F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 21 Marzo 2013 (198) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. MARCO SCRIVANO (calciatore tesserato per la Soc. ASD Alta Maremma) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 35 del 20.12.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 21 Marzo 2013
(198) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. MARCO SCRIVANO (calciatore tesserato per la Soc. ASD Alta Maremma) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 35 del 20.12.2012).
La Procura Federale, nell’ambito di un procedimento complesso, con atto del 17 settembre 2012 aveva deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscano, tra gli altri, il calciatore dilettante Marco Scrivano perché, nel contesto di una gara amichevole non autorizzata, che si era disputata il 14 settembre 2011, in seguito ad una testata che lo colpiva sulla fronte e che gli provocava una ferita profonda con fuoriuscita di sangue, aveva sporto querela contro il suo assalitore, il calciatore antagonista a nome Andrea Sestini, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, con ciò violando l’art. 30 comma 4 dello Statuto Federale. L’Organo di giustizia, con decisione il 14 dicembre 2012 e pubblicata sul CU n. 35 di pari data, assolveva dall’incolpazione il suddetto calciatore sul presupposto che lo Scrivano aveva tempestivamente depositato l’istanza prevista dalla norma sopra richiamata, ma che, mancandogli la risposta, si era indotto a presentare ugualmente la querela, attesa l’imminenza della scadenza dei termini di legge per la sua proponibilità. Aggiungeva, mutuando la decisione su precedenti pronunzie della Corte di Giustizia Federale, che nessun contrasto tra ordinamento federale ed ordinamento statale era configurabile ogniqualvolta, nei casi di vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico comunque riconducibili a rapporti interni all’attività federale, l’apparato giudiziario della
FIGC non era in grado di spiegare un intervento diretto. Aggiungeva altresì che il fatto posto all’origine del deferimento era avvenuto nel corso di una gara amichevole non autorizzata e quindi, in quanto tale, sottratta al potere disciplinare della stessa FIGC. Formulava nel contempo l’auspicio che la norma contenuta nell’art. 30 dello Statuto fosse rivisitata attraverso l’utilizzazione dell’istituto del silenzio assenso o del silenzio rifiuto, da applicarsi entro un termine tale da consentire al tesserato di scegliere se esercitare o meno la tutela dei propri diritti o interessi in sede di giustizia ordinaria, assumendosi
scientemente ogni responsabilità in ordine ad eventuali sanzioni da parte della giustizia domestica. Precisava infine che, nel caso in esame, l’autorizzazione del Consiglio Federale era stata negata allo Scrivano dopo la scadenza del termine utile per la proposizione della querela. Avverso siffatta decisione insorge la Procura Federale, istando per la revoca della stessa e per la irrogazione a carico del calciatore della sanzione di cui all’art. 15 CGS, quantificata nella squalifica di mesi sei. Motiva il ricorso sul presupposto che il fatto era certamente maturato nell’ambito dell’attività sportiva e quindi rientrante nella competenza della giurisdizione della Federazione e che le argomentazioni adottate dalla Commissione Territoriale non trovavano conforto nella lettera della norma, la quale puniva la presentazione dell’azione giudiziaria in assenza di autorizzazione della FIGC, non senza considerare che lo Scrivano, approssimandosi la scadenza del termine per la presentazione della querela, non si era attivato per sollecitare il provvedimento autorizzativo, né aveva considerato la percorribilità di altre possibili azioni a difesa del proprio diritto, consentite dall’ordinamento federale, come quella, ad esempio, della denuncia dell’occorso alla Procura Federale. Lo Scrivano ha fatto pervenire a questa Commissione memoria scritta, che tuttavia non può essere considerata perché trasmessa fuori termine. Alla riunione odierna è comparsa la ricorrente, la quale insiste per l’accoglimento della impugnativa, con la conseguente sanzione a carico dello Scrivano, conforme a quella chiesta in primo grado. Il ricorso è fondato. Appare evidente che lo Scrivano, assumendo l’iniziativa della querela senza l’autorizzazione del Consiglio Federale, ha violato l’art. 30 comma 4 dello Statuto Federale, che subordina a detta autorizzazione il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia, sancito dal comma 3 della stessa norma. Né può sostenersi la tesi che, mancando detta autorizzazione, il tesserato non abbia tutela; il richiamato comma terzo della norma, facendo riferimento ai gradi interni di giustizia federale, prevede infatti che, esauriti questi, la controversia tra soggetti tesserati possa essere portata a cognizione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI, offrendo così un ampio spettro di tutela del diritto che, nell’ambito sportivo, si ritiene leso. Del pari inconferente è la tesi del primo Giudice che il vincolo di giustizia sarebbe stato inapplicabile nel caso in esame perché la lesione subìta dal calciatore si era verificata nell’ambito di una gara amichevole non autorizzata; il comma 1 del richiamato art. 30 dello Statuto, rivolgendosi ai tesserati, alle società affiliate ed a tutti i soggetti, organismi e loro componenti che svolgono attività rilevante per l’ordinamento federale, assegna preminente rilievo allo status di tesserato e di affiliato FIGC, dal quale discende l’obbligo del rispetto statutario; a siffatto obbligo lo Scrivano, in quanto calciatore tesserato, doveva attenersi, atteso anche che l’incidente aveva coinvolto la responsabilità di altro calciatore tesserato FIGC, a nulla rilevando che esso era maturato nel contesto di una gara amichevole non autorizzata, costituente comunque un’espressione di attività sportiva di livello agonistico. La decisione di primo grado deve essere pertanto revocata con irrogazione a carico dello Scrivano della sanzione richiesta ai sensi dell’art. 15 comma 1 inciso b CGS. P.Q.M. accoglie il ricorso, revoca la decisione impugnata, infligge al calciatore Scrivano Marco la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei).
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