorni 27; pena base per la Società Udinese Calcio Spa, sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 2.222,00; pena base per la Società Portogruaro Summaga Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 2.000,00, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 890,00”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. La CDN prosegue per le restanti parti deferite. Letti gli atti relativi al deferimento dei tesserati e delle società di seguito indicate, lette le memorie difensive, sentite le richieste avanzate dalla Procura Federale di cui a verbale e le argomentazioni difensive svolte dai Sigg.ri Emidio Zanier e Stefano Florit, osserva: A seguito di nota trasmessa dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, la Procura Federale, attivava una indagine volta ad accertare se in occasione di due Tornei giovanili, riservati alla categoria “Esordienti a 11”, l’uno organizzato dalla ASD Sangiorgina e l’altro dalla ASD Tolmezzo Carnia, fossero state poste in essere dalle società partecipanti, comportamenti non regolamentari e contrari a quanto autorizzato dal Comitato Regionale Friuli V.G., con particolare riguardo all’età dei partecipanti. All’esito dell’indagine la Procura Federale richiedeva il deferimento dei seguenti tesserati e delle sottonotate società ciascuno per rispondere delle violazioni così come contestate con l’atto di deferimento. La indagine condotta dal Sost. Proc. Federale acclarava quanto segue: il Comitato Regionale Friuli V.G. con note in data 29.4.2011 e 10.5.2011, inviate rispettivamente alla Sangiorgina e alla Tolmezzo Carnia, autorizzava lo svolgimento del Torneo Regionale Esordienti “Un sogno lungo 90 anni” e del Torneo Regionale Esordienti “L. Pillini” precisando in entrambi le missive che “per la categoria esordienti le sostituzioni e le norme disciplinari dovevano essere regolate dal C.U. n. 1 S.G.S. Roma, rinviando, per entrambi i Tornei al regolamento approvato dal Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia che all’art. 2 prevedeva i partecipanti alle due manifestazioni sportive fossero regolarmente tesserati F.I.G.C. con la propria società ed appartenenti alla categoria Esordienti nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1998. Dalle indagini condotte riguardo il Torneo Regionale Esordienti “Un sogno lungo 90 anni” dalle dichiarazioni rese dall’Avv. Giuliano Del Colle Giudice Sportivo della Delegazione di Cervignano (delegata al controllo) emergeva che la società Sangiorgina aveva rimesso agli organi di Giustizia Sportiva i soli referti arbitrali relativi alle gare disputate ma non anche le liste dei giovani calciatori che vi avevano preso parte, e ciò malgrado la società fosse stata anche sollecitata ad inviarle. Il Sig. Stefano Florit, calciatore tesserato con la ASD Sangiorgina e collaboratore e delegato di base del S.G.S. del CR Friuli V.G., responsabile della manifestazione, sentito dal Sost. Proc. Federale dichiarava di aver predisposto il regolamento del Torneo e di averlo inviato a tutte le società partecipanti, di aver ricevuto dai dirigenti-arbitri che avevano diretto le partite oltre ai referti anche le liste dei calciatori partecipanti, e dei dirigenti accompagnatori, e di aver consegnato al segretario della Sangiorgina perché provvedesse ad inviare il tutto al G.S. della Delegazione competente. Riferiva, inoltre di essersi recato alcuni giorni dopo la disputa del Torneo, su richiesta del coordinatore Regionale Prof. Giovanni Messina, presso la segreteria della società e di aver rilevato che le soc. Fontanafredda e Portogruaro Summaga avevano partecipato al Ttorneo impiegando tutti giovani nati nel 1999, in violazione di quanto disposto dall’art. 2 del Regolamento. Riferiva, infine di aver fatto partecipe di ciò il Prof. Giovanni Messina, in quanto coordinatore Regionale. Sentito il Presidente della ASD Sangiorgina Michele Venturini, il quale riferiva che il regolamento era stato trasmesso a tutte le società e tutti erano a conoscenza del limite imposto dall’art. 2 del Regolamento. Sentiti i dirigenti accompagnatori i dirigenti-arbitri delle società partecipanti al torneo, che ammettevano la violazione del regolamento invocando, da un lato una indisponibilità dei nati nel 1998, in quanto impegnati in altri tornei e dall’altro dal convincimento che ciò non avrebbe rilevato in quanto tollerato. Anche in relazione all’altro Torneo Regionale “Esordienti a 11. 15° Memorial Loris Pillini”, organizzato dalla ASD Tolmezzo Carnia, sotto la direzione dei Sigg.ri Andrea Citran e Ivan Veritti, emergevano le medesime irregolarità. A detto torneo parteciparono le seguenti otto società: la ASD Tolmezzo Carnia – ASD Gemonese – ASD Tricesimo Calcio – ASD Bujese – ASD -OL3 – ASD Tarcentina – ASD Edera e l’Udinese Calcio Spa. Dalle indagini e dai documenti acquisiti è emerso che quattro società, la ASD Gemonese – la Tricesimo Calcio – la ASD Bujese e la ASD OL3 hanno osservando il regolamento impiegando i nati nel 1998. Le altre quattro società e cioè l’Udinese Calcio Spa – la ASD Edera – la ASD Tarcentina – la ASD Tolmezzo Carnia risultano aver violato l’art. 2 del Regolamento oltre che dalla documentazione acquisita anche per pacifica ammissione dei rispettivi dirigenti. Motivi della decisione Occorre premettere che in sede di Commissione hanno definito con separato giudizio di patteggiamento, i tesserati Trevisan Angelo, Ermacora