F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076 del 14 Marzo 2013 (186) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE TARANTINO (all’epoca dei fatti calciatore della Società Pol. Gaeta Srl), FRANCESCO SORGENTE (all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società Pol. Gaeta Srl), PASQUALINO IEZZI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Pol. Gaeta Srl), e della Società POL. GAETA Srl ▪ (nota n. 3676/197 pf11-12/GR/mg del 17.12.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076 del 14 Marzo 2013
(186) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE TARANTINO (all’epoca dei fatti calciatore della Società Pol. Gaeta Srl), FRANCESCO SORGENTE (all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società Pol. Gaeta Srl), PASQUALINO IEZZI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Pol. Gaeta Srl), e della Società POL. GAETA Srl ▪ (nota n. 3676/197 pf11-12/GR/mg del 17.12.2012).
visti gli atti;
letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 17.12.2012 nei confronti di: Tarantino Salvatore all’epoca dei fatti tesserato per la Pol. Gaeta a r.l. per la violazione dell’art. 1 comma 1, CGS in relazione all’art. 8 comma 2 CGS, per aver partecipato all’alterazione del documento afferente le sue prestazioni sportive in favore di detta Società nella stagione sportiva 2010/2011 con indicazione di periodi diversi (dicembre 2010-aprile2011) rispetto a periodo effettivo (gennaio2011-maggio2011). Sorgente Francesco, all’epoca dei fatti con funzione di direttore Generale della Pol. Gaeta a.r.l. ed attualmente cassiere della stessa per violazione dell’art. 1, comma 1 CGS in relazione all’art. 8, comma 2 CGS per aver alterato l’atto afferente le prestazioni sportive rese dal calciatore Tarantino Salvatore nonché in relazione all’art. 8 comma 1 CGS per avere omesso di produrre gli estratti conto e i libri contabili della Società utili allo svolgimento delle indagini in corso pur ritualmente richiesti. Iezzi Pasqualino, all’epoca dei fatti Presidente della Società Pol. Gaeta a r.l. per violazione
dell’art. 8, comma 1 CGS per aver omesso di produrre gli estratti conto ed il libri contabili della Società utili allo svolgimento delle indagini in corso pur ritualmente richiesti. LA Società Pol. Gaeta a r.l. per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 CGS on conseguenza dell’operato del proprio Presidente e dei propri tesserati All’inizio della riunione odierna la Soc. Gaeta tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società Pol. Gaeta 1931 Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 667,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta Società”. la Commissione Disciplinare; letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la memoria trasmessa dal difensore del sig. Tarantino, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di tutti i deferiti e l’applicazione al sig. Iezzi Pasqualino della sanzione di mesi sei di inibizione, al sig. Sorgente Francesco quella di anni uno di inibizione, ed al calciatore sig. Tarantino Salvatore quella di mesi due di squalifica, la CDN osserva quanto segue. Per giungere ad una congrua decisione occorre ovviamente muovere dal contenuto del capo di incolpazione e ricostruire l’esatto rapporto tra le varie condotte poste in essere dai singoli deferiti e le differenti ipotesi accusatorie formulate nei confronti di ciascuno di loro. I sigg.ri Iezzi e Sorgente sono accusati della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 8 c. 1 CGS per non aver dato riscontro alla richiesta di esibizione documentale avanzata nei loro confronti dalla Procura Federale. Il fatto risulta documentalmente provato. Ai suddetti deferiti il rappresentante della Procura aveva chiesto di “produrre gli estratti conto ed i libri contabili della società utili alle indagini” ma entrambi hanno omesso tale produzione benché la richiesta fosse stata loro adeguatamente comunicata con telefax del 17 febbraio 2011. Palese e incontrovertibilmente dimostrata la violazione da parte dei predetti delle norme indicate nella contestazione. L’altra ipotesi accusatoria, formulata nei confronti del calciatore e dello stesso sig. Sorgente, consiste nell’aver alterato il documento sottoscritto dal primo nella parte in cui si indica il periodo in cui egli avrebbe prestato la propria attività in favore del Gaeta. Preliminarmente va rilevato che non appare congruo parlare di alterazione, condotta che integra il falso materiale, mentre nella fattispecie è più corretto riferirsi al falso ideologico, consistente nell’attestazione di circostanze non veritiere. Valutando il contenuto del documento in parola si evince che esso in effetti contiene un elemento non corrispondente alla realtà nella parte in cui si parla di “stip. da dicembre
2009 a aprile 2010”, giacchè l’accordo economico al quale esso si riferisce era stato stipulato per il periodo 5 gennaio/30 giugno 2010. Appare però evidente che l’incongrua suddetta indicazione non comporta alcun vantaggio per le parti e quindi può più che fondatamente ritenersi che essa non sia stata frutto di dolo, ma di un mero errore materiale, giacchè il riferimento ad un periodo diverso da quello effettivo non ha comportato alcun illecito beneficio alle parti. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato appare chiara la responsabilità disciplinare dei sigg.ri Izzo e Sorgente in merito alla contestata condotta omissiva consistente nel non aver prodotto la documentazione loro richiesta da un organo di giustizia federale. Non altrettanto può dirsi per l’altra ipotesi accusatoria di cui sono chiamati a rispondere il sig. Tarantino e lo stesso sig. Sorgente, cioè quella inerente il falso documentale, poiché il fatto non costituisce illecito disciplinare per assoluta assenza di dolo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 667,00 (seicentosessantasette/00) a carico della Società Pol. Gaeta a r.l.. Accoglie parzialmente il deferimento e per quanto attiene la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 8 c. 1 CGS, infligge al sig. Iezzi Pasqualino la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione, al sig. Sorgente Francesco quella di mesi 1 (uno) di inibizione. Proscioglie i sigg.ri Sorgente Francesco e Tarantino Salvatore dall’addebito loro mosso per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 8 comma 2 CGS perché il fatto non costituisce illecito disciplinare.
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