F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 21 Marzo 2013 (249) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EDINA LUISA CHAVES (calciatrice attualmente tesserata per la Soc. ASD Areasport), STEFANO RAGNO (dirigente della Soc. ASD Areasport) E DELLA SOCIETA’ ASD AREASPORT (nota n. 5371/679pf12-13/AA/ac del 5.3.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 21 Marzo 2013 (249) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EDINA LUISA CHAVES (calciatrice attualmente tesserata per la Soc. ASD Areasport), STEFANO RAGNO (dirigente della Soc. ASD Areasport) E DELLA SOCIETA’ ASD AREASPORT (nota n. 5371/679pf12-13/AA/ac del 5.3.2013). La Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, con nota del 26 febbraio 2013, segnalava alla Procura Federale che la calciatrice Chaves Edina Luiza, non professionista di nazionalità straniera, tesserata in favore della Società ASD Areasport con decorrenza 7 febbraio 2013, aveva partecipato in posizione irregolare alla gara Areasport – Sportteam United disputata il 17 febbraio 2013 per il Campionato Calcio a 5 Serie A Femminile, perché in spregio al disposto del C.U. n. 1 della Divisione Calcio a 5, che consentiva la partecipazione a gare del Campionato Femminile di Serie A, compresi play-off e play-out ed alle gare di Coppa Italia, soltanto alle calciatrici che risultavano tesserate alla data del 4 febbraio 2013 e/o che avevano la decorrenza del tesseramento precedente al 5 febbraio 2013. La Procura Federale, dando corso alla suddetta nota, con atto datato 5 marzo 2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare: 1°) Cha ves Edina Luiza per violazione degli artt. 1 comma 1 in relazione al 10 comma 2 CGS; 2°) Stefano Ragno dirigente della Società ASD Areasport per violazione delle stesse norme del CGS per aver sottoscritto la distinta delle atlete partecipanti alla gara in oggetto, dichiarando che le giuocatrici e quindi anche la Chavez erano regolarmente tesserate e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza; 3°) la Società ASD Areasport, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS per le violazioni ascritte alla Chaves ed al Ragno. Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, richiamati i fatti, ha chiesto l’accoglimento del deferimento in una alle seguenti sanzioni: per la calciatrice Edina Luisa Chaves la squalifica per 1 gara effettiva, per il dirigente Stefano Ragno la inibizione per gg. 30, per la Società ASD Areasport la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella stagione in corso, nonché l’ammenda di € 1.500,00. Le parti deferite hanno contro dedotto, attraverso la comparizione del legale rappresentante della Società, il quale ha dichiarato che il tesseramento della calciatrice era stato trasmesso al competente ufficio tesseramenti in data 22.1.2013, ha dichiarato altresì, che essendo stato richiesto il certificato storico di residenza della calciatrice, aveva vanamente tentato di trasmetterlo a mezzo fax al suddetto ufficio senza tuttavia riuscirci. Ha concluso per il rigetto del deferimento, ovvero, in subordine per una sanzione di lieve entità. La Commissione osserva quanto segue. Risulta dagli atti acquisiti al procedimento e più in particolare dal testo del C.U. n. 1 della Divisione Calcio a 5 sopra richiamato, nonché dalla distinta della squadra della ASD Areasport relativa alla gara contro la Sporteam United del 17 febbraio 2013, che la calciatrice di che trattasi ha preso parte alla gara medesima in posizione irregolare in quanto il suo tesseramento aveva avuto corso a partire dal 7 febbraio 2013 e, quindi, non era attivo alla data del 4 febbraio 2013, né era con tutta ovvietà precedente al 5 febbraio 2013. Il deferimento deve essere conseguentemente accolto; le pene vanno applicate come da richiesta, fatta eccezione per l’ammenda, che si ritiene non doversi applicare nella dedotta fattispecie. P.Q.M. infligge alla calciatrice Edina Luisa Chaves la squalifica per 1 (una) gara ufficiale; al dirigente Stefano Ragno la inibizione per gg. 30 (trenta), alla Società ASD Areasport la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione in corso, nulla a titolo di ammenda.
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