F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077 del 19 Marzo 2013 (185) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO PASTORELLO, SERGIO BERTI, MORENO ROGGI, ANDREA ARDITO, ELVIS ABBRUSCATO, DOU DOU DIAW, FRANCESCO BEGA, GIUSEPPE ROSSI, SANDRO MENCUCCI, PIETRO LO MONACO, MASSIMO CELLINO, URBANO CAIRO, CLAUDIO LOTITO, ALESSANDRO ZARBANO, MARCELLO CESTARO, ALDO SPINELLI, GIORGIO LUGARESI, ROBERTO BENIGNI, NICOLA BAGGIO, TOMMASO GHIRARDI, ALFREDO CAZZOLA, FABRIZIO LORI, MASSIMO DE SALVO, PASQUALE FOTI, STEFANO ANTONELLI, GIANLUCA NANI, ROBERTO ZANZI, DANIELE PRADÉ, LUCA CAMPEDELLI, Società SIENA AC Spa, CATANIA CALCIO Spa, CAGLIARI CALCIO Spa, TORINO FC Spa, SS LAZIO Spa, AC PADOVA Srl, AS LIVORNO CALCIO Spa, AC CESENA Spa, ASCOLI CALCIO 1898 Spa, GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB Spa, FC BOLOGNA 1909 Spa, NOVARA CALCIO Spa, REGGINA CALCIO Spa, BRESCIA CALCIO Spa, AS ROMA Spa, AC CHIEVO Spa ▪ (nota n. 3649 /1403pf09-10/SP/blp dell’11.12.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077 del 19 Marzo 2013 (185) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO PASTORELLO, SERGIO BERTI, MORENO ROGGI, ANDREA ARDITO, ELVIS ABBRUSCATO, DOU DOU DIAW, FRANCESCO BEGA, GIUSEPPE ROSSI, SANDRO MENCUCCI, PIETRO LO MONACO, MASSIMO CELLINO, URBANO CAIRO, CLAUDIO LOTITO, ALESSANDRO ZARBANO, MARCELLO CESTARO, ALDO SPINELLI, GIORGIO LUGARESI, ROBERTO BENIGNI, NICOLA BAGGIO, TOMMASO GHIRARDI, ALFREDO CAZZOLA, FABRIZIO LORI, MASSIMO DE SALVO, PASQUALE FOTI, STEFANO ANTONELLI, GIANLUCA NANI, ROBERTO ZANZI, DANIELE PRADÉ, LUCA CAMPEDELLI, Società SIENA AC Spa, CATANIA CALCIO Spa, CAGLIARI CALCIO Spa, TORINO FC Spa, SS LAZIO Spa, AC PADOVA Srl, AS LIVORNO CALCIO Spa, AC CESENA Spa, ASCOLI CALCIO 1898 Spa, GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB Spa, FC BOLOGNA 1909 Spa, NOVARA CALCIO Spa, REGGINA CALCIO Spa, BRESCIA CALCIO Spa, AS ROMA Spa, AC CHIEVO Spa ▪ (nota n. 3649 /1403pf09-10/SP/blp dell’11.12.2013). Con atto del 11/12/12 il Procuratore federale, a seguito dello stralcio di parte degli atti di cui al procedimento iscritto al n. 604 2009 – 2010, ha deferito a questa Commissione disciplinare: 1. il Sig. FEDERICO PASTORELLO, agente di calciatori 1.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 nonché delle regole II e III stabilite dal Codice di condotta Professionale al medesimo allegato sub A) per aver operato, attraverso la stipulazione di una dichiarazione debitoria redatta su modulo non conforme al mandato federale e non depositata presso la Commissione Agenti, a favore della Società ACF Fiorentina Spa e per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la Società pagasse i compensi a sé stesso dovuti dal calciatore Stefano Fiore, che gli aveva conferito regolare mandato, per l’assistenza prestata a quest’ultimo nella stipulazione del contratto economico del 11 luglio 2005, violazione continuata fino al 5 ottobre 2006, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.1; 1.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 nonché delle regole II e III stabilite dal Codice di condotta Professionale al medesimo allegato sub A) per aver operato, attraverso la stipulazione di una dichiarazione debitoria redatta su modulo non conforme al mandato federale e non depositata presso la Commissione Agenti, a favore della Società Siena AC Spa e per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la Società pagasse compensi a sé stesso dovuti dal calciatore Andrea Ardito, che gli aveva conferito mandato di fatto, per l’assistenza prestata a quest’ultimo nella stipulazione del contratto economico del 18 agosto 2005, violazione continuata fino al 13 novembre 2006, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.2; 1.3) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società SSC Torino Spa in data 18 agosto 2005 una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Alberto Fontana anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere relativo al compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.3; 1.4) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società Calcio Catania Spa in data 8 luglio 2005 una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Rocco Sabato anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere relativo al compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.5; 1.5) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società Siena AC Spa una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Daniele Gastaldello avvenuto in data 30 giugno 2005 anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 9 giugno 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.6; 1.6) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società Piacenza FC Spa in data 18 gennaio 2006 una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Alessandro Pellicori anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 14 agosto 2006, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.7; 1.7) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società Cagliari Calcio Spa in data 31 gennaio 2005 una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Alessandro Budel anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere relativo al compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.8; 1.8) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società Ascoli Calcio 1898 Spa in data 30 agosto 2005 una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Maurizio Lauro anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 13 ottobre 2006, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.9; 1.9) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 nonché delle regole II e III stabilite dal Codice di condotta Professionale al medesimo allegato sub A) e dell’art. 15 commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del calciatore Elvis Abbruscato nell’ambito della stipula del contratto con la Società Torino FC Spa, nonché al contempo avendo operato nell’interesse dalla Società con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria per giunta in favore della P&P e non dell'Agente personalmente, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la Società pagasse i compensi a sé stesso dovuti dal calciatore Elvis Abbruscato, che gli aveva conferito mandato di fatto, per l’assistenza prestata a quest’ultimo nella stipulazione del contratto economico del 30 gennaio 2006, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere relativo al compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.10; 1.10) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, comma 3, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 nonché delle regole II e III stabilite dal Codice di condotta Professionale al medesimo allegato sub A) e dell’art. 15 commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del calciatore Andrea Ardito nell’ambito della stipula del contratto con la Società Torino FC Spa, nonché al contempo avendo operato nell’interesse dalla Società con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria per giunta in favore della P&P e non dell'Agente personalmente, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la Società pagasse i compensi a sé stesso