F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076 del 14 Marzo 2013 (141) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Pol. Gaeta Srl) e della Società POL. GAETA Srl ▪ (nota n. 2605/109 pf12-13/SS/mg del 6.11.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076 del 14 Marzo 2013 (141) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Pol. Gaeta Srl) e della Società POL. GAETA Srl ▪ (nota n. 2605/109 pf12-13/SS/mg del 6.11.2012). Con atto indicato in epigrafe la Procura federale ha deferito il Sig. Pasqualino Iezzi e la Società Pol. Gaeta Srl, per rispondere il primo della violazione degli artt. 94, comma 1, lettera A delle N.O.I.F. e 42, comma 1 del Regolamento LND per avere formalmente pattuito, quale legale Rappresentante all’epoca dei fatti, della Società Pol. Gaeta Srl, con il tecnico Casu Marcello un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della squadra disputante il Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D); la Società della violazione dell’art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S. per i comportamenti ascritti al Presidente e al tecnico. All’inizio della riunione odierna la Soc. Gaeta tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società Pol. Gaeta 1931 Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 667,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta Società”. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità del sig. Pasqualino Iezzi con l’irrogazione della sanzione di mesi due di inibizione. Il deferimento meglio indicato in epigrafe appare totalmente fondato e oltremodo provato per tabulas. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 667,00 (seicentosessantasette/00) a carico della Società Pol. Gaeta a r.l.. Infligge al sig. Pasqualino Iezzi l’inibizione per mesi 2 (due)
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