COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°180/LND del 21/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ITALIAN OLD STYLE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE PACE ALESSANDRO, PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MOTTOLA ANTONIO, PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ROMANI GIULIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 51 DEL 6.3.2013 (Gara: OLIMPICA ROMA – ITALIAN OLD STYLE del 1°.3.2013 – Campionato C5 Serie D Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N°180/LND del 21/03/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ITALIAN OLD STYLE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013
A CARICO DEL CALCIATORE PACE ALESSANDRO, PER 5 GARE A CARICO DEL
CALCIATORE MOTTOLA ANTONIO, PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ROMANI
GIULIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
ROMA CON C.U. N. 51 DEL 6.3.2013
(Gara: OLIMPICA ROMA – ITALIAN OLD STYLE del 1°.3.2013 – Campionato C5 Serie D
Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società in titolo contesta le decisioni di cui sopra, sostenendo
la non veridicità di quanto repertato dall’arbitro;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
tenuto conto che, in sede di audizione, la reclamante ha ribadito quanto già espresso nel ricorso,
aggiungendo, per quanto riguarda il PACE, che il gesto del pugno chiuso era rivolto verso lui
stesso, in segno di autocontrollo;
letti gli atti ufficiali da cui si rileva, di contro, che, per quanto riguarda il calciatore PACE, lo stesso
rivolgeva ingiurie e minacce all’arbitro, poggiandogli un pugno alla bocca causandogli lieve dolore
e spingendolo;
che il calciatore MOTTOLA oltre alle ingiurie rivolte all’arbitro lo afferrava per la giacca della divisa
e che il calciatore ROMANI, a fine gara, rivolgeva all’arbitro stesso ingiurie e minacce.
Appare altresì congrua l’ammenda, comminata alla reclamante per le ripetute offese all’arbitro.
Considerato, per quanto sopra, che le doglianze della ricorrente risultano prive di fondamento,
questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento, confermando le decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
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