F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 21 Marzo 2013 (235) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EMILIANO ZAVAGLIA (Agente di calciatori), DANIELE BERNASCONI (calciatore attualmente tesserato in prestito per la Soc. Fondi Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ FONDI CALCIO Srl (nota n. 4798/477pf12-13/SP/blp del 12.2.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 21 Marzo 2013 (235) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EMILIANO ZAVAGLIA (Agente di calciatori), DANIELE BERNASCONI (calciatore attualmente tesserato in prestito per la Soc. Fondi Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ FONDI CALCIO Srl (nota n. 4798/477pf12-13/SP/blp del 12.2.2013). Con atto del 12 febbraio 2013 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il sig. Zavaglia Emiliano, Agente di calciatori iscritto nell'elenco della FlGC; il sig. Bernasconi Daniele, calciatore tesserato con la Società Fondi Calcio Srl; la Società Fondi Calcio Srl; il primo per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 1, comma 3, e 19, comma 3, del Regolamento Agenti, per aver ricevuto il mandato conferito dal calciatore Bernasconi Daniele, nonostante fosse sospeso dall'attività di agente di calciatori per due mesi, cosi determinando la mancata ottemperanza alla decisione emessa dalla Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata con C.U. 33/CDN del 23 ottobre 2012, che ne aveva decretato la sospensione; il secondo per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 5, comma 1, 12, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare che l'agente Zavaglia Emiliano fosse fornito di regolare licenza al momento del conferimento del relativo mandato; la terza a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. I deferiti Zavaglia e Bernasconi hanno presentato memoria difensiva chiedendo entrambi il proscioglimento dagli addebiti di cui al deferimento o, in subordine, l’applicazione della sanzione minima ritenuta di giustizia; lo Zavaglia deducendo la minima entità del fatto addebitato in considerazione del breve periodo di soli 13 giorni intercorrenti fra la sottoscrizione del mandato procuratorio e la scadenza del periodo di sospensione; il Bernasconi deducendo l’assenza di ogni responsabilità in quanto il secondo comma dell’art. 5 del Regolamento Agenti prevede il dovere dei calciatori di verificare che un agente sia fornito di regolare licenza prima di conferirgli il relativo mandato, mentre il primo comma prevede il divieto dei calciatori di avvalersi dell’opera di una persona priva di licenza, mentre nessuna norma prevede l’obbligo di verificare se l’agente, munito di regolare licenza, sia sottoposto a sospensione, circostanza questa che presupporrebbe l’obbligo di consultare tutti i comunicati degli organi di giustizia per verificare la circostanza; inoltre l’art. 26, secondo comma del Regolamento agenti prevede la facoltà del calciatore, e non l’obbligo, di recedere ad nutum dal rapporto contrattuale con l’agente cui sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 10.000,00 per lo Zavaglia, ammenda di € 3.000,00 per il Bernasconi, ed ammenda di € 3.000,00 per il Fondi Calcio Srl. Osserva la Commissione che il procedimento trae origine dalla nota inviata dalla Commissione Agenti, pervenuta alla Procura Federale in data 17 dicembre 2012, la quale segnalava che il mandato conferito dal calciatore Daniele Bernasconi in favore dell'agente di calciatori Emiliano Zavaglia, era da ritenersi nullo in quanto l'agente Zavaglia, al momento della sottoscrizione dell'incarico, era sospeso dall'attività di agente come decretato dalla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata con C.U. n. 33/CDN del 23 ottobre 2012. Dalla documentazione in atti si evince che la Commissione Disciplinare Nazionale, con C.U. n. 33/CDN del 23 ottobre 2012, ha decretato la sospensione per 2 mesi dall'attività di agente di calciatori nei confronti dei sig. Emiliano Zavaglia il quale, in data 10 dicembre 2012, nonostante fosse sospeso dall'attività di agente, ha sottoscritto il mandato n. 3862 rilasciato dal sig. Daniele Bernasconi, calciatore tesserato con la Società Fondi Calcio Srl. A seguito della sottoscrizione di tale mandato, la Commissione Agenti ha dichiarato la nullità del mandato in questione. Il provvedimento disciplinare di sospensione, emesso nei confronti dell'Agente Emiliano Zavaglia, ha determinato nei confronti di quest'ultimo la decadenza della Licenza, come previsto dall'art. 12, comma 1, del Regolamento Agenti. Di nessun pregio è quindi la deduzione difensiva del Bernasconi secondo cui l’agente sospeso sarebbe comunque munito di regolare licenza, per cui il conferimento del mandato non violerebbe l’art. 5 del Regolamento Agenti. La condotta posta in essere dal sig. Emiliano Zavaglia integra la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 1, comma 3, e 19, comma 3, del Regolamento Agenti. Parimenti responsabile deve considerarsi il calciatore Daniele Bernasconi la cui condotta integra la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 5, comma 1, 12, comma 1, e 21, commi 1 e 2. Da tale condotta consegue la responsabilità oggettiva della Società Fondi Calcio Srl, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per la condotta ascritta ad un proprio tesserato. Il deferimento va conseguentemente accolto. Riguardo al trattamento sanzionatorio appare equo quello indicato in dispositivo in considerazione dell’entità del fatto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare accoglie il deferimento ed irroga le seguenti sanzioni: a Zavaglia Emiliano ammenda di € 7.000,00 (sttemila/00), a Bernasconi Daniele ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00); alla Società Fondi Calcio Srl ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
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