F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 21 Marzo 2013 (208) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PEDITTO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. SS Milazzo Srl), ANGELO LUCIO TORTORELLA (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Soc. SS Milazzo Srl) E DELLA SOCIETA’ SS MILAZZO Srl (nota n. 4027/423pf12-13/AM/ma del 10.1.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 21 Marzo 2013
(208) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PEDITTO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. SS Milazzo Srl), ANGELO LUCIO TORTORELLA (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Soc. SS Milazzo Srl) E DELLA SOCIETA’ SS MILAZZO Srl (nota n. 4027/423pf12-13/AM/ma del 10.1.2013).
La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, con atto del 10 gennaio 2013, la Procura federale ha deferito: - i Signori Giuseppe Peditto e Angelo Lucio Tortorella –nella loro qualità all’epoca dei fatti, il primo, di Presidente e legale rappresentante e, il secondo, di Amministratore e legale rappresentante della Società S.S. Milazzo Srl - per la violazione indicata specificamente in parte motiva dell’art. 1, comma 1. del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi - punto 1), lettera b) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2012/2013, pubblicato con Comunicato Ufficiale n.146/A del 07/05/2012, per inosservanza dell’impegno a partecipare ai Campionati Nazionali Allievi e Nazionali Giovanissimi nella stagione sportiva 2012/2013; - la Società S.S. Milazzo Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento ascritto ai propri Legali rappresentanti; All’inizio della riunione odierna la Società SS Milazzo Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società SS Milazzo Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS [“pena base perla Società SS Milazzo Srl, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. All’odierna riunione è comparsa la Procura federale la quale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, con irrogazione ai Signori Giuseppe Peditto e Angelo Lucio Tortorella della sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) ciascuno. Nessuno è comparso per le parti deferite. Motivi della decisione La Commissione disciplinare, rilevato che i fatti oggetto del presente deferimento risultano provati per tabulas e tenuto conto che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenuto inoltre che le richieste formulate dalla Procura federale risultano essere congrue, alla luce dei fatti in deferimento, P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visti gli artt. 23 e 24 CGS dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) a carico della Società SS Milazzo Srl. Infligge inoltre la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) ciascuno ai Signori Giuseppe Peditto e Angelo Lucio Tortorella.
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