F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 21 Marzo 2013 (207) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE FONDI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Foligno Calcio Srl) E FRANCESCO DE MARCO (Agente di calciatori) (nota n. 4079/425pf12-13/AM/ma dell’11.1.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 21 Marzo 2013 (207) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE FONDI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Foligno Calcio Srl) E FRANCESCO DE MARCO (Agente di calciatori) (nota n. 4079/425pf12-13/AM/ma dell’11.1.2013). La Commissione disciplinare nazionale, - visto l’atto di deferimento, letti gli atti ed ascoltati, nella riunione odierna, ed i difensori dei due deferiti; - rilevato, in particolare, che il rappresentante della Procura federale, Dr. Benedetti, ha concluso chiedendo l’accoglimento del deferimento e, conseguentemente, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Gabriele Fondi, squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali a seguito del prossimo tesseramento, ed ammenda di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00); - per Francesco De Marco, sospensione della licenza per mesi 2 (due) e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); - considerato che il difensore dell’agente di calciatori Francesco De Marco, con memoria in data 8 marzo 2013, ha contestato il deferimento richiamando, in particolare, precedenti favorevoli della Corte di Giustizia Federale e della Commissione Disciplinare Nazionale; - rilevato che il difensore del calciatore Gabriele Fondi si è associato alle deduzioni del difensore del De Marco ed ha concluso per il proscioglimento del proprio assistito; osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il calciatore Gabriele Fondi e l’agente di calciatori Francesco De Marco, per rispondere (come risulta, testualmente, dall’atto di deferimento): - Gabriele Fondi, della violazione di cui all'art.1, comma 1 C.G.S., in relazione a quanto previsto dall'art.29, commi 1 e 2 N.O.I.F., per essersi qualificato calciatore ‘professionista’ al momento del conferimento del mandato all'agente di calciatori Francesco De Marco, senza rivestire tale qualifica essendo ancora un calciatore dilettante; - Francesco De Marco, della violazione di cui all'art.1, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, e 19 commi 3 e 5, del vigente Regolamento Agenti, per aver omesso di accertare l'effettivo status del tesserato al momento del conferimento del mandato. I motivi della decisione La vicenda oggetto del procedimento ha tratto origine da una missiva del 12 novembre 2012, a firma del Segretario della Commissione Agenti di Calciatori, avente ad oggetto la determinazione di "nullità" del contratto di mandato conferito, il 15 settembre 2012, dal calciatore Gabriele Fondi, all'agente Francesco De Marco, in quanto "all'atto del conferimento il calciatore non aveva lo status da professionista" Sulla base di tale circostanza, la Procura federale ha rilevato che la Federazione Italiana Gioco Calcio qualifica, all'art. 39 della sua normativa, come professionisti i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per Società di Lega Nazionale Professionisti e di Lega Nazionale di Serie C, ora Lega Italiana Calcio Professionistico. Effettivamente, all'epoca della sottoscrizione del mandato il calciatore Gabriele Fondi, svincolato dal 01/07/2012 della Foligno Calcio S.r.l., aveva lo status di ‘giovane di serie’ e, quindi di "dilettante" (come risulta dal certificato storico in atti). Tuttavia, il deferimento deve ritenersi infondato in quanto la Corte di Giustizia Federale, novellando un orientamento consolidatosi nel tempo, con decisione pubblicata il 2 gennaio 2013 (C.U. n.127) ha affermato che “Il quadro normativo di riferimento del Regolamento Agenti di Calciatori della F.I.G.C. è costituito dall’art.3 secondo cui: ‘L’Agente in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una Società di calcio professionistica’, e dall’art. 23 che disciplina la rappresentanza dei calciatori minorenni. Il regolamento non menziona i giovani di serie, che ai sensi dell’art. 33 N.O.I.F., rappresentano i calciatori “giovani” che dal sedicesimo anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accettata la richiesta di tesseramento per una Società associata ad una delle Leghe professionistiche. La rappresentanza dei giovani di serie minorenni, è comunque riconosciuta dall’art. 23 del Regolamento, con una disciplina particolareggiata, a tutela del minore, nel momento genetico più delicato del suo primo rapporto di lavoro. Il silenzio del Regolamento circa la rappresentanza dei giovani di serie maggiorenni, non può essere interpretata come una forma di discriminazione rispetto alla categoria dei giovani di serie minorenni. Esclusa quindi la ipotesi di una irragionevole discriminazione nei loro confronti, … è giocoforza ritenere che il legislatore federale, nell’introdurre con l’art. 23 una disciplina specifica per i giovani di serie minorenni, ha considerato i giovani di serie maggiorenni, nel momento in cui possono tesserarsi con una Società professionistica, ai fini della rappresentanza, come calciatori in possesso dello status di professionisti, secondo il dettato dell’art. 3 del Regolamento Agenti.” La Corte ha, in conclusione, ha evidenziato che “…qualsiasi interpretazione del Regolamento della F.I.G.C. che vietasse l’assistenza in favore dei giovani di serie, ne comporterebbe la illegittimità, perché contrario alla normativa FIFA sovraordinata”. Tali conclusioni sono già state condivise dalla Commissione Disciplinare Nazionale in un caso analogo (proc. 173 – Ghidoli/Branchini) deciso con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 70 del 4 marzo 2013. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale rigetta il deferimento proposto e, per l’effetto, proscioglie Gabriele Fondi e Francesco De Marco dagli addebiti indicati in rubrica, perché i fatti loro ascritti non costituiscono violazioni di norme federali.
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