F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 21 Marzo 2013 (247) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BENEDETTA DE ANGELIS E LAURA VERRELLI (calciatrici attualmente tesserate per la Soc. ASD SS Lazio C5 Femminile), VALERIO PIERSIGILLI (Presidente della Soc. ASD SS Lazio C5 Femminile), MARCO BASTIANI (dirigente della Soc. ASD SS Lazio C5 Femminile) E DELLA SOCIETA’ ASD SS LAZIO C5 FEMMINILE (nota n. 5333/677pf12-13/AA/ac del 5.3.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 21 Marzo 2013 (247) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BENEDETTA DE ANGELIS E LAURA VERRELLI (calciatrici attualmente tesserate per la Soc. ASD SS Lazio C5 Femminile), VALERIO PIERSIGILLI (Presidente della Soc. ASD SS Lazio C5 Femminile), MARCO BASTIANI (dirigente della Soc. ASD SS Lazio C5 Femminile) E DELLA SOCIETA’ ASD SS LAZIO C5 FEMMINILE (nota n. 5333/677pf12-13/AA/ac del 5.3.2013). La Procura Federale, con atto del 5 marzo 2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare le calciatrici Benedetta De Angelis e Laura Verrelli per aver partecipato nella squadra della ASD S.S. Lazio Calcio a 5 Femminile in posizione irregolare a gare ufficiali della predetta Società, disputate nel periodo dal 7 ottobre 2012 al 20 gennaio 2013, valide per il Campionato di Serie A Calcio a 5 Femminile. Ha contestato loro la violazione degli artt. 1 comma 1 in relazione al 10 comma 2 CGS e 61 comma 6 NOIF. Il deferimento ha tratto le mosse da una segnalazione della Segreteria della Divisione Calcio a 5, che aveva accertato l’inesistenza del tesseramento delle predette calciatrici a favore della Società che le aveva impiegate. La Procura Federale, unitamente alle calciatrici di cui trattasi, ha deferito i sigg.ri Valerio Piersigilli, Presidente della ASD S.S. Lazio Calcio a 5 Femminile e Marco Bastiani, dirigente della stessa Società, in quanto firmatari delle distinte di gara della squadra (due il Piersigilli e quattordici il Bastiani), contenenti i nominativi delle suddette calciatrici. Ha contestato loro la violazione degli artt. 1 comma 1 in relazione al 10 comma 2 CGS e 61 comma 6 NOIF. Ha deferito altresì la Società ASD S.S. Lazio Calcio a 5 Femminile a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente, ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque avevano svolto attività nel suo interesse (art. 1 comma 5 CGS). All’inizio della riunione odierna i Sigg.ri Benedetta De Angelis, Laura Verrelli, ValerioPiersigilli, Marco Bastiani e la Società ASD SS Lazio C5 Femminile, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sigg.ri Benedetta De Angelis, Laura Verrelli, Valerio Piersigilli, Marco Bastiani e la Società ASD SS Lazio C5 Femminile, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per le Sig.re Benedetta De Angelisi e Laura Verrelli, sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a 2 (due) giornate di squalifica; pena base per il Sig. Valerio Piersigilli, sanzione della inibizione per giorni 120 (centoventi), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 90 (novanta); pena base per il Sig. Marco Bastiani, sanzione della inibizione per giorni 150 (centocinquanta), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 120 (centoventi); pena base perla Società ASD SS Lazio C5 Femminile, sanzione della penalizzazione di punti 7 (sette) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 3.000,00 (tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS alla penalizzazione di punti 5 (cinque) da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 2.000,00 (duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per Benedetta De Angelis e Laura Verrelli squalifica per 2 (due) giornate ciascuna, da scontarsi in gare ufficiali; - per Valerio Piersigilli inibizione per giorni 90 (novanta); - per Marco Bastiani inibizione per giorni 120 (centoventi); - per la Società ASD SS Lazio C5 Femminile, penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 2.000,00 (duemila/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”
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