F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076 del 14 Marzo 2013 (222) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CORRADO CARRUBBA (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Augusta) e della Società ASD AUGUSTA ▪ (nota n. 4594/865 pf11-12/GT/dl del 5. 2.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076 del 14 Marzo 2013 (222) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CORRADO CARRUBBA (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Augusta) e della Società ASD AUGUSTA ▪ (nota n. 4594/865 pf11-12/GT/dl del 5. 2.2013). la Commissione Disciplinare; letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la memoria trasmessa dagli incolpati, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l’applicazione al al sig. Carrubba Corrado dell’inibizione per mesi sei e ammenda di € 1.500,00 ed alla Soc. ASD Augusta FC dell’ammenda di €. 1.500,00, osserva quanto segue. Preliminarmente va rilevata l’inutilità della visione del filmato presente in atti e dell’espletamento dell’istruttoria invocato nella memoria difensiva giacchè l’oggetto del presente procedimento non si concretizza nell’effettivo verificarsi degli atti di violenza denunciati dal sig. Carrubba e non riportati nel referto arbitrale, ma nell’accusa sollevata dal predetto nei confronti del direttore di gara di aver volontariamente e deliberatamente omesso tale refertazione. In altre parole, l’esame del filmato e l’escussione degli informatori sarebbero stati adatti alla valutazione dell’accaduto in caso di procedimento relativo a fatti violenti, ma divengono inconferenti alla luce del tema del presente giudizio, poiché, se anche rendessero possibile accertare che tali atti di violenza si sono effettivamente verificati, comunque non possono dimostrare che la mancata refertazione sia stata frutto di dolo. Nella vicenda in esame hanno importanza unicamente le affermazioni contenute nell’atto di gravame proposto innanzi alla Corte di Giustizia da parte dell’Augusta, il cui contenuto non lascia adito a dubbi: il sig. Carrubba, presidente del sodalizio e firmatario del ricorso, attribuisce all’arbitro una “grande abilità nel nascondere i fatti”, sottintendendo, e non certamente in modo velato, la dolosità dell’omessa refertazione. Ed ancora egli evidenzia l’omonimia del cronometrista e del presidente della compagine avversaria, lasciando in sospeso il discorso ma suscitando una malevola interpretazione della circostanza (è peraltro da ricordare la notevole diffusione in Sicilia del cognome Barbagallo). Proseguendo, il sig: Carrubba afferma che l’arbitro avrebbe volutamente omesso di riferire fatti da lui facilmente riscontrabili, preoccupandosi unicamente della propria salvaguardia e tenendo in non cale quella dei tesserati dell’Augusta, in ciò smentito dalla lettura del referto nel quale il direttore di gara ha descritto i fatti da lui percepiti con cognizione diretta. Non merita condivisione il rilievo difensivo secondo il quale l’illecito disciplinare non si sarebbe concretizzato perché le frasi incriminate sono contenute in un atto procedimentale, quindi destinato a rimanere segreto. Il 4° comma dell’art. 5 del C.G.S. è però molto chiaro nel definire come pubblica ogni dichiarazione che è destinata o può essere conosciuta da più persone. Orbene nella fattispecie in esame le dichiarazioni del sig. Carrubba sono contenute in un ricorso, cioè in un atto che per sua natura viene ad essere messo a conoscenza di molteplici soggetti: gli addetti alle varie segreterie, i componenti gli organi disciplinari, le parti del procedimento. Tale rilievo offre pieno sostegno a favore della contestata incolpazione. Dalla lettura del gravame appare evidente la volontà denigratoria che ha mosso l’iniziativa del sig. Carrubba, il quale peraltro non ha offerto alcun sostegno probatorio in merito al presunto dolo da ricondursi all’atteggiamento dell’arbitro. Altrettanto chiare appaiono quindi la sua volontà di ledere l’onorabilità dell’arbitro e quindi la responsabilità disciplinare del predetto deferito. Per quanto attiene la soc. Augusta essa deve essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta per il fatto da addebitarsi al suo Presidente. P. Q. M. Accoglie il deferimento ed infligge al sig. Corrado Carrubba l’inibizione per mesi 2 (due) ed alla Società ASD Augusta FC l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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