COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Ciaobio Arre Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 20/2/2013 – Ammenda di € 500,00 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Ciaobio Arre Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 20/2/2013 – Ammenda di € 500,00 – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S.D. Ciaobio Arre ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 64 del 20/2/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della ammenda di € 500,00 a carico della Società : “per cori razzisti verso un giocatore avversario per gran parte del secondo tempo /art.11 C.G.S.)” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Ciaobio Arre vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito, per le vie brevi l’arbitro, che ha pervenire un supplemento di rapporto con il quale ha fornito ulteriori dettagli in ordine agli episodi contestati ed in particolare ha precisato che le offese rivolte al calciatore della squadra del Redentore provenivano da un drappello di tifosi della Società Ciaobio Arre, dapprima composto da 4/5 persone e, successivamente, divenuto più folto (circa una decina di persone); che, pertanto, effettivamente di cori si trattava e che le offese nei confronti del giocatore avversario duravano per circa metà del secondo tempo P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Ciaobio Arre; - di confermare la sanzione della ammenda di € 500,00 a carico della Società; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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