F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 15 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 22 Marzo 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’ A.S.D. SAN CESAREO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ROBERTO COSCIA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CITTÀ DI MARINO/SAN CESAREO CALCIO DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 30.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 15 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 22 Marzo 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’ A.S.D. SAN CESAREO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ROBERTO COSCIA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CITTÀ DI MARINO/SAN CESAREO CALCIO DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 30.1.2013) Con reclamo del 7.2.2013, la A.S.D. San Cesareo Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale che ha inflitto all’allenatore Coscia Roberto la squalifica per 4 gare per i motivi contenuti nel Com. Uff. n. 57 del 30.1.2013. La società istante chiedeva a questa Corte, attraverso i propri scritti difensivi, la riduzione della squalifica ritenendo la sanzione eccessivamente afflittiva in relazione ai fatti contestati al proprio allenatore. Tanto premesso, la Corte osserva: - dalla lettura degli atti ufficiali di gara emerge che il comportamento disciplinarmente rilevante è quello consistito nella espressione blasfema, in quanto la permanenza del Coscia, dopo essere stato allontanato dal Direttore di gara, sembra essersi localizzata al di fuori del terreno di gioco, motivo per cui il reclamo può essere parzialmente accolto ritenendo congrua la sanzione di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra propiosto dall’A.S.D. San Cesareo Calcio di San Cesareo (Roma), riduce la squalifica inflitta al sig. Roberto Coscia a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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