COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Vis Lendinara S.r.l. Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 66 del 6/3/2013 – squalifica assistente arbitrale Ramazzina Stefano sino al 10/3/2014; ammenda di € 120,00.- – Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Vis Lendinara S.r.l. Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 66 del 6/3/2013 – squalifica assistente arbitrale Ramazzina Stefano sino al 10/3/2014; ammenda di € 120,00.- – Campionato Juniores Regionale La Società Vis Lendinara ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 66 del 6/3/2013 con le quali ha inflitto le seguenti sanzioni : - inibizione sino al 10/3/2014 a carico del dirigente Ramazzina Stefano :”impiegato come assistente arbitrale di parte, al 13’ del 2^ tempo, in occasione di segnatura da parte della squadra avversaria, entrava sul rettangolo di gioco, raggiungendo l'arbitro a metà campo. Qui, portando il viso quasi a contatto con quello del direttore di gara, gli rivolgeva espressioni ingiuriose a voce alta con atteggiamento minaccioso (la saliva colpiva l'Arbitro al viso).Comminato il provvedimento di allontanamento, colpiva l'A. con una violenta spallata al petto, costringendolo ad arretrare di alcuni metri, con forte, anche se momentaneo, dolore. Non contento di ciò, si posizionava fuori del terreno di gioco dietro le panchine da dove rivolgeva frasi ingiuriose e gravemente minacciose al direttore di gara fino al termine dell’incontro”. - ammenda di € 120,00 a carico della Società : “per reiterati insulti e minacce per tutta la durata della gara e al termine della stessa nei confronti dell'Arbitro, da parte dei sostenitori della società ospitante e mancata dotazione di acqua calda nello spogliatoio del direttore di gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Vis Lendinara; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente munito di delega, come da documento in atti, assieme al Sig. Ramazzina; sentito, personalmente, l’arbitro che ha confermato integralmente il referto di gara; ritenuta più adeguata alla dinamica dei fatti la sanzione della inibizione sino al 31/12/2013 nei confronti del Sig. Ramazzina; ritenuta, peraltro, congrua la sanzione dell’ammenda inflitta alla Società Vis Lendinara P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Vis Lendinara - di ridurre al 31/12/2013 il provvedimento della squalifica a carico dell’assistente arbitrale Stefano Ramazzina; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 120,00 a carico della Società. La tassa reclamo non é stata versata.
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