COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Pol. Roverdicrè Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 36 del 6/3/2013 –– Squalifica sino all’8/4/2013 allenatore Caniato Federico – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Pol. Roverdicrè Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 36 del 6/3/2013 –– Squalifica sino all’8/4/2013 allenatore Caniato Federico - Campionato di 3^ Categoria La Società Pol. Roverdicré ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo e pubblicata nel Comunicato n. 36 del 6/3/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica sino all’8/4/2013 a carico dell’allenatore Caniato Federico : “sotto squalifica e riconosciuto dal direttore di gara, sostava fuori dal recinto di gioco, proferendo offese all’arbitro, intercalando bestemmie. Seppur invitato a calmarsi dal capitano della propria squadra, continuava in modo recidivo”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Roverdicré; vista la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette sul piano fattuale e sanzionatorio, l’episodio oggetto del presente giudizio, talché la sanzione comminata all’allenatore Caniato Federico appare assolutamente congrua; constatato che non sono emersi elementi validi per una riforma del provvedimento impugnato P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Roverdicré; - di confermare la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Caniato Federico sino all’8/4/2013; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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