COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.92 della Società U.S.CASTROVILLARI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.113 del 21.2.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 3/2/2013 Castrovillari Calcio – Silana 1947 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare dei calciatori Nucera Francesco Antonio, Vitiritti Rosario Michele e Lacanna Mario).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 13.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.92 della Società U.S.CASTROVILLARI CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.113
del 21.2.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 3/2/2013 Castrovillari Calcio – Silana 1947 con il punteggio di
0-3 per posizione irregolare dei calciatori Nucera Francesco Antonio, Vitiritti Rosario Michele e Lacanna Mario).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
PREMETTE IN FATTO
-a) Con reclamo del 9.2.2013, regolarmente comunicato alla Società controinteressata, la A.S.D. Silana 1947 chiedeva che il
Giudice Sportivo volesse irrogare alla Società Castrovillari la punizione sportiva della perdita della gara disputata il 3.2.2013, valida
per la XX giornata del campionato di Eccellenza, stagione sportiva 2012/2013, assegnando la vittoria ad essa reclamante.
Assumeva la A.S.D. Silana 1947 che la Società Castrovillari aveva impiegato sin dal primo minuto i seguenti calciatori: con il n.2
Vitiritti Rosario Michele, nato il 7/3/1988; con il n.5 Nucera Francesco Antonio, nato il 13/6/1987; con il n.10 La Canna Mario, nato il
13/9/1977; i quali non avevano titolo a partecipare alla gara.
Rappresentava, infatti, la reclamante:
- che il giocatore Vitiritti Rosario Michele era stato tesserato dalla Società Castrovillari Calcio con lista di aggiornamento posizione di
tesseramento sottoscritta da Bonafine Egidio;
- che il calciatore Nucera Francesco Antonio era stato trasferito dalla società A.P.D. Leonfortese alla società U.S. Castrovillari con
lista di trasferimento firmata per la U.S. Castrovillari da Bonafine Egidio;
- che il calciatore La Canna Mario era stato tesserato dalla Società Castrovillari Calcio con lista di aggiornamento posizione di
tesseramento sottoscritta da Bonafine Egidio;
- che il sig. Bonafine Egidio, legale rappresentante della Società Castrovillari, non aveva titolo a sottoscrivere le liste di
aggiornamento e di trasferimento in quanto risultava inibito fino al 31.12.2012 (come da C.U. n. 77 del 6.12.2012), e, pertanto, i
tesseramenti dei tre atleti dovevano ritenersi nulli.
-b) Alla domanda resisteva la società U.S. Castrovillari Calcio, la quale nelle controdeduzioni del 18.2.2013, eccepiva in via
preliminare l’inammissibilità del ricorso avversario per l'incompetenza del Giudice Sportivo a giudicare sulla regolarità del
tesseramento dei calciatori e, nel merito, la sua infondatezza deducendo che i tesseramenti dei calciatori erano stati asseverati dai
competenti Uffici Federali.
-c) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 113 del 21.2.2013, il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria
irrogava al Castrovillari Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e trasmetteva gli atti alla Procura
Federale per quanto eventualmente di competenza.
-d) Avverso il deliberato ha proposto ricorso la US Castrovillari Calcio con atto del 27.2.2013, ritualmente trasmesso alla Società
controinteressata, per i motivi che di seguito si esaminano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Castrovillari nel censurare la decisione impugnata ha evidenziato che il primo giudice avrebbe esteso il proprio sindacato di merito
anche su materia normativamente sottratta alla propria giurisdizione, in ordine alla validità ed efficacia dei tesseramenti.
Ed invero, l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria, organo competente in materia, sarebbe intervenuto con il
provvedimento di annullamento dei tesseramenti dei calciatori, solo in data 22 febbraio 2013, quindi successivamente alla disputa
della gara in esame, mentre, ai sensi dell'art.42 lett.A) delle N.O.I.F., il provvedimento di revoca del tesseramento esplica i suoi
effetti dal quinto giorno successivo alla comunicazione alla società interessata.
Quindi, i tre calciatori avevano pieno e legittimo titolo a prendere parte alla gara del 3 febbraio 2013, risultando perfettamente
tesserati.
Questa commissione ritiene il motivo fondato.
La normativa di riferimento è rinvenibile nell’art. 100 N.O.I.F., a termini del quale le richieste di trasferimento debbono essere
presentate alle Leghe o ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento.
Contro l’accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento le parti interessate possono ricorrere nel termine di
trenta giorni alla Commissione Tesseramenti, con l’osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva.
L’art. 42 N.O.I.F., da parte sua, prevede che il tesseramento del calciatore può essere revocato, fra l’altro, dallo stesso ufficio che lo
ha effettuato, per invalidità o per illegittimità.
Dal coordinamento delle due norme, discende che competente all'accertamento della validità o meno del trasferimento ai fini del
relativo tesseramento è la Commissione Tesseramenti, alla quale il Giudice Sportivo, previa sospensione del procedimento, avrebbe
potuto rimettere la questione.
Nella specie, invece, l’ Ufficio Tesseramenti è stato investito della questione solo a seguito e per effetto della decisione del primo
giudice e, in applicazione del sopra citato art. 42, lett. a), N.O.I.F. ha provveduto a revocare la lista di trasferimento del calciatore
Nucera (recte: il trasferimento per illegittimità della lista di trasferimento) e la Richiesta di Aggiornamento del Tesseramento dei
calciatori Vitiritti e La Canna.
I provvedimenti venivano comunicati alla società Castrovillari con tre separate note del 22.2.2013 (prodotte in copia dalla Società
ricorrente con il reclamo).
Senonché, il richiamato art. 42, lett. a) N.O.I.F. precisa che la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene
alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Ne consegue che, non essendo prevista alcuna retroattività, alla data dello svolgimento della gara (3.2.2013) la posizione dei
calciatori Nucera, Vitiritti e La Canna è, a tutti gli effetti, da considerarsi regolare.
Mette conto, tuttavia, osservare che illegittimamente la lista di trasferimento fu sottoscritta da Bonafine Edigio, non avendo egli il
potere di rappresentare la Società Castrovillari a cagione della sanzione dell’inibizione che stava scontando e che non può trovare
alcuna mitigazione, sospensione o temporanea inefficacia per il fatto che gli altri dirigenti fossero dimissionari.
Opera, in tal caso, il principio della prorogatio, in forza del quale il Presidente dimissionario (o, comunque, il Consiglio Direttivo)
conserva i propri poteri fino alla celebrazione dell’Assemblea Straordinaria da indire per le nuove nomine.
E’ corretta, e deve quindi essere confermata, la trasmissione degli atti alla Procura Federale disposta dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale in riforma della decisione impugnata, revoca il deliberato pubblicato sul C.U. n. 113 del
21.2.2013, con cui il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria ha irrogato all'US Castrovillari Calcio la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, ripristinando il risultato conseguito sul campo(CASTROVILLARI CALCIO –
SILANA 1947: 2-0);
- conferma il provvedimento impugnato nella parte in cui il Giudice Sportivo ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura
Federale per i provvedimenti di competenza;
- dispone trasmettersi la presente decisione all’Ufficio Tesseramenti in sede per ogni altra determinazione di competenza;
- dispone, inoltre, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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