F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075 del 14 Marzo 2013 (171) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO GINI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Soc. ASD Sanvitese) E DELLA SOC.ASD SANVITESE (nota n. 3256/154pf12-13/MS/vdb del 3.12.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075 del 14 Marzo 2013 (171) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO GINI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Soc. ASD Sanvitese) E DELLA SOC.ASD SANVITESE (nota n. 3256/154pf12-13/MS/vdb del 3.12.2012). Il deferimento Con atto del 3 dicembre 2012 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il sig. Paolo Gini, nella qualità di Presidente all’epoca dei fatti della ASD Sanvitese, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 8, commi 9 e 15 del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., per non avere ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND dell’11 giugno 2012, prot. Cae/125, emessa all’esito del reclamo trasmesso in data 7 marzo 2012 dal sig. Riccardo Perissinotto; b) la società ASD Sanvitese per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente. Nei termini consentiti dalla normativa la società deferita ha fatto pervenire una breve nota con documentazione allegata in originale. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale alla luce della documentazione acquisita a seguito dell’ordinanza della Commissione, ha chiesto il proscioglimento dei deferiti. Motivi della decisione L’esame della documentazione in atti ha consentito di accertare la infondatezza del deferimento che, pertanto, non può essere accolto. Con delibera dell’11 giugno 2012, ritualmente comunicata alla ASD Sanvitese, la Commissione Accordi Economici presso la LND condannava la società deferita al pagamento in favore del sig. Riccardo Perissinotto della somma di euro 1.200,00 (milleduecento). Con la condanna di cui sopra veniva accolto il reclamo proposto dal sig. Riccardo Perissinotto con il quale quest’ultimo, dopo avere esposto di avere concluso con la società deferita un accordo economico prevedente la corresponsione a suo favore di euro 37,50 a titolo di rimborso forfettario per la stagione sportiva 2010/2011, precisava di non avere ricevuto alcunché in pagamento e pertanto richiedeva la corresponsione della somma di euro 1.200,00 maturata. Contrariamente a quanto riportato nell’atto di deferimento in oggetto, secondo il quale nonostante la delibera fosse stata ritualmente comunicata alla ASD Sanvitese erano inutilmente decorsi i termini sia per l’impugnazione della stessa che per il suo corretto adempimento, la documentazione inviata dalla ASD Sanvitese ha consentito di accertare la circostanza per cui la medesima società, nei termini previsti dalla normativa federale, ha ottemperato al proprio obbligo disponendo in data 2 luglio 2012 un bonifico per l’importo di euro 1.200,00 a favore del sig. Riccardo Perissinotto. P.Q.M. la Commissione Disciplinare proscioglie i soggetti deferiti da ogni addebito.
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