Piero e Carnevale Andrea, dirigenti della Udinese Calcio Spa e la stessa società, nonché la Società Portogruaro Summaga Calcio Srl. In ordine alla posizione dei restanti deferiti occorre distinguere quelle dei Sigg. Florit Stefano e Zanier Emidio dalle posizioni degli altri, essendo la responsabilità di questi ultimi unanimamente ammessa dagli stessi, allorché sono stati sentiti dal Sostituto Procuratore Federale. Quanto al Sig. Stefano Florit va evidenziato che fu lui stesso a riferire al coordinatore regionale del S.G.S. Prof. Messina, dopo aver esaminato le liste dei giovani calciatori impiegati nel torneo, che le società Fontanafredda e Portogruaro Summaga, avevano impiegato in numero superiore a cinque i nati nel 1999 e ciò in violazione dell’art. 2 del regolamento. Ciò premesso la Commissione non ritiene fondate le contestazioni mosse al Florit in ordine al presunto omesso controllo della osservanza del regolamento non essendo lui deputato al controllo del rispetto del regolamento da parte delle società partecipanti essendo tale compito attribuito ai dirigenti della società organizzatrice. Egualmente, infondata appare la contestazione relativa all’omesso invio delle distinte ufficiali dei calciatori partecipanti al torneo, essendo anche questo un compito demandato agli organizzatori del torneo. Il Florit, ha riferito all’organo inquirente di aver raccolto sia le distinte che i referti arbitrali e di averli consegnati al segretario della Sangiorgina. Quanto ai presunti solleciti del Sig. Tonizzo, di essi non v’è traccia in atti, se non nella parola stessa del Tonizzo, che, se comunque li ha inoltrati, ciò ha fatto inviandoli alla società Sangiorgina e non al Florit. La Commissione pertanto respinge il deferimento del Sig. Stefano Florit. Ad eguale conclusione, si perviene esaminando la posizione di Zanier Emidio. A questi, infatti, in quanto Dirigente Federale, responsabile della Delegazione distrettuale di Tolmezzo, si contesta di aver omesso di trasmettere, al G.S. deputato all’esame delle questioni disciplinari e regolamentari relative al torneo “15° Memorial Loris Pillini”, i referti e le distinte ufficiali relative ai calciatori partecipanti alla manifestazione e di avere, inoltre, pubblicato sul C.U. n. 68 del 8.6.2011 della Delegazione Distrettuale della LND di Tolmezzo, certificando il regolare svolgimento del torneo, contrariamente al vero. Lo Zanier, prima con memoria scritta e poi conferendo personalmente innanzi a questa Commissione, ha lamentato in primo luogo di non essere stato sentito dall’organo inquirente e comunque ha riferito, che abitualmente, essendo Tolmezzo in paese di montagna è il G.S. che passa per esaminare la documentazione relativa alle gare disputate e a lasciare tale documentazione sul tavolo del delegato con gli eventuali provvedimenti, ove adottati. Sostiene inoltre lo Zanier, contrariamente a quanto dichiarato dalla Lunazzi, vice del G.S. che non sempre quest’ultimo vista la documentazione. Nel caso in esame, lo Zanier, rilevato che nessun rilievo era stato fatto e nel convincimento che la documentazione relativa al torneo fosse stata esaminata dal G.S., ha dato corso alla pubblicazione sul C.U. nella certezza (o comunque nell’incolpevole consapevolezza) che lo stesso si fosse svolto regolarmente. La Commissione, pertanto, ritiene non provati gli addebiti contestati allo Zanier e pertanto respinge il deferimento. Va infine evidenziato come i due tornei avessero finalità prettamente ludiche e le violazioni, se pur doverosamente rilevate debbono esser, tuttavia sanzionate in misura contenuta. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto gli artt. 23 e 24 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: -Andrea Carnevale ammenda di € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00); -Angelo Trevisan inibizione per giorni 27 (ventisette); -Piero Ermacola inibizione per giorni 27 (ventisette); -Società Udinese Calcio Spa ammenda di € 2.222,00 (duemiladuecentoventi/00); -Società Portogruaro Summaga Calcio Srl ammenda di € 890,00 (ottocentonovanta/00). Accoglie il deferimento limitatamente ai tesserati di seguito indicati infliggendo ai medesimi le sanzioni per ciascuno precisate: Venturini Michele mesi 2 (due) di inibizione; Zampar Stefano mesi 2 (due) di inibizione; Pigani Guido mesi 2 (due) di inibizione; Ragni Valter mesi 2 (due) di inibizione; Morasut Loris mesi 1 (uno) di inibizione; Pivetta Fabio mesi 1 (uno) di inibizione; Da Ros Giorgio mesi 1 (uno) di inibizione; Citran Andrea mesi 2 (due) di inibizione; Veritti Ivan mesi 2 (due) di inibizione; Cimenti Flavio mesi 2 (due) di inibizione; Scherzo Massimo mesi 1 (uno) di inibizione; Del Pino Marco mesi 1 (uno) di inibizione; Corvietto Valentino mesi 1 (uno) di inibizione; Lenisa Emmio mesi 1 (uno) di inibizione. Accoglie il deferimento delle sottonotate società alle quali infligge le sanzioni per ciascuna di esse precisate: ASD Sangiorgina € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda; ASD Fontanafredda € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda; ASD Tolmezzo Carnia € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda; ASD Tarcentina € 700,00 (settecento/00) di ammenda; ASD Edera € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda. Rigetta i deferimenti disposti nei confronti di Florit Stefano e Zanier Emidio.
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