F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 21 Marzo 2013 (248) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELA BLASI (calciatrice attualmente tesserata per la Soc. FC Real Statte), ANGELO AXO (dirigente della Soc. FC Real Statte) E DELLA SOCIETA’ FC REAL STATTE (nota n. 5364/678pf12-13/AA/ac del 5.3.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 21 Marzo 2013 (248) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELA BLASI (calciatrice attualmente tesserata per la Soc. FC Real Statte), ANGELO AXO (dirigente della Soc. FC Real Statte) E DELLA SOCIETA’ FC REAL STATTE (nota n. 5364/678pf12-13/AA/ac del 5.3.2013). La Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, con nota datata 26 febbraio 2013, denunciava alla Procura Federale che la calciatrice Blasi Daniela matricola 4.527.083 aveva partecipato con la squadra della Società ASD F.C. Real Statte a dieci gare del Campionato di Serie A Calcio a 5 Femminile, disputate nel periodo dal 14 ottobre 2012 al 3 febbraio 2013, in posizione irregolare perché non tesserata in favore della predetta Società. La Procura Federale di conseguenza, con atto 5 marzo 2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare: 1°) Daniela Blasi per vio lazione degli artt. 1 comma 1 in relazione al 10 comma 2 CGS e 61 comma 6 NOIF; 2°) Angelo Axo dirigente della Società ASD F.C. Real Statte per violazione delle stesse norme del CGS e dell’art. 61 comma 5 NOIF per aver sottoscritto in tutte e dieci le gare la distinta delle atlete partecipanti ad ogni singola gara, dichiarando che le giuocatrici e quindi anche la Blasi erano regolarmente tesserate e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della Società di appartenenza; 3°) la Società ASD F.C. Real Statte, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS per le violazioni ascritte alla Blasi ed all’Axo. Le parti deferite non sono comparse; la Società, tuttavia, ha fatto pervenire a questa Commissione memoria scritta, con la quale ha ammesso la propria responsabilità ed ha chiesto il patteggiamento della pena in misura ridotta ai sensi dell’art. 23 CGS. Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale, richiamati i fatti, ha chiesto l’accoglimento del deferimento in una alle seguenti sanzioni: per la calciatrice Blasi Daniela la squalifica per quattro gare ufficiali, per il dirigente Angelo Axo la inibizione per giorni novanta, per la Società ASD FC Real Statte la penalizzazione di sei punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso, nonché l’ammenda di € 1.500,00. La Commissione osserva quanto segue. Risulta dagli atti acquisiti al procedimento e più in particolare dal foglio dell’Ufficio tesseramenti che la calciatrice di che trattasi, tesserata in favore della ASD F.C. Real Statte, è stata svincolata il 1° luglio 2012; non r isulta altresì che detta calciatrice abbia contratto altro vincolo. Pertanto la sua partecipazione alle gare del periodo considerato nel deferimento è stata irregolare. Il deferimento deve essere conseguentemente accolto; le pene richieste vanno tuttavia applicate in misura ridotta, non trovando alloggio nell’orientamento di questa Commissione il principio dell’automatismo, che si rinviene nella richiesta della Procura Federale. Non può essere considerata la richiesta di patteggiamento avanzata dalla parte deferita, in quanto irrituale, in considerazione della mancata comparizione della parte medesima. P.Q.M. infligge alla calciatrice Daniela Blasi la squalifica per 4 (quattro) gare ufficiali, al dirigente Angelo Axo la inibizione per giorni 90 (novanta), alla Società ASD FC Real Statte la penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso, nulla a titolo di ammenda.
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