dovuti dal calciatore Andrea Ardito, che gli aveva conferito mandato di fatto, per l’assistenza prestata a quest’ultimo nella stipulazione del contratto economico dell’agosto 2005, violazione continuata fino al 7 agosto 2009, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.11; 1.11) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, comma 3, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 nonché delle regole II e III stabilite dal Codice di condotta Professionale al medesimo allegato sub A) e dell’art. 15 commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del calciatore Dou Dou Diaw nell’ambito della stipula del contratto con la Società Torino FC Spa, nonché al contempo avendo operato nell’interesse dalla Società con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria per giunta in favore della P&P e non dell'Agente personalmente, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la Società pagasse i compensi a sé stesso dovuti dal calciatore Dou Dou Diaw, che gli aveva conferito mandato di fatto, per l’assistenza prestata a quest’ultimo nella stipulazione del contratto economico dell’agosto 2005, violazione continuata fino al 30 novembre 2009, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.12; 1.12) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società SS Lazio Spa in data 31 agosto 2005 una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Sebastiano Siviglia anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 13 marzo 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.13; 1.13) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 12 comma 1 del Regolamento agenti in vigore fino al 31 gennaio 2007 per aver concordato con il Sig. Claudio Lotito, Legale Rappresentante della SS Lazio Spa, la ritardata emissione della fattura relativa al compenso concordato rispetto alla data di stipulazione del contratto economico con Sebastiano Siviglia (31 agosto 2005) – momento in cui la prestazione dell’agente è conclusa ed il compenso è maturato - e per aver così consentito alla SS Lazio Spa di contabilizzare detta fattura (fattura n. 1 del 1 luglio 2006) nel Bilancio al 30 giugno 2007 anziché nel Bilancio al 30 giugno 2006 in violazione delle norme del codice civile che regolano la redazione dei Bilanci sociali (artt. 2423 e 2423bis del codice civile), con particolare riferimento al principio inderogabile della competenza economica di costi e ricavi, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento sub C.13); 1.14) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società Genoa Cricket & FB Club Spa in data 21 luglio 2006 una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Balzan Martins Adailton anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 7 maggio 2007, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.14); 1.15) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società Padova AC Srl in data 22 giugno 2006 una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Michele Zeoli anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 4 luglio 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.15); 1.16) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società AS Livorno Calcio Spa in data 29 agosto 2006 una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Rahman Rezaei anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 16 ottobre 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.16; 1.17) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società AC Cesena Spa una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Rocco Sabato anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 1 febbraio 2011, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.17); 1.18) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società Ascoli Calcio 1898 Spa in data 15 luglio 2005 una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Cristiano Del Grosso anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 30 settembre 2007, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.18; 1.19) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società Vicenza Calcio Spa in data 31 agosto 2006 una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Adriano Zancopè anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 3 maggio 2007, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.19; 1.20) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 nonché delle regole II e III stabilite dal Codice di condotta Professionale al medesimo allegato sub A) e dell’art. 15 commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del calciatore Stefano Fiore nell’ambito della stipula del contratto con la Società Torino FC Spa, nonché al contempo avendo operato nell’interesse dalla Società con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria per giunta in favore della P&P e non dell'Agente personalmente, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la Società pagasse i compensi a sé stesso dovuti dal calciatore Stefano Fiore, che gli aveva conferito mandato, per l’assistenza prestata a quest’ultimo nella stipulazione del contratto economico del 31 agosto 2006, violazione continuata fino al giugno 2009, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.20; 1.21) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 nonché delle regole II e III stabilite dal Codice di condotta Professionale al medesimo allegato sub A) e dell’art. 15 commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del calciatore Francesco Bega nell’ambito della stipula del contratto con la Società Genoa Cricket & FC Spa, nonché al contempo avendo operato nell’interesse dalla Società con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria per giunta in favore della P&P e non dell'Agente personalmente, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la Società pagasse i compensi a sé stesso dovuti dal calciatore Francesco Bega, che gli aveva conferito mandato di fatto, per l’assistenza prestata a quest’ultimo nella stipulazione del contratto economico del 21 luglio 2006, violazione continuata fino al 15 novembre 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.21; 1.22) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 nonché delle regole II e III stabilite dal Codice di condotta Professionale al medesimo allegato sub A) per aver operato, attraverso la stipulazione di una dichiarazione debitoria redatta su modulo non conforme al mandato federale e non depositata presso la Commissione Agenti, a favore della Società Calcio Catania Spa pagasse i compensi a sé stesso dovuti dal calciatore Giuseppe Colucci, che gli aveva conferito mandato, per l’assistenza prestata a quest’ultimo nella stipulazione del contratto economico dell’agosto 2006, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere relativo al compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.22; 1.23) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 nonché delle regole II e III stabilite dal Codice di condotta Professionale al medesimo allegato sub A) e dell’art. 15 commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del calciatore Dou Dou Diaw nell’ambito della stipula del contratto con la Società AC Cesena Spa, nonché al contempo avendo