COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/3/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PUCETTA AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICHE PER TRE GARE DI NUCCETELLI TRINO, PER QUATTRO GARE DI ANGELOSANTE GIUSEPPE E VIETRI ALESSANDRO NONCHE’ AMMENDA DI € 700,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTALND F.C. CELANO / PUCETTA, DISPUTATA IL 17/02/13 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°45 del 21.02.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/3/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PUCETTA AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICHE PER TRE GARE DI NUCCETELLI TRINO, PER QUATTRO GARE DI ANGELOSANTE GIUSEPPE E VIETRI ALESSANDRO NONCHE’ AMMENDA DI € 700,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTALND F.C. CELANO / PUCETTA, DISPUTATA IL 17/02/13 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°45 del 21.02.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Pucetta ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. perché al 30' minuto del primo tempo veniva espulso il calciatore Nuccetelli Trino per ingiurie reiterate nei confronti dell'arbitro, che aveva fischiato un fallo di gioco. A seguito dell'espulsione del suddetto giocatore, sul risultato di 1 a 0 in favore della Soc. Pucetta, dirigenti e calciatori di quest'ultima, compresi quelli in panchina, accerchiavano e insultavano il direttore di gara; fra i predetti venivano individuati il calciatore Vietri Alessandro (Soc. Pucetta) che tentava di strappare il cartellino dalle mani dell'arbitro e l'allenatore Salvatore Fabio che insultava ripetutamente l'arbitro. A seguito della rete subita, calciatori e dirigenti della Soc. Pucetta tornavano ad invadere il terreno di gioco assumendo comportamento gravemente offensivo ed irriguardoso nei confronti dell'arbitro, sputandogli sulla maglia e sul viso nonché colpendolo con una pallonata alla coscia dx, il tutto però senza poter individuare i responsabili. L'arbitro però, nell'accerchiamento riusciva ad individuare i calciatori: Cerratti Riccardo, Bisegna Angelo, Leonio Daniele e il Dirigente Macerola Renato i quali rivolgevano ingiurie e minacce, nonché il calciatore Angelosante Giuseppe, che urlando, spintonava ripetutamente ed offendeva l'arbitro e il calciatore Vietri Alessandro che scagliava violentemente a terra in direzione dell'arbitro il pallone, senza colpirlo. Ai tesserati della Soc. Pucetta si univano anche alcuni sostenitori ospiti entrati indebitamente sul terreno di gioco. A seguito dei gravi fatti sopra descritti, l'arbitro si vedeva costretto ad interrompere definitivamente la gara e a non ricorrere a provvedimenti disciplinari che avrebbero lasciato la squadra Pucetta con un numero di calciatori inferiore al minimo previsto. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione che i calciatori squalificati avrebbe avuto soltanto una discussione verbale col direttore di gara, senza porre in essere comportamenti minacciosi, ingiuriosi e violenti e ha chiesto, comunque, la riduzione delle sanzioni, in quanto non proporzionate agli addebiti contestati. Inoltre, ha concluso per la riduzione dell’ammenda a carico della società sia perché i fatti descritti non avrebbero avuto quello svolgimento riportato nel referto di gara e sia perché opera di uno sparuto numero di persone per altro non riconosciute. Osserva la Commissione che l’appello risulta parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Dagli atti ufficiali in possesso del Comitato, infatti, emerge che il comportamento posto in essere dal calciatore Vietri Alessandro può essere qualificato come irriguardoso essendosi limitato a scagliare il pallone per terra senza nessuna volontà di colpire il direttore di gara, come da quest’ultimo riferito. Parimenti può essere ridotta l’ammenda a carico della società, in ragione del fatto della categoria di appartenenza. Devono essere confermate, invece, le altre sanzioni in quanto congrue rispetto ai fatti ascritti e riportati dal Direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Vietri Alessandro a tre giornate, e l’ammenda a carico della società nella misura di € 500,00. Conferma per il resto la decisione del G.S., disponendo accreditarsi la tassa di appello, ove addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it