COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 21.03.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 24 – Reclamo ASD Albenga 1928 avverso la squalifica del calciatore Gianluca Gaino per sei giornate. Gara Taggia – Albenga 1928 del 2.3.2013 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 52 del 7.3.2013 Delegazione Provinciale di Savona

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 21.03.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 24 - Reclamo ASD Albenga 1928 avverso la squalifica del calciatore Gianluca Gaino per sei giornate. Gara Taggia – Albenga 1928 del 2.3.2013 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 52 del 7.3.2013 Delegazione Provinciale di Savona La Commissione Disciplinare, letto il reclamo dell’ASD Albenga 1928 nel quale si contesta l’eccessività della squalifica di Gianluca Gaino e si sostiene che il calciatore aveva effettivamente colpito l’avversario, dal quale aveva subito grave provocazione, non con cinque pugni come riferito dall’arbitro, ma di averlo attinto, per reazione, con schiaffi. Ritiene inoltre la società reclamante che l’avversario, a seguito del gesto, non era caduto a terra, ma si era immediatamente allontanato dal terreno di gioco perché espulso con l’avversario; presa visione degli atti ufficiali il cui contenuto è perfettamente compendiato dal primo giudice nella declaratoria apparsa sul Comunicato Ufficiale in epigrafe; . respinte le contrarie eccezioni espresse sul reclamo perché in contrasto con il resoconto ufficiale, prevalente sulle dichiarazioni di parte; . ritenuta la sanzione inflitta in prime cure eccessiva in relazione ai fatti riferiti dall’arbitro che evidenziano una reazione dai connotati violenti ma scevra da conseguenze lesive per l’avversario; per questi motivi delibera di ridurre la squalifica del calciatore Gianluca Gaino da sei a quattro giornate effettive di gara. La tassa reclamo non versata e addebitata in conto va restituita.
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