operato nell’interesse dalla Società con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria per giunta in favore della P&P e non dell'Agente personalmente, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la Società pagasse i compensi a sé stesso dovuti dal calciatore Dou Dou Diaw, che gli aveva conferito mandato di fatto, per l’assistenza prestata a quest’ultimo nella stipulazione del contratto economico del 8 gennaio 2007, violazione continuata fino al 19 febbraio 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.23; 1.24) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con la Società Carpenedolo AC Srl una dichiarazione debitoria in relazione al tesseramento del calciatore Aldo Andrea Preite anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino almeno al 15 gennaio 2007, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.24; 1.25) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per aver stipulato con il calciatore Giuseppe Rossi un mandato verbale e non depositato presso la Commissione Agenti in relazione al tesseramento presso la Società Parma FC Spa avvenuto nel gennaio 2007, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.25; 1.26) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 11 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver stipulato con la Società Bologna FC 1909 Spa due dichiarazioni debitorie in data 31 agosto 2007 in relazione al tesseramento del calciatore Balzan Martins Adailton anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 15 novembre 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.26); 1.27) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 11 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver stipulato con la Società Mantova AC Srl una dichiarazione debitoria in data 24 agosto 2007 in relazione al tesseramento del calciatore Stefano Fiore anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 26 settembre 2008; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.27); 1.28) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 11 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver stipulato con la Società Torino FC Spa una dichiarazione debitoria in data 20 giugno 2007 in relazione al tesseramento del calciatore Dominique Malonga anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere relativo al compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.28); 1.29) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 11 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver stipulato con la Società Novara Calcio Srl un accordo in data 19 luglio 2007 in relazione al tesseramento del calciatore Sandro Ciuffetelli anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata almeno fino al 26 novembre 2007, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.29); 1.30) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver stipulato con la Società Reggina Calcio Spa due dichiarazioni debitorie in data 8 gennaio 2008 e 25 luglio 2008 in relazione al tesseramento del calciatore Bruno Cirillo anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere relativo al compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.30); 1.31) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1, 4 e 11, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del calciatore Elvis Abbruscato nell’ambito della stipula del contratto con la Società Torino FC Spa, nonché al contempo avendo operato nell’interesse dalla Società con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria in data 25 luglio 2007, per giunta in favore della P&P e non dell'Agente personalmente, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la Società Torino FC pagasse i suoi compensi quale agente del calciatore, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere relativo al compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.31); 1.32) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1, 4 e 11, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del calciatore Francesco Bega nell’ambito della stipula del contratto con la Società Brescia Calcio Spa, nonché al contempo avendo operato nell’interesse dalla Società con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria in data 29 gennaio 2008, per giunta in favore della P&P e non dell'Agente personalmente, nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la Società Brescia Calcio pagasse i suoi compensi quale agente del calciatore, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere relativo al compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.32); 1.33) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver stipulato con la Società Siena AC Spa una lettera di incarico in data 10 gennaio 2008 in relazione al tesseramento del calciatore Christian Riganò anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere relativo al compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.33); 1.34) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver stipulato con la Società AS Roma Spa una lettera di incarico in data 14 giugno 2008 in relazione al tesseramento del calciatore John Arne Riise anziché un regolare mandato redatto su modulo conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver inviato alla stessa Commissione la copia del contratto, violazione continuata fino al 15 luglio 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.34); 1.35) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 3 commi 2 e 4, dell’art. 12 commi 4 e 5, 15, commi 1 2 e 10 Regolamento Agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010 nonché delle regole II e III previste dal Codice di condotta professionale allegato al Regolamento per aver stipulato in data 3 febbraio 2007 con la Società Livorno Calcio Spa un accordo tale da far prevalere gli interessi economici della P&P Sport management e tale da condizionare il suo agire di agente del calciatore indirizzandolo non più nell’interesse esclusivo del calciatore assistito bensì nell’interesse proprio e della Società Livorno - la quale ha ottenuto, con tale accordo, un diritto di opzione in esclusiva ed un relativo beneficio corrispondendo il realtivo prezzo non già al calciatore vincolato all’esclusiva bensì all’agente di quest’ultimo - prevedendo una contropartita economica per sé, costituita dal prezzo del diritto di opzione a favore del Livorno per il tesseramento del calciatore Scotto, mentre nessun compenso è stato attribuito al calciatore, peraltro così determinando una situazione di conflitto di interessi, avendo operato sia nell’interesse del calciatore sia della Società il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub D); 1.36) per la violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12 comma 1, dell’art. 15 comma 6 del Regolamento Agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010 per aver stabilito un accordo di collaborazione con l’Agente di calciatori Sergio Berti, incassando la somma di € 50.000 nell’ottobre 2007, in occasione del trasferimento del calciatore Christian Riganò, assistito dal Sig. Berti, al Levante, intesa tra Agenti vietata dal citato Regolamento, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub E); 1.37) per la violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti in vigore dal 1 febbraio 2007 per aver percepito dalla Società Chievo AC Spa l’importo di € 250.000 in occasione del tesseramento del calciatore Philippe Montandon, in assenza di regolare mandato, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub F); 1.38) per la violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12 comma 1, dell’art. 15 comma 6 del Regolamento Agenti in vigore dal 1 febbraio 2007 per aver stabilito un accordo di collaborazione con l’Agente di calciatori Moreno Roggi, incassando la somma di € 60.000 nel giugno 2008, per l’attività svolta a supporto di quest’ultimo in occasione del rinnovo contrattuale tra il calciatore Massimo Ambrosini e l’AC Milan Spa; ciò in assenza di rapporti professionali tra il Sig. Pastorello ed entrambi tali soggetti, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub G); 2. il Sig. SERGIO BERTI, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C. per la violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12 comma 1, dell’art. 15 comma 6 del Regolamento Agenti in vigore dal 1 febbraio 2007 al 1 aprile 2010 per aver stabilito un accordo di collaborazione e corrisposto all’Agente Federico Pastorello la somma di € 50.000 nell’ottobre 2007 in occasione del trasferimento del calciatore Riganò al Levante, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub E); 3. il Sig. MORENO ROGGI, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C. per la violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12 comma 1, dell’art. 15 comma 6 del Regolamento Agenti in vigore dal 1 febbraio 2007 al 1 aprile 2010 per aver stabilito un accordo di collaborazione e corrisposto all’Agente Federico Pastorello la somma di € 60.000 nel giugno 2008 per l’attività da quest’ultimo svolta in occasione del rinnovo contrattuale tra il calciatore Massimo Ambrosini e l’AC Milan Spa, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub G); 4. il Sig. ANDREA ARDITO: 4.1) all’epoca dei fatti calciatore tesserato dalla Siena AC Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 4del Regolamento Agenti vigente fino al 31 gennaio 2007 per essersi avvalso dell’attività di agente di calciatori svolta dal Sig. Federico Pastorello per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con la Società Siena AC Spa del 18 agosto 2005 senza aver conferito allo stesso l’obbligatorio mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. nonché per aver consentito, come provato dalla dichiarazione debitoria del 18 agosto 2005, che i compensi da lui dovuti al suo agente fossero pagati dalla Società Siena AC Spa, così peraltro determinando una situazione di conflitto di interessi, violazione continuata fino al 13 novembre 2006, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.2); 4.2) all’epoca dei fatti calciatore tesserato dal Torino FC Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 4 e dell'art. 15, commi 1 2 e 10 del Regolamento Agenti vigente fino al 31 gennaio 2007 per essersi avvalso dell’attività di agente di calciatori svolta dal Sig. Federico Pastorello per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con la Società Torino FC Spa dell’agosto 2005 senza aver conferito allo stesso l’obbligatorio mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. nonché per aver consentito, come provato dalla dichiarazione debitoria del 7 settembre 2005, che i compensi da lui dovuti al suo agente fossero pagati dalla Società Torino FC Spa, così peraltro determinando una situazione di conflitto di interessi, violazione continuata fino al 7 agosto 2009, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.11); 5. il Sig. ELVIS ABBRUSCATO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato dal Torino FC Spa: 5.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 4del Regolamento Agenti vigente fino al 31 gennaio 2007 per essersi avvalso dell’attività di agente di calciatori svolta dal Sig. Federico Pastorello per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con la Società Torino FC Spa del 30 gennaio 2006 senza aver conferito allo stesso l’obbligatorio mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. nonché per aver consentito, come provato dalla dichiarazione debitoria del 30 gennaio 2006, che i compensi da lui dovuti al suo agente fossero pagati dalla Società Torino FC Spa, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere relativo al compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.10); 5.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1, 4 e 11 e 15, commi 1 2 e 10 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente di calciatori svolta dal Sig. Federico Pastorello per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con la Società Torino FC Spa del 25 luglio 2007 senza aver conferito allo stesso l’obbligatorio mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. nonché per aver consentito, come provato dalla dichiarazione debitoria del 25 luglio 2007, che i compensi da lui dovuti al suo agente fossero pagati dalla Società Torino FC Spa, così peraltro determinando una situazione di conflitto di interessi, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere relativo al compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.31); Con riferimento a questa posizione si precisa che in sede di riunione, la Procura federale ha riformulato l’incolpazione come da verbale di patteggiamento; 6. il Sig. DOU DOU DIAW: 6.1) all’epoca dei fatti calciatore tesserato dal Torino FC Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 4 e dell'art. 15 commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti vigente fino al 31 gennaio 2007 per essersi avvalso dell’attività di agente di calciatori svolta dal Sig. Federico Pastorello per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con la Società Torino FC Spa dell’agosto 2005 senza aver conferito allo stesso l’obbligatorio mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. nonché in assenza di regolare mandato federale e per aver consentito, come provato dalla dichiarazione debitoria del 7 settembre 2005, che i compensi da lui dovuti al suo agente fossero pagati dalla Società Torino FC Spa, così peraltro determinando una situazione di conflitto di interessi, violazione continuata fino al 30 novembre 2009, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.12); 6.2) all’epoca dei fatti calciatore tesserato dall’AC Cesena Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 4 e 15, commi 1 2 e 10 del Regolamento Agenti vigente fino al 31 gennaio 2007 per essersi avvalso dell’attività di Agente del Sig. Federico Pastorello per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con la Società AC Cesena Spa dell’8 gennaio 2007 senza aver conferito allo stesso l’obbligatorio mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. nonché per aver consentito, come provato dalla dichiarazione debitoria del 8 gennaio 2007, che i compensi da lui dovuti al suo agente fossero pagati dalla Società AC Cesena Spa, così peraltro determinando una situazione di conflitto di interessi, violazione continuata fino al 19 febbraio 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.23; 7. il Sig. FRANCESCO BEGA: 7.1) all’epoca