COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 08.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA MIGLIONICO CALCIO – POLICORO HERACLEA

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 08.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA MIGLIONICO CALCIO - POLICORO HERACLEA Il Giudice Sportivo; A scioglimento della riserva di cui al CU n.67 del 21/02/2013; Visto il ricorso presentato dalla società Miglionico Calcio avverso la utilizzazione come calciatore dell’assistente di parte messo a disposizione del D.G. dall’inizio della gara da parte del Policoro Heraclea; Considerato che la Regola 6 del giuoco del calcio in riferimento agli assistenti di gara non designati, stabilisce che un calciatore che inizia la gara con funzioni di assistente di parte non può nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore (tale disposizione non trova applicazione per l’attività ricreativa e per le gare del Settore Giovanile e Scolastico); di contro un calciatore che abbia preso parte al gioco, può essere incaricato delle funzioni di assistente di parte, purché non sia stato espulso; Atteso che il Campionato Regionale Juniores essendo organizzato dalla LND, non rientra nell’attività ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico; Verificato che il Policoro Heraclea al 35° del s.t. sostituiva il calciatore n.11 Palermo Alessandro con il n. 14 Bianco Carmine individuato ad inizio gara con funzioni di assistente di parte, violando in tal modo la precitata disposizione; P.Q.M. DELIBERA • di accogliere il reclamo proposto dal Miglionico Calcio; • di assegnare, ai sensi dell’articolo 17 comma 5 lett. a del CGS, gara persa al Policoro Heraclea con il punteggio: Miglionico Calcio – Policoro Heraclea 3-0 • di inibire fino al 15.03.2013 De Giorgio Cosimo quale Dirigente accompagnatore del Policoro; • di restituire la tassa reclamo.
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