F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 21 Marzo 2013 (212) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO BOSCHI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US Città di Pontedera Srl) E DELLA SOCIETA’ US CITTA’ DI PONTEDERA (nota n. 4522/81pf12-13/SP/pp del 31.1.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 21 Marzo 2013
(212) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO BOSCHI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US Città di Pontedera Srl) E DELLA SOCIETA’ US CITTA’ DI PONTEDERA (nota n. 4522/81pf12-13/SP/pp del 31.1.2013).
La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, con atto del 31 gennaio 2013, la Procura Federale ha deferito: - il Signor Paolo Boschi, quale Presidente e legale rappresentante della Società U.S. Città di Pontedera Srl, per la violazione indicata specificamente in parte motiva dell’art. 1, comma 1. del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Titolo II –Criteri Infrastrutturalipunto 3), per non aver provveduto, entro il termine del 20 giugno 2012, al deposito dei seguenti documenti: 1) disponibilità dell’impianto indicato in deroga; 2) licenza di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S. relativa all’impianto indicato in deroga; 3) nulla osta del Prefetto di Firenze; - la Società U.S. Città di Pontedera Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio legale rappresentante; All’inizio della riunione odierna il Sig. Paolo Boschi e la Società US Città di Pontedera Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Paolo Boschi e la Società US Città di Pontedera Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS [“pena base per il Sig. Paolo Boschi, sanzione della inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 30 (trenta); pena base perla Società U.S. Città di Pontedera Srl, sanzione della ammenda
di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 15.000,00 (quindicimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per Paolo Boschi inibizione di giorni 30 (trenta); - per la Società U.S. Città di Pontedera Srl, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”
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