dei fatti calciatore tesserato dal Genoa Cricket & Football Club Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 4e del'art. 15, commi 1 2 e 10, del Regolamento Agenti vigente fino al 31 gennaio 2007 per essersi avvalso dell’attività di Agente del Sig. Federico Pastorello per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con la Società Genoa Cricket FC Spa del luglio 2006, senza aver conferito allo stesso l’obbligatorio mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. nonché per aver consentito, come provato dalla dichiarazione debitoria del 21 luglio 2006, che i compensi da lui dovuti al suo agente fossero pagati dalla Società Genoa Cricket & FC Spa, così peraltro determinando una situazione di conflitto di interessi, violazione continuata fino al 15 novembre 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.21); 7.2) all’epoca dei fatti calciatore tesserato dal Brescia Calcio Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1, 4 e 11, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver conferito mandato di fatto, in occasione della stipulazione del contratto con la Società Brescia Calcio Spa al Sig. Federico Pastorello e determinato una situazione di conflitto di interessi, avendo il medesimo agente curato gli interessi anche della societa', come provato dalla dichiarazione debitoria del 29 gennaio 2008, così, inoltre, consentendo che i compensi da lui dovuti al suo agente fossero pagati dalla Società stessa; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.32; 8. il Sig. GIUSEPPE ROSSI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato dal Parma AC Spa per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 10 del Regolamento Agenti vigente fino al 31 gennaio 2007 per essersi avvalso dell’attività di Agente del Sig. Federico Pastorello per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con la Società Parma FC Spa del gennaio 2007, senza aver conferito allo stesso l’obbligatorio mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.25); 9. il Sig. SANDRO MENCUCCI, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Amministratore Delegato della Società ACF Fiorentina Spa per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 11 luglio 2005 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Stefano Fiore, così, peraltro, retribuendo l’agente del calciatore, nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 5 ottobre 2006, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.1); 10. il Sig. PIETRO LO MONACO, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Amministratore Delegato della Società Calcio Catania Spa: 10.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 8 luglio 2005 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Rocco Sabato, così, peraltro, retribuendo l’agente del calciatore, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere per il compenso pattuito nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.5); 10.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1, 3 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 4 agosto 2006 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Giuseppe Colucci, violazione tuttora continuata in virtù del credito ancora esistente dell’Agente per i compensi pattuiti nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.22); 11. il Sig. MASSIMO CELLINO, all’epoca dei fatti oggetto del presente procedimento Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Cagliari Calcio Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 31 gennaio 2005 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Alessandro Budel, così, peraltro, retribuendo l’agente del calciatore, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere per il compenso pattuito nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.8); 12. il Sig. URBANO CAIRO, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Torino FC Spa: 12.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 e dell’art. 15 commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 30 gennaio 2006 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Elvis Abbruscato, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto lo stesso agente ha operato nel medesimo contratto anche in favore del calciatore e retribuendo l’agente del calciatore nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere per il compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.10); 12.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 e dell’art. 15 commi 1, 2 e 10 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 7 settembre 2005 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Andrea Ardito, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto lo stesso agente ha operato nel medesimo contratto anche in favore del calciatore e retribuendo l’agente del calciatore nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 7 agosto 2009, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.11; 12.3) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 e dell’art. 15 commi 1, 2 e 10 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 7 settembre 2005 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Dou Dou Diaw, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto lo stesso agente ha operato nel medesimo contratto anche in favore del calciatore e retribuendo l’agente del calciatore nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 30 novembre 2009, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.12); 12.4) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, e dell'art. 15, commi 1, 2 e 10 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 31 agosto 2006 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Stefano Fiore, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto lo stesso agente ha operato nel medesimo contratto anche in favore del calciatore e retribuendo l’agente del calciatore nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 9 giugno 2009, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.20); 12.5) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1 febbraio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 20 giugno 2007 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Dominique Malonga, violazione continuata fino al 14 ottobre 2010 nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.28); 13. il Sig. CLAUDIO LOTITO, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società SS Lazio Spa: 13.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 31 agosto 2005 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Sebastiano Siviglia nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 13 marzo 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.13) 13.