COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 13.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD MIGLIONICO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TRAGNI GIUSEPPE (SINO AL 31.12.2014) PUBBLICATA CON IL C.U. N.56 DEL 23.01.2013.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 13.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD MIGLIONICO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TRAGNI GIUSEPPE (SINO AL 31.12.2014) PUBBLICATA CON IL C.U. N.56 DEL 23.01.2013. Letto il reclamo proposto dalla società ASD MIGLIONICO CALCIO avverso la squalifica sino al 31.12.2014 inflitte dal G.S. al calciatore TRAGNI Giuseppe e riportata sul CU n.56 del 23.01.2013; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante, che ne ha fatto rituale richiesta; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come, in sede di audizione, la società reclamante abbia, sostanzialmente, confermato il comportamento addebitato al proprio tesserato, pur tentando di giustificarlo in forza delle motivazioni ivi rappresentate; Ritenuto, pertanto,acclarata la gravità della condotta dal calciatore Tragni Giuseppe tenuta, connotata di particolare violenza per avere questi colpito il DG con un calcio alla coscia e con uno schiaffo al petto; Considerato,per l’effetto, come non possano trovare accoglimento, presso questa Commissione le deduzioni difensive dalla reclamante Società diffusamente argomentate; Osservato,tuttavia,come l’ammissione, da parte della Società reclamante dei fatti addebitati al proprio tesserato possa ritenersi, meritevole di attenzione in ragione dello spirito sinceramente collaborativo mostrato; Verificato, da ultimo, come la documentata assenza di precedenti specifici nel curriculum disciplinare del predetto calciatore possa essere qualificata quale attenuante e come tale utile a motivare una mitigazione della sanzione dal GS irrogata; P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo ed in parziale riforma della decisione dal Giudice Sportivo assunta: • dispone la riduzione della squalifica del calciatore TRAGNI Giuseppe sino a tutto il 30.06.2014; • dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata.
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