F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075 del 14 Marzo 2013 (149) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BOLOGNA F.C.SPA (nota n. 2787/264pf11-12/SP/SS/blp del 13.11.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075 del 14 Marzo 2013
(149) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BOLOGNA F.C.SPA (nota n. 2787/264pf11-12/SP/SS/blp del 13.11.2012).
Il deferimento
Con provvedimento del 13 novembre 2012, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la società F.C. Bologna 1909 S.p.a., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento ascrivibile all’allenatore Paolo Magnani, all’epoca dei fatti tesserato per la
società, e descritto nel corpo dello stesso atto deferimento. Il deferimento si fonda, in particolare, sulle dichiarazioni (del seguente tenore: “l’invidia ce l’ha ancora… ha molto rancore dentro… ha molta invidia… fece una cosa che nel mondo del calcio non si può fare a Renzo Ulivieri… tu andresti molto bene, secondo me, tipo Luxuria, tipo Vladimir, all’isola dei famosi… mi sembra proprio che ci assomigli… hai sempre invidiato tutto il mondo”) rese dal tesserato nel corso di una trasmissione televisiva, rivolte nei confronti del sig. Luca Cecconi, allenatore di prima categoria, e ritenute lesive della reputazione di quest’ultimo. Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, e, il difensore della società deferita. Il rappresentante della Procura Federale ha – in via preliminare – rappresentato che il sig. Paolo Magnani è stato, proprio in relazione alle dichiarazioni oggi in esame, prosciolto da ogni addebito con decisione definitiva della Corte di Giustizia Federale e, conseguentemente, ha richiesto il proscioglimento della società deferita. Il difensore della F.C. Bologna 1909 S.p.A., si è associato alla richiesta di proscioglimento avanzata dalla Procura Federale. Motivi della decisione La Corte di Giustizia Federale ha effettivamente prosciolto il Magnani da ogni addebito. Il consolidamento del giudicato in ordine alla non illecità del fatto commesso dal tesserato – il solo posto a fondamento dell’odierno deferimento per responsabilità oggettiva della società F.C. Bologna 1909 S.p.A. – esclude, in radice, la sussistenza di quest’ultima, facendone venir meno il suo indefettibile presupposto: la responsabilità diretta del tesserato. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento della richiesta avanzata, nella riunione odierna, dalla Procura Federale, proscioglie la società FC Bologna 1909 Spa dall’addebito contestato con l’originario deferimento.
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