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 8, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver concordato la ritardata emissione della fattura da parte di P&P rispetto alla data di stipulazione del contratto con Sebastiano Siviglia (31 agosto 2005) e, quindi, per aver contabilizzato il relativo costo (fattura n. 1 del 1 luglio 2006) nel Bilancio al 30 giugno 2007 anziché nel Bilancio al 30 giugno 2006, violando così le norme del codice civile che regolano la redazione dei Bilanci sociali (artt. 2423 e 2423bis del codice civile) – con particolare riferimento al principio inderogabile della competenza - ed alterando, di conseguenza, il risultato di esercizio sia del bilancio al 30 giugno 2006 (minori costi) sia del bilancio al 30 giugno 2007 (maggiori costi), il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.13); Con riferimento a quest’ultimo capo di incolpazione si precisa che in sede di riunione, la Procura federale ha rinunciato al medesimo come da verbale di patteggiamento; 14. il Sig. ALESSANDRO ZARBANO, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Amministratore Delegato della Società Genoa Cricket FC Spa: 14.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1, 3 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 21 luglio 2006 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Balzan Martins Adailton, violazione continuata fino al 7 maggio 2007 nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.14); 14.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1, 3 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 e dell’art. 15 commi 1,2 e 10 del Regolamento Agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 21 luglio 2006 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Francesco Bega, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto lo stesso agente ha operato nel medesimo contratto anche in favore del calciatore e retribuendo l’agente del calciatore nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 15 novembre 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.21); 15. il Sig. MARCELLO CESTARO, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Padova AC Srl per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, e 11 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 22 giugno 2006 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Michele Zeoli nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 4 luglio 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.15); 16. il Sig. ALDO SPINELLI, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società AS Livorno Calcio Spa: 16.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 29 agosto 2006 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Rahman Rezaei, violazione continuata fino al 16 ottobre 2008 nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.16); 16.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 15 comma 1 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1 febbraio 2007, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi stipulando con il Sig. Pastorello, Agente del calciatore Scotto, un accordo per l’ottenimento di un diritto di opzione in esclusiva alla stipulazione di un contratto con il calciatore SCOTTO prevedendo un compenso per tale diritto di opzione a favore dell’agente e non del calciatore nonché una penale in capo all’agente in maniera tale da indirizzare l’agire di Pastorello verso gli interessi della Società privilegiandolo rispetto agli interessi del calciatore assistito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub D); 17. il Sig. GIORGIO LUGARESI, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa: 17.1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 28 agosto 2006 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Rocco Sabato, violazione continuata fino al 1 febbraio 2011 nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.17); 17.2) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007 e dell’art. 15 commi 1, 2 e 10 del Regolamento Agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 8 gennaio 2007 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Dou Dou Diaw, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto lo stesso agente ha operato nel medesimo contratto anche in favore del calciatore e retribuendo l’agente del calciatore nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 19 febbraio 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.23); 18. il Sig. ROBERTO BENIGNI, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 15 luglio 2005 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Cristiano Del Grosso nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 30 settembre 2007, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.18); 19. il Sig. NICOLA BAGGIO, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Vicenza Calcio Spa per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 31 agosto 2006 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Adriano Zancopè, violazione continuata fino al 3 maggio 2007 nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.19); 20. il Sig. TOMMASO GHIRARDI, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Carpenedolo AC Srl per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso nel gennaio 2007 dell’opera dell Sig. Federico Pastorello per il tesseramento del calciatore Aldo Andrea Preite su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e senza depositare alcunché presso la stessa Commissione, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.24); 21. il Sig. ALFREDO CAZZOLA, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Bologna FC 1909 Spa per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Balzan Martins Adailton nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 15 novembre 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.26); 22. il Sig. FABRIZIO LORI, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Mantova AC Spa per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1 febbraio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 24 agosto 2007 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Stefano Fiore nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 26 settembre 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.27); 23. il Sig. MASSIMO DE SALVO, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Novara Calcio Spa per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1 febbraio 2007, per essersi avvalso della consulenza prestata dal Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 19 luglio 2007 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Sandro Ciuffetelli nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata almeno fino al 26 novembre 2007, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.29); 24. il Sig. PASQUALE FOTI, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Reggina Calcio Spa per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1 febbraio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazioni debitorie ed incarichi conferiti in data 8 gennaio 2008 e 25 luglio 2008 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Bruno Cirillo nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere per il compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.30); 25. il Sig. STEFANO ANTONELLI, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Amministratore Delegato della Società Torino FC Spa per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1, 4 e 11 e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 25 luglio 2007 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Elvis Abbruscato, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto lo stesso agente ha operato nel medesimo contratto anche in favore del calciatore e retribuendo l’agente del calciatore nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere per il compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.31); 26. il Sig. GIANLUCA NANI, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Dirigente accompagnatore prima squadra della Società Brescia Calcio Spa per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1, 4 e 11 e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 29 gennaio 2008 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Francesco Bega, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto lo stesso agente ha operato nel medesimo contratto anche in favore del calciatore e retribuendo l’agente del calciatore nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere per il compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.32); 27. il Sig. ROBERTO ZANZI, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Direttore Generale della Società Siena AC Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 10 gennaio 2008 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Christian Riganò nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell’Agente ancora in essere per il compenso pattuito, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.33); 28. il Sig. DANIELE PRADÉ, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Direttore Sportivo della Società AS Roma Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di lettera di incarico in data 14 giugno 2008 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. John Arne Riise nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 15 luglio 2008, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub C.34); 29. il Sig. LUCA CAMPEDELLI, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Chievo AC Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10 commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1 febbraio 2007 al 1 aprile 2010 per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso di € 250.000 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Philippe Montandon nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 8 luglio 2010, il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub F); 30. la Società SIENA AC Spa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza della Società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, Sig. Roberto Zanzi nonché ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato Andrea Ardito; 31. la Società CATANIA CALCIO Spa, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, sig Pietro Lo Monaco; 32. la Società CAGLIARI CALCIO Spa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Massimo Cellino; 33. la Società TORINO FC Spa, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dai propri dirigenti con potere di rappresentanza, Sig. Urbano Cairo e Sig. Stefano Antonelli, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 2, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dai propri tesserati Elvis Abbruscato, Andrea Ardito e Dou Dou Diaw; 34. la Società SS LAZIO Spa, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Claudio Lotito; 35. la Società AC PADOVA Srl, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Marcello Cestaro; 36. la Società AS LIVORNO CALCIO Spa, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Aldo Spinelli; 37. la Società AC CESENA Spa, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Giorgio Lugaresi, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato Dou Dou Diaw; 38. la Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Roberto Benigni; 39. la Società GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB Spa, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Alessandro Zarbano, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato Francesco Bega; 40. la Società FC BOLOGNA 1909 Spa, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza , Sig. Alfredo Cazzola; 41. la Società NOVARA CALCIO Spa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza , Sig. Massimo De Salvo; 42. la Società REGGINA CALCIO Spa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza , Sig. Pasquale Foti; 43. la Società BRESCIA CALCIO Spa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Gianluca Nani, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato Francesco Bega; 44. la Società AS ROMA Spa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Daniele Pradè. 45. la Società AC CHIEVO Spa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza , Sig. Luca Campedelli. All’inizio della riunione odierna i Signori Pastorello Federico, Abbruscato Elvis, Bega Francesco, Rossi Giuseppe, Mencucci Sandro, Spinelli Aldo, Lugaresi Giorgio, Cairo Urbano, Lotito Claudio, Zarbano Alessandro, Cestaro Marcello, Ghirardi Tommaso, Foti Pasquale, Antonelli Stefano, Campedelli Luca, Nani Gianluca, Zanzi Roberto, Pradé Daniele, Roggi Moreno e le Società AS Livorno Calcio Spa, AC Cesena Spa, Calcio Catania Spa, Torino FC Spa, SS Lazio Spa, Genoa Cricket And FC Spa, Bologna FC 1909 Spa, Novara Calcio Spa, Reggina Calcio Spa, Brescia Calcio Spa, AC Siena Spa, AS Roma Spa, AC Chievo Verona Srl, Calcio Padova Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Pastorello Federico, Abbruscato Elvis, Bega Francesco, Rossi Giuseppe, Mencucci Sandro, Spinelli Aldo, Lugaresi Giorgio, Cairo Urbano, Lotito Claudio, Zarbano Alessandro, Cestaro Marcello, Ghirardi Tommaso, Foti Pasquale, Antonelli Stefano, Campedelli Luca, Nani Gianluca, Zanzi Roberto, Pradé Daniele, Roggi Moreno e le Società AS Livorno Calcio Spa, AC Cesena Spa, Calcio Catania Spa, Torino FC Spa, SS Lazio Spa, Genoa Cricket And FC Spa, Bologna FC 1909 Spa, Novara Calcio Spa, Reggina Calcio Spa, Brescia Calcio Spa, AC Siena Spa, AS Roma Spa, AC Chievo Verona Srl, Calcio Padova Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“▪ pena base per il Sig. PASTORELLO Federico, sanzione della sospensione della licenza di anni 2 (due) oltre all’ammenda di € 150.000,00 (€ centocinquantamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro) e € 100.000,00 (€ centomila/00); ▪ pena base per il Sig. ABBRUSCATO Elvis, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00); ▪ pena base per il Sig. BEGA Francesco, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 14.000,00 (€ quattordicimila/00), convertiti in giorni 15 (quindici) di inibizione; ▪ pena base per il Sig. ROSSI Giuseppe, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00); ▪ pena base per il Sig. MENCUCCI Sandro, sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 25 (venticinque); ▪ pena base per il Sig. SPINELLI Aldo, sanzione della inibizione di giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); ▪ pena base per il Sig. LUGARESI Giorgio, sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); ▪ pena base per il Sig. CAIRO Urbano, sanzione della inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta), dei quali 22 (ventidue) giorni convertiti nell’ammenda di € 22.000,00 (ventiduemila/00), pertanto la sanzione finale sarà di giorni 18 (diciotto) di inibizione e ammenda di € 22.000,00 (€ ventiduemila/00); ▪ pena base per il Sig. LOTITO Claudio, sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 25 (venticinque), convertiti in € 25.000,00 (€ venticinquemila/00); ▪ pena base per il Sig. ZARBANO Alessandro, sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 25 (venticinque), convertiti in € 25.000,00 (€ venticinquemila/00); ▪ pena base per il Sig. CESTARO Marcello, sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 25 (venticinque); ▪ pena base per il Sig. GHIRARDI Tommaso, sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 25 (venticinque), dei quali giorni 15 (quindici) convertiti nell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), pertanto la sanzione finale sarà di giorni 10 (dieci) di inibizione e ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); ▪ pena base per il Sig. FOTI Pasquale, sanzione della inibizione di giorni 40 (quaranta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 25 (venticinque); ▪ pena base per il Sig. ANTONELLI Stefano, sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 25 (venticinque); ▪ pena base per il Sig. CAMPEDELLI Luca, sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 25 (venticinque), dei quali giorni 15 (quindici) convertiti nell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), pertanto la sanzione finale sarà di giorni 10 (dieci) di inibizione e ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); ▪ pena base per il Sig. NANI Gianluca, sanzione della inibizione di giorni 40 (quaranta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 25 (venticinque); ▪ pena base per il Sig. ZANZI Roberto, sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 25 (venticinque); ▪ pena base per il Sig. PRADÉ Daniele, sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 25 (venticinque); ▪ pena base per il Sig. ROGGI Moreno, sanzione della sospensione della licenza di mesi 1(uno) e giorni 15 (quindici) oltre all’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 30 (trenta) e € 10.000,00 (€ diecimila/00), quest’ultima ammenda convertita nella sospensione della licenza di giorni 10 (dieci), pertanto la sanzione finale sarà di 40 (quaranta) giorni di sospensione della licenza; ▪ pena base per la Società AS LIVORNO CALCIO Spa, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 14.000,00 (€ quattordicimila/00); ▪ pena base per la Società AC CESENA Spa, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 14.000,00 (€ quattordicimila/00); ▪ pena base per la Società CALCIO CATANIA Spa, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 14.000,00 (€ quattordicimila/00); ▪ pena base per la Società TORINO FC Spa, sanzione della ammenda di € 35.000,00 (€ trentacinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 25.000,00 (€ venticinquemila/00); ▪ pena base per la Società SS LAZIO Spa, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00); ▪ pena base per la Società GENOA CRICKET AND FC Spa, sanzione della ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 16.600,00 (€ sedicimilaseicento/00); ▪ pena base per la Società BOLOGNA FC 1909 Spa, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00); ▪ pena base per la Società NOVARA CALCIO Spa, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00); ▪ pena base per la Società REGGINA CALCIO Spa, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00); ▪ pena base per la Società BRESCIA CALCIO Spa, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 14.000,00 (€ quattordicimila/00); ▪ pena base per la Società AC SIENA Spa, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00); ▪ pena base per la Società AS ROMA Spa, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00); ▪ pena base per la Società AC CHIEVO VERONA Srl, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00); ▪ pena base per la Società CALCIO PADOVA Spa, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ per il Sig. PASTORELLO Federico, sanzione della sospensione della licenza di anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro) e ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00); ▪ per il Sig. ABBRUSCATO Elvis, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); ▪ per il Sig. BEGA Francesco, sanzione della inibizione di giorni 15 (quindici); ▪ per il Sig. ROSSI Giuseppe, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); ▪ per il Sig. MENCUCCI Sandro, sanzione della inibizione di giorni 25 (venticinque); ▪ per il Sig. SPINELLI Aldo, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta); ▪ per il Sig. LUGARESI Giorgio, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta); ▪ per il Sig. CAIRO Urbano, sanzione dell’inibizione di giorni 18 (diciotto) e ammenda di € 22.000,00 (€ ventiduemila/00); ▪ per il Sig. LOTITO Claudio, sanzione della ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00); ▪ per il Sig. ZARBANO Alessandro, sanzione della ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00); ▪ per il Sig. CESTARO Marcello, sanzione della inibizione di giorni 25 (venticinque); ▪ per il Sig. GHIRARDI Tommaso, sanzione della inibizione di giorni 10 (dieci) e ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); ▪ per il Sig. FOTI Pasquale, sanzione della inibizione di giorni 25 (venticinque); ▪ per il Sig. ANTONELLI Stefano, sanzione della inibizione di giorni 25 (venticinque); ▪ per il Sig. CAMPEDELLI Luca, sanzione della inibizione di giorni 10 (dieci) e ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); ▪ per il Sig. NANI Gianluca, sanzione della inibizione di giorni 25 (venticinque); ▪ per il Sig. ZANZI Roberto, sanzione della inibizione di giorni 25 (venticinque); ▪ per il Sig. PRADÉ Daniele, sanzione della inibizione di giorni 25 (venticinque); ▪ per il Sig. ROGGI Moreno, sanzione della sospensione della licenza di giorni 40 (quaranta); ▪ per la Società AS LIVORNO CALCIO Spa, sanzione della ammenda di € 14.000,00 (€ quattordicimila/00); ▪ per la Società AC CESENA Spa, sanzione della ammenda di € 14.000,00 (€ quattordicimila/00); ▪ per la Società CALCIO CATANIA Spa, sanzione della ammenda di € 14.000,00 (€ quattordicimila/00); ▪ per la Società TORINO FC Spa, sanzione della ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00); ▪ per la Società SS LAZIO Spa, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); ▪ per la Società GENOA CRICKET AND FC Spa, sanzione della ammenda di € 16.600,00 (€ sedicimilaseicento/00); ▪ per la Società BOLOGNA FC 1909 Spa, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); ▪ per la Società NOVARA CALCIO Spa, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); ▪ per la Società REGGINA CALCIO Spa, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); ▪ per la Società BRESCIA CALCIO Spa, sanzione della ammenda di € 14.000,00 (€ quattordicimila/00); ▪ per la Società AC SIENA Spa, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); ▪ per la Società AS ROMA Spa, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); ▪ per la Società AC CHIEVO VERONA Srl, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); ▪ per la Società CALCIO PADOVA Spa, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Con riferimento alle altre posizioni deferite, la Commissione disciplinare nazionale rinvia la trattazione del merito alla riunione del 15 aprile 2013 ore